Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 1
È ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost., il provvedimento adottato dal tribunale sul ricorso proposto a norma dell'art. 12, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217, avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio, in quanto si tratta di un provvedimento di natura decisoria che risolve una controversia relativa a posizioni soggettive giuridicamente tutelate e che è idoneo ad acquisire forza di giudicato (la Corte ha, tuttavia, escluso che con il ricorso possano essere fatti valere vizi di motivazione, in quanto l'art. 111 Cost. prevede la ricorribilità in cassazione unicamente per violazione di legge).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2002, n. 40095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40095 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 09/10/2002
1. Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - N. 2069
3. Dott. BRUSCO Carlo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 032599/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IO quale difensore di:
EM SE N. IL 16/10/1960;
contro il
MINISTERO DEL TESORO;
avverso ORDINANZA del 03/05/2001 TRIBUNALE di MARSALA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO SE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario FRATICELLI che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. LA CORTE OSSERVAL'avv. AL IO ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 3 maggio 2001 del Tribunale di Marsala che ha rigettato il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della l. 30 luglio 1990 n.217 (istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) contro il decreto di liquidazione dei compensi per l'opera svolta quale difensore di EM SE nel procedimento penale svoltosi davanti al medesimo Tribunale.
In particolare il ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 12 citato, censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto di applicare alle ventiquattro udienze dibattimentali alle quali egli aveva partecipato la tariffa prevista dal n. 4 della tabella penale contenuta nel D.M. 5 ottobre 1994 e non quella effettivamente applicabile prevista dal n. 5 della medesima tabella. Il ricorrente lamenta inoltre che il Tribunale non avrebbe limitato in misura congrua le altre attività difensive svolte (sessioni con il cliente, accessi in cancelleria e altro).
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Preliminarmente va esaminato il problema relativo alla ricorribilità in Cassazione del provvedimento impugnato.
In base all'art. 12, comma 4^, della l. 30 luglio 1990 n. 217, i soggetti indicati nel comma 3^ (difensore, parti, pubblico ministero ecc.) possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione emesso dal giudice competente.
Il comma 5^ del medesimo art. 12 stabilisce che il procedimento "è regolato dall'art. 29 della l. 13 giugno 1942 n. 794" (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) e l'art. 29 in questione, al comma 6^, stabilisce che il collegio (del tribunale o della corte d'appello) "provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile".
Nella sua originaria formulazione contro il provvedimento di liquidazione in esame non era quindi consentita alcuna impugnazione. Ed è anche oggi questa la tesi seguita da Cass. sez. 3^, 18 aprile 2002 n. 20140, Rea;
22 maggio 2001 n. 23426, Vaiana;
sez. 1^, 17 ottobre 2000 n. 3349, Aleci;
6 marzo 1997, Congiu. La ricorribilità è stata invece affermata da Cass., sez. 3^, 29 novembre 2001 n. 2949, Barbagallo;
sez. 6^, 18 ottobre 2000 n. 3003, Picerna;
sez. 4^, 26 maggio 2000 n. 3078, Di Piede;
sez.3^, 24 settembre 1999, Seminara e sez. 6^, 12 gennaio 1996, Somi. Ricorribilità che, al contrario, è comunemente riconosciuta dalle sezioni civili di questa Corte che, in più occasioni (sez. 2^, 27 gennaio 1998, n. 786; 3 dicembre 1996, n. 10770; 15 marzo 1994, n. 2456; 21 maggio 1991, n. 5724; sez. lav., 20 aprile 1995, n. 4445) hanno affermato che, anche nel caso di ricorso alla procedura di ingiunzione, il procedimento di opposizione, soggetto (come quello in esame) al procedimento di cui agli artt. 29 e 30 della l. 13 giugno 1942 n. 794, si conclude con un provvedimento non impugnabile con l'appello ma ricorribile in Cassazione.
Questa interpretazione è condivisibile perché il provvedimento non impugnabile previsto dall'art. 29 della legge del 1942 è divenuto ricorribile in Cassazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art.111 della Costituzione. Deve infatti ritenersi indiscussa la natura decisoria (e quindi sostanziale di sentenza) dell'ordinanza che conclude il procedimento in esame. Questa ordinanza non costituisce un semplice atto d'impulso ne' ha caratteristiche di provvisorietà ma ha natura di provvedimento conclusivo di un giudizio, incide su posizioni soggettive giuridicamente tutelate, implica verifiche ed accertamenti. Si risolve quindi nella statuizione sulla giustezza della pretesa ed è conseguentemente idonea ad acquisire forza di giudicato.
Ammessa la natura decisoria del provvedimento impugnato - e la conseguente ricorribilità - va però rilevato che il ricorso in questione deve essere limitato esclusivamente al vizio di "violazione di legge", l'unico preso in considerazione dall'art. 111 della Costituzione, con esclusione quindi delle ipotesi di ricorso relative al vizio di motivazione previste dall'art. 606 lett. e c.p.p. (in senso conforme, per quanto riguarda l'esclusione dei vizi previsti dall'art. 360 comma 1^ n. 5 c.p.c, v. la citata sentenza Cass., sez. lav., 20 aprile 1995, n. 4445).
Passando all'esame del merito delle censure proposte deve osservarsi, con riferimento alle attività svolte dal difensore nel dibattimento, che il n. 5 della tabella in materia penale si riferisce all'onorario dovuto "per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in Camera di consiglio o dibattimentali". Il n. 4 invece riguarda le "attività di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento".
Sia pure con l'uso di terminologia non chiarissima le disposizioni indicate confermano l'erroneità della tesi secondo cui per la partecipazione alle udienze dibattimentali sarebbe in ogni caso prevista la liquidazione dell'onorario di cui al n. 5 perché il n. 4 prevede espressamente la partecipazione alle udienze dibattimentali nelle quali avvenga la formazione della prova. Non si tratta quindi, come sostiene il ricorrente, di un'interpretazione formalistica legata esclusivamente all'uso, nel n. 5, della congiunzione "e" ma di un'interpretazione sistematica ricollegata all'espressa previsione, anche nel n. 4, di attività dibattimentali.
Questa interpretazione è stata di recente ribadita dalle sezioni unite di questa Corte che con la sentenza 2 9 novembre 2001 n. 3316, Barbagallo, hanno altresì precisato che, ferma restando la distinzione indicata tra udienze dibattimentali nelle quali avvenga la discussione e udienze dibattimentali istruttorie nelle udienze di mero rinvio sia applicato l'onorario previsto dal n. 2 della tabella. Nel caso in esame non si fa cenno a udienze di mero rinvio;
il provvedimento impugnato ha applicato la tariffa prevista dal n. 5 soltanto alle udienze di discussione e questa soluzione, per le ragioni indicate, deve ritenersi giuridicamente corretta. Nè il ricorrente ha lamentato che la discussione si sia svolta in un numero di udienze diverso da quello preso in considerazione dai giudici di merito.
Quanto al secondo motivo di ricorso il ricorrente censura il provvedimento impugnato perché, a suo dire, le ulteriori attività difensive svolte non sarebbero state valutate congruamente. È quindi evidente che si tratta di una censura relativa ad una valutazione di merito il cui esame non è consentito al giudice di legittimità, per le ragioni indicate, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione previsto dalla lettera e dell'art. 606 c.p.p. Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2002