Sentenza 5 luglio 2010
Massime • 1
Non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), la condotta di colui che invii un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati contenente dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio legale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche.
Commentari • 8
- 1. risarcimento danni?https://www.avvocatoticozzi.it/it/blog
21 agosto 2023 Esposto ordine avvocati conseguenze: se infondato vi può essere diffamazione e risarcimento danni? Una recente sentenza della Cassazione si sofferma dei limiti in cui sia possibile affermare una responsabilità in capo al soggetto che presenti un esposto all'ordine degli avvocati, in particolare ove si ritenga avere un contenuto diffamatorio. Si tratta della sentenza Cassazione 7 giugno 2022, n. 22119 sulle conseguenze dell'Esposto infondato all'ordine avvocati e risarcimento danni. Esposto ordine avvocati conseguenze: cosa accade se infondato? La sentenza Cassazione 7 giugno 2022, n. 22119 sulle conseguenze dell'Esposto infondato all'ordine avvocati e risarcimento danni è …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., sez. V, 06 luglio 2018, n. 39486https://www.iusinitinere.it/
L'esimente di cui all'art.598 cod. pen. (non punibilità delle offese contenute in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie e amministrative) non è applicabile agli esposti inviati al Consiglio dell'Ordine forense, in quanto l'autore dell'esposto non è parte nel successivo giudizio disciplinare e l'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. attiene agli scritti difensivi in senso stretto, con esclusione di esposti e denunce. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l'operatività dell'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. nei confronti dell'imputato che aveva accusato, con un esposto inviato al Consiglio dell'Ordine forense territoriale, un avvocato, affermando che aveva …
Leggi di più… - 3. Art. 595 - Diffamazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza In generale In materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere, in primo luogo, a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, 22119/2022). In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono (Sez. 5, 6062/1995). Il delitto di …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: non sussiste diritto di critica se l’offeso è esposto al pubblico disprezzoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione, nel caso di condotta realizzata attraverso "social network", nella valutazione del requisito della continenza, ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato, ma anche dell'eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo. (Fattispecie relativa alla pubblicazione di commenti "ad hominem" umilianti e ingiustificatamente aggressivi su una bacheca "facebook", pubblica "piazza …
Leggi di più… - 5. Quando c’è diffamazione?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2010, n. 33994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33994 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2010 |
Testo completo
94 339 94 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 05/07/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZAPresidente - N. 1742 Dott. ALDO GRASSI
- Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO BEVERE REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI N. 40388/2009
Dott. SILVANA DE BERARDINIS
- Consigliere -
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) NO UL N. IL 31/05/1933
avverso la sentenza n. 28/2008 TRIBUNALE di NAPOLI, del 20/05/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Jaconella F. Mauro che ha concluso per annullamento scuza rinvio
Udito, per la parte civile, l'Avv Well'Irfan h. ванамUdit i difensor Avv. Pause fustavo
Con sentenza emessa il 20.5.09, il tribunale di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 13.2.08 dal giudice di pace della stessa sede, con la quale CE UL è stata condannata alla pena di € 2000 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile, perché ritenuta colpevole del reato di diffamazione, commesso mediante l'invio al consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli di un esposto contenente affermazioni ritenute diffamatorie sul piano professionale dell'avvocato Patrizia Alongi. Il difensore dell'imputata ha presentato ricorso per i seguenti motivi :
1. violazione di legge in riferimento agli artt. 102 e 178 c.p.: nel corso del giudizio di primo grado il difensore di fiducia, per impedimento professionale, aveva designato un sostituto processuale, con espressa indicazione che la sostituzione era limitata alla escussione del teste dell'accusa e con richiesta di differimento. Il giudice di pace ha rigettato l'istanza, poiché il difensore di fiducia era sostituito a tutti gli effetti dal sostituto processuale e l'art. 102 non riconosce rilevanza a limitazioni apposte dal difensore ai poteri del sostituto. Il giudice ha interpretato non correttamente la norma, in quanto la modifica apportata all'art. 102 cit, prevede che il difensore di fiducia possa porre dei limiti temporali ai poteri del sostituto, stabilendo che per il caso di impedimento e per tutta la durata di questo, può designare un sostituto. Deve quindi ritenersi che la norma non consente limiti ai poteri del sostituto per tutta la durata della sostituzione, ma non già che non consenta limiti temporali. Comunque, il giudice, ritenendo non legittima la limitazione temporale, avrebbe dovuto assegnare all'imputata un difensore di ufficio, senza consentire che svolgesse attività difensiva un delegato privo, quanto meno temporalmente, di delega.
2. violazione di legge in riferimento al rigetto della richiesta di riapertura dell'istruttoria : la prova documentale, di cui è stata richiesta l'acquisizione è da considerare decisiva,in quanto contiene la dimostrazione della inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
3. vizio di motivazione sull'affermazione della responsabilità dell'imputata: l'esposto aveva la finalità di sollecitare il presidente del consiglio dell'ordine a una valutazione della regolarità deontologica del comportamento del legale. In esso si segnalava che il denaro proveniente dalle controversie era stato versato al difensore e la CE non l'aveva ricevuto. Nessun riferimento era stato fatto all'illegittimo utilizzo della somma, da parte dell'avvocato e quindi nessuna potenzialità diffamatoria era attribuibile al documento.
La parte civile ha depositato memoria in data 18.6.10, con cui contesta la fondatezza delle argomentazioni della ricorrente.Chiede inoltre la cancellazione, a norma dell'art. 598 c.p., delle affermazioni diffamatorie contenute nel ricorso per cassazione.
I motivi del ricorso di carattere procedurale non meritano accoglimento, non proponendo argomenti idonei a incidere sulle valutazioni già espresse dal giudice di appello, in quanto :
a) l'avvocato che sostituiva il difensore di fiducia - la cui assenza mancava di valida giustificazione- ha svolto la sua funzione con assoluta validità, nonostante l'irrituale limitazione posta alla sua attività ;
b) la doglianza sul rigetto dell'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale e sulla mancata assunzione di una prova decisiva è stata ugualmente oggetto di corretta valutazione negativa, da parte del tribunale: vi è da confermare la genericità sul contenuto di documenti di cui è stata chiesta l'acquisizione e la esclusione della loro decisività, in considerazione della loro funzionalità non alla dimostrazione di un fatto certo nel suo accadimento, ma alla prospettazione di elementi di prova da vagliare unitamente agli altri già acquisiti. E' invece fondato il motivo concernente la qualificazione giuridica della condotta della CE : nell'esposto diretto al Consiglio dell'ordine degli avvocati, sono narrate divergenze tra cliente e
B difensore su questioni economiche, non contestate dalla persona offesa, che ha riferito al giudice di pace“di non aver ricevuto i relativi compensi maturati per l'attività professionale". Specularmente, la CE ha ritenuto di essere creditrice nei confronti del difensore
Questa situazione ha determinato nella CE perplessità e dubbi sulla correttezza della condotta di quest'ultimo e l' ha indotta a investire della questione l'organo preposto al controllo del rispetto, da parte degli iscritti all'albo professionale, delle relative regole deontologiche.
La CE era nel suo pieno diritto di accertare se questa divergenza fosse da ascrivere a una propria errata valutazione dei rapporti dare/avere con la professionista che l'aveva tecnicamente assistita nelle cause civili o fosse da ascrivere a un'errata valutazione di quest'ultima,
Questa incertezza non le ha consentito di chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria, ma sicuramente l'ha legittimata a chiedere un intervento extragiudiziario, previsto dal nostro ordinamento a tutela dei cittadini rispetto a eventuali violazioni di regole deontologiche, da parte di liberi professionisti. Le sue perplessità si sono dimostrate infondate, in virtù dell'esito dell'accertamento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, che ha adottato provvedimento di archiviazione.
La pretesa dalla querelante di ottenere tutela di diritto penale a fronte di una cittadina che ha formulato,nella sede istituzionale, interrogativi sulla propria correttezza professionale non può trovare risposta positiva, a fronte della logica considerazione che questa cittadina ha esercitato un diritto che le è riconosciuto dal nostro ordinamento. Una risposta diversa si tradurrebbe in un inconcepibile divieto, per gli interessati, di chiedere il controllo sul livello deontologico, nei confronti di soggetti, la cui attività di liberi professionisti o di lavoratori dipendenti, può profondamente incidere sui propri diritti personali e patrimoniali. L'interrogativo sulla correttezza professionale di questi soggetti non può tradursi automaticamente, sempre e comunque, in una reazione punitiva dello Stato. La negativa evoluzione del costume, che porta a equiparare controllo/ responsabilità, non può giustificare il divieto per i cittadini di chiedere nella sede istituzionale, senza anticipazioni di giudizio e senza devianti comunicazioni, l'esame di chi ha operato e opera nella loro sfera giuridica. Lo status di esaminandi, perenni, senza fine è razionalmente giustificato dai poteri che l'ordinamento conferisce ad alcune categorie di consociati. Questo orientamento interpretativo trova conferma in decisioni della S.C. in cui è stata riconosciuto l'esercizio di un diritto, anche nel caso della condotta di chi indirizzi un esposto-contenente espressioni offensive- a autorità disciplinare, perché ricorre la generale causa di giustificazione ex art. 51 c.p., quale esercizio di un diritto di critica costituzionalmente tutelato dall'art.21 della Carta
Costituzionale che è da ritenere prevalente rispetto al bene della dignità personale, pure tutelato dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, considerato che senza libertà di espressione e di critica, la dialettica democratica non può realizzarsi (sez. V, n. 13549 del 20.2.08, rv 239825). Come si ricava facilmente dal capo di imputazione, nell'esposto non sono state usate espressioni direttamente e smodatamente offensive,nei confronti della querelante ma solo dubbi e perplessità, che,seppure manifestatisi infondati, non travalicano il confine di un corretto esercizio del diritto di critica.
Nessun rilievo può avere la richiesta di cancellazione, avanzata dalla parte civile. La sentenza impugnata va quindi annullata senza rinvio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, trattandosi di persona non punibile ai snsi dell'art. 51
c.p.
Roma, 5.7 2010
Il consignere estensore Il Presidente
Antonio BevereDepositata in Cancelleria Aldo Grassi gedoRoma, li 21 SEL 2010... Lede CELLIERE Carmela LanzuiseLanzuise