Sentenza 26 maggio 2000
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti, è ricorribile per cassazione - nei limiti della violazione di legge - il provvedimento adottato sul ricorso proposto ex art 12, quarto comma, della legge n. 217 del 1990 dal difensore o dal consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio avverso il decreto di liquidazione del compenso, in quanto si tratta di un provvedimento di natura decisoria che incide su posizioni soggettive giuridicamente tutelate ed è idoneo ad acquisire la forza del giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2000, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANGINI BRUNO Presidente del 26/05/2000
1. Dott. COSTANZO ENZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. TATOZZI GIANFRANCO " N. 3078
3. Dott. FEDERICO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE " N. 29138/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI DE OS n. il 07.04.1977
2) NA OA NEL PROC C/
avverso ordinanza del 10.03.1999 TRIBUNALE di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. OA NA ha proposto ricorso in cassazione avverso l'ordinanza 10 marzo 1999 con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso da lui proposto contro il provvedimento 23 marzo 1998 del Pretore della medesima Città che aveva rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi per l'attività professionale in favore di DI DE OS ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Deduce il ricorrente violazione degli artt. 1 e 12 della legge 217/1990. Il Procuratore Generale presso questo Ufficio ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile trattandosi di provvedimento non impugnabile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ma per motivi diversi da quelli invocati dal Procuratore Generale.
In base all'art. 12, comma 4^, della l. 30 luglio 1990 n. 217, i soggetti indicati nel comma 3^ (difensore, parti, pubblico ministero ecc.) possono proporre ricorso avverso il decreto di liquidazione emesso dal giudice competente.
Il comma 5^ del medesimo art. 12 stabilisce che il procedimento "è regolato dall'art. 29 della l. 13 giugno 1942 n. 794" (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) e l'art. 29 in questione, al comma 6^, stabilisce che il collegio (del tribunale o della corte d'appello) "provvede alla liquidazione con ordinanza non impugnabile".
Nella sua originaria formulazione contro il provvedimento di liquidazione in esame non era quindi consentita alcuna impugnazione. Ed è anche oggi questa la tesi seguita da Cass. sez. I, 6 marzo 1997, Congiu mentre sez. III, 24 settembre 1999, Seminara e sez. VI, 12 gennaio 1996, Somi, hanno affermato la ricorribilità in cassazione del provvedimento in questione.
Ricorribilità che, al contrario, è comunemente riconosciuta dalle sezioni civili di questa Corte che, in più occasioni (sez. II, 27 gennaio 1998, n. 786; 3 dicembre 1996, n. 10770; 15 marzo 1994, n. 2456; 21 maggio 1991, n. 5724; sez. lav., 20 aprile 1995, n. 4445) hanno affermato che, anche nel caso di ricorso alla procedura di ingiunzione, il procedimento di opposizione, soggetto (come quello in esame) al procedimento di cui agli artt. 29 e 30 della l. 13 giugno 1942 n. 794, si conclude con un provvedimento non impugnabile con l'appello ma ricorribile in cassazione.
Questa interpretazione è condivisibile perché il provvedimento non impugnabile previsto dall'art. 29 della legge del 1942 è divenuto ricorribile in cassazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art.111 della Costituzione. Deve infatti ritenersi indiscussa la natura decisoria (e quindi sostanziale di sentenza) dell'ordinanza che conclude il procedimento in esame. Questa ordinanza non costituisce un semplice atto d'impulso ne' ha caratteristiche di provvisorietà ma ha natura di provvedimento conclusivo di un giudizio, incide su posizioni soggettive giuridicamente tutelate, implica verifiche ed accertamenti. Si risolve quindi nella statuizione sulla giustezza della pretesa ed è conseguentemente idonea ad acquisire forza di giudicato.
Ammessa la natura decisoria del provvedimento impugnato - e la conseguente ricorribilità - va però rilevato che il ricorso in questione può essere limitato esclusivamente al vizio di "violazione di legge", l'unico preso in considerazione dall'art. 111 della Costituzione, con esclusione quindi delle ipotesi di ricorso relative al vizio di motivazione previste dall'art. 606 lett. e c.p.p. (in senso conforme, per quanto riguarda l'esclusione dei vizi previsti dall'art. 360 comma 1^ n. 5 c.p.c., v. la citata sentenza Cass., sez. lav., 20 aprile 1995, n. 4445).
Nel caso in esame il Tribunale ha rigettato la richiesta perché non ha ritenuto provata l'attività difensiva che si asseriva svolta anteriormente all'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente censura questa decisione perché, a suo dire, questa attività difensiva sarebbe stata invece svolta. È quindi evidente che si tratta di una censura in fatto il cui esame non è consentito al giudice di legittimità neppure sotto il profilo del vizio di motivazione previsto dalla lettera e dell'art. 606 c.p.p.. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze indicate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2000