Sentenza 17 ottobre 2000
Massime • 1
Non è ammesso ricorso per cassazione contro il provvedimento decisorio adottato ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n. 217 del 1990, relativo alla liquidazione del compenso spettante al difensore o al consulente tecnico di persona ammessa al gratuito patrocinio, in quanto detta disposizione prevede solo il ricorso al tribunale o alla corte d'appello competenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2000, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario Presidente del 17/10/2000
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 5855
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 50533/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso
CORTE APPELLO di PALERMOnei confronti di:
LE DI N. IL 02.06.1962
RA GA N. IL 30.01.1939
avverso ordinanza del 05.10.1999 CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. La Gioia Vito lette le conclusioni del P.G. per la inammissibilità del ricorso;
Osserva in fatto
Nel procedimento penale pendente nei confronti di LE GO e IA SP, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, la Corte di Assise di Appello di Palermo, con ordinanza emessa il 28/4/1999, ha liquidato il compenso per l'attività professionale svolta dal difensore di fiducia avv. Michele Napoli. Avverso il provvedimento di liquidazione ha proposto ricorso il P.G. chiedendo la riduzione del compenso ed affermando che la liquidazione è superiore ai valori medi previsti dalla tariffa professionale.
Con ordinanza emessa il 5/10/1999 la Corte di Appello di Palermo ha rigettato il ricorso affermando che le singole voci di compenso liquidate al difensore non sono superiori ai valori medi previsti dalla tariffa, tenendo presente che il giudizio si è svolto dinanzi alla Corte di Assise di Appello e perciò i compensi indicati nella tariffa con riferimento al giudizio avanti al Tribunale devono essere raddoppiati.
Contro quest'ultima ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte di Appello di Palermo deducendo la erronea applicazione dell'art. 12 co. 1 della legge 217/90 in quanto gli onorari sarebbero stati liquidati sempre in misura prossima al massimo possibile e, per alcune voci, addirittura in misura superiore ai valori medi risultanti dalla tariffa.
Motivi della decisione
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. I, 5/4/1997, n. 1864, Congiu) che ora viene confermata, non è ammesso ricorso per cassazione contro il provvedimento decisorio, emesso a sensi dell'art. 12 co. 4 della legge 0/7/1990, n. 217, relativo alla liquidazione del compenso spettante al difensore o al consulente tecnico di persona ammesso_ al gratuito patrocinio. La norma infatti prevede solo il ricorso al tribunale o alla corte di appello competenti e tale scelta legislativa trova spiegazione logica nella natura del provvedimento di liquidazione con il quale vengono risolte questioni di fatto, come il numero delle prestazioni effettuate, la concreta scelta della misura del compenso in applicazione della tariffa professionale, e cosi via.
Pertanto il ricorso del P.G. deve essere considerato inammissibile, così come fa esattamente rilevare il P.G. di questa Corte nella requisitoria scritta.
Tuttavia questa Corte ritiene opportuno rimettere il ricorso, in applicazione dell'art. 6 co. 4 della detta legge 217/90, alla Corte di Appello di Palermo perché, dopo aver accertato se il reclamo del P.G. sia già stato o meno deciso in contraddittorio delle parti, proceda eventualmente alla valutazione nel merito delle censure contenute nel ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte, qualificata la impugnazione come ricorso a sensi dell'art. 6 legge 217/90, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2001