Sentenza 12 giugno 2000
Massime • 2
Commette peculato militare il sottufficiale con incarico di gestione di uno spaccio militare (nella specie a bordo di una nave) che si impossessi di somme costituite da sconti riconosciutigli sull'acquisto di merce dai fornitori.
In relazione al reato di peculato militare previsti dall'art. 215 cod. pen. mil. pace, la figura del militare con funzioni di comando va equiparata a quella del pubblico ufficiale, in quanto svolgente attività amministrativa "per mezzo di poteri autoritativi", e quella del militare con funzioni amministrative va equiparata, avuto riguardo ai poteri di concreto esercitati, a quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dovendosi, in mancanza di una definizione rinvenibile del suddetto codice pen. mil. pace, fare riferimento alle definizioni di "pubblica funzione amministrativa" e "pubblico servizio" di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., atteso che il peculato militare è reato che, nei suoi elementi costitutivi, è (in parte) previsto come tale anche dalla legge penale comune; ne consegue che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 cod. pen. mil. pace in relazione all'art. 3 Cost., giacché anche il suddetto reato presuppone sempre nel soggetto attivo lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2000, n. 8088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8088 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 12/06/2000
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N.677
3. Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N.10649/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) NG LE n. il 31.10.1953
avverso sentenza del 24.11.1999 C. MIL. APP. di NAPOLI visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO
Udito il Pubblico Ministero militare in persona del Dr. Francesco Gentile che ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale ed il rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Vincenzo Cifonte che chiede accogliersi il ricorso;
Osserva in fatto e in diritto.
Con sentenza del 24 novembre 1999 la corte militare d'appello, sezione distaccata di Napoli, confermava la sentenza del 31 marzo 1998 con la quale il tribunale militare di Bari aveva affermato la responsabilità di GO IC per il reato di peculato militare previsto e punito dall'art. 215 c.p.m.p., perché, quale sottufficiale con incarico di gestore dello spaccio di bordo della nave Sagittario, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso di somme di denaro appartenenti alla amministrazione militare, somme costituite dagli sconti versatigli in contanti dall'Intergelo s.r.l. per forniture di generi alimentari, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, se le appropriava per un importo complessivo di circa lire quattro milioni.
Osservava la corte militare d'appello che dalla istruttoria dibattimentale era risultato che la s.r.l. Intergelo sulle fatture emesse per le merci fornite praticava, all'atto del pagamento in contanti, uno "sconto" in misura variabile tra il 20 ed il 30 per cento a seconda dell'importo delle fatture, sicché il gestore corrispondeva per le fatture non la somma che nelle stesse figurava, ma quella minore che risultava a seguito della detrazione dello "sconto".
La Intergelo s.r.l., allo scopo di fare risultare ai fini contabili lo "sconto" emetteva, dopo il pagamento in contanti, una "nota di credito" di importo corrispondente alla somma [minore] effettivamente corrisposta rispetto a quella formalmente risultante dalla fattura. Il GO, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, aveva omesso di annotare nella contabilità dello spaccio le "note di credito" emesse dalla Intergelo s.r.l., appropriandosi così degli "sconti".
La prova della appropriazione risultava sia dalle dichiarazioni rese dai responsabili e dai dipendenti della società Intergelo, che avevano confermato di avere praticato gli "sconti", da considerarsi di routine per tutti i clienti di una certa importanza, anche al GO, sia dal ritrovamento nella contabilità dell'unità navale di "note di credito" di altre ditte, circostanza che confermava la diffusione di una tale prassi e smentiva l'imputato che aveva dichiarato di non avere mai visto note di credito.
La corte militare d'appello riteneva del tutto superflua la rinnovazione del dibattimento per l'escussione dei testi IO SE e FI GI, gestori di spacci di altre unità navali, che avrebbero dovuto deporre sulle mansioni svolte dai gestori degli spacci, anche perché, trattandosi, tra l'altro, di persone imputate di reati analoghi, vi era motivo per dubitare della loro attendibilità.
La corte riteneva, altresì, sussistenti gli estremi del contestato reato di peculato militare.,
Gli spacci militari, infatti, pur costituendo una gestione fuori bilancio, gestivano beni e denaro che dovevano considerarsi appartenenti alla pubblica amministrazione;
la commissione amministratrice dello spaccio non interveniva nella tenuta della contabilità e nei contatti con i fornitori;
il gestore dello spaccio, in quanto gestore dei materiali e del denaro, doveva considerarsi incaricato di funzioni amministrative.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il GO, per mezzo del difensore avv. Enzo Gigante, eccependo preliminarmente la illegittimità costituzionale dell'art. 215 c.p.m.p. con riferimento all'art. 3 Cost. e 314 c.p.. Ad avviso del ricorrente il peculato comune ed il peculato militare puniscono entrambi lo stesso fatto materiale. Di conseguenza il peculato militare sarebbe costituzionalmente illegittimo perché si applicherebbe, a differenza del peculato ordinario, anche a soggetti che non rivestono la qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio. L'art. 215 c.p.m.p. sarebbe applicabile, quindi, soltanto ai soggetti incaricati di "un ufficio che può essere paragonato a quello di un pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio che... può identificarsi in chi ha il comando di una nave, di un istituto militare, in un capo ufficio amministrativo e non in chicchessia".
Deduce ancora il ricorrente la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. per non avere la corte militare Assunto uno prova decisiva consistente nella escussione dei testi IO e FI dalla cui testimonianza sarebbe risultato che il gestore dello spaccio è "un mero esecutore di ordini e quindi non poteva essere in assoluto considerato come incaricato di funzioni amministrative". A tal proposito la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che la commissione amministrativa non interviene materialmente nella tenuta della contabilità, quando invece tutti i contratti sarebbero firmati dal presidente della medesima.
Infine, nel non ammettere i testi IO e FI sul presupposto della loro inattendibilità perché imputati di reato analogo, la corte militare avrebbe violato il principio della presunzione di innocenza e, peraltro, si sarebbe dimostrata prevenuta, avendo affermato nello stesso contesto, che questa corte aveva confermato altra sentenza di condanna emessa dalla stessa corte militare che vedeva imputato di fatto analogo un altro gestore di spaccio militare.
La sentenza impugnata sarebbe, inoltre, manifestamente illogica. Infatti, in una parte della motivazione avrebbe affermato che la commissione non interviene nella contabilità e nei contatti con i fornitori e in altra, invece, che la commissione avrebbe funzioni propulsive e decisorie.
Altra evidente illogicità della sentenza dovrebbe ravvisarsi nell'affermazione che la prova della responsabilità del ricorrente sarebbe stata confermata dall'annotazione nella contabilità di "note di sconto" emesse da altri fornitori, circostanza dalla quale, invece, avrebbe dovuto dedursi che il ricorrente dichiarava il vero quando negava di avere ricevuto dall'Intergelo gli sconti che questa sosteneva di avere praticato, altrimenti anche tali "note di credito" sarebbero state contabilizzate.
Sono pervenuti motivi aggiunti con i quali il ricorrente assume che il teste SI MO sarebbe attualmente imputato davanti al tribunale di Taranto per falso in scrittura privata per avere apposto innumerevoli sottoscrizioni per ricevute di forniture, proprio quale rappresentante dell'Intergelo s.r.l. ed il teste Romanazzi, contabile della ditta OL, avrebbe dichiarato che non venivano mandate "note di credito".
3. 1. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.
Non sussiste, infatti, alcuna diversità tra la figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di publico servizio, così come delineati dagli artt. 357 e 358 c.p., ed il militare "Incaricato di funzioni amministrative o di comando" previsto dall'art. 215 c.p.m.p., in quanto, in entrambe le disposizioni normative, il soggetto attivo deve essere una persona che svolge una pubblica "funzione amministrativa".
Al riguardo va rilevato che, non contenendo il c.p.m.p. alcuna definizione della unzione amministrativa", ed essendo il peculato militare un reato obiettivamente militare (un reato cioè che nei suoi elementi costitutivi è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune), ai fini della determinazione del contenuto di tale espressione, l'interprete deve fare necessariamente capo alla definizione di "pubblica funzione amministrativa" di cui all'art. 357, comma 2, e di "pubblico servizio" di cui al successivo art. 358, comma 2, c.p.. Con la conseguenza che mentre il militare che svolge "funzioni di comando" in quanto esplica una attività amministrativa che si svolge "per mezzo di poteri autoritativi" (cfr. art. 357, comma 2, c.p.), deve senz'altro essere equiparato al "pubblico ufficiale", il militare che svolge funzioni amministrative può essere equiparato, in relazione ai poteri con i quali in concreto svolge tale pubblica funzione, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio.
Escluso, infatti, che l'incaricato di funzioni amministrative possa essere un militare che svolge semplici mansioni di ordine o prestazione di opera meramente manuale (non rientrando tale ipotesi nella specifica previsione dell'art. 358, comma 2, c.p., al quale l'interprete deve fare riferimento per quanto sopra si è detto), il militare incaricato di funzioni amministrative, non di comando, potrà essere equiparato al pubblico ufficiale a secondo, che la sua attività sia caratterizzata dai "poteri tipici" della pubblica funzione amministrativa, o all'incaricato di pubblico sevizio quando per converso la sua attività non si svolgerà con tali modalità (art. 358, comma 2, c.p.). Non è dato, quindi, riscontrare alcuna diversità di trattamento tra le disposizioni che regolano il peculato comune e quelle che regolano il peculato militare.
3. 2. Non sussiste la denunziata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.. La corte militare ha ritenuto di potere decidere allo stato degli atti, in considerazione da una parte che la testimonianza dello IO e del FI erano superflue, essendo già in atti la prova dell'attività svolta dal gestore di uno spaccio militare e dall'altra che erano irrilevanti, le testimonianze dei testi predetti, atteso il diretto interesse degli stessi a fornire una determinata versione dei fatti, essendo imputati di una reato analogo.
Avendo, quindi, la corte militare di merito fatto uso di un potere discrezionale espressamente riconosciuto dalla legge (artt. 606, comma 1 e 190, comma 1, c.p.p.) di cui ha fornito adeguata motivazione, la censura deve ritenersi infondata.
Nè può ritenersi violato il principio di cui all'art, 27, comma 2, Cost., non avendo la corte militare espresso alcun giudizio di colpevolezza, ma essendosi limitata a fare uso di una facoltà discrezionale per la valutazione della credibilità dei testimoni (cfr. art. 194, comma 2, c.p.p.). 3. 3. Non sussiste la denunziata manifesta illogicità della motivazione ed anzi deve osservarsi che le incongruenze poste in rilievo dal ricorrente sono l'effetto di una errata interpretazione e della trasposizione fuori della sede propria di alcune frasi della motivazione della sentenza impugnata.
La corte militare ha chiarito, infatti, che la circostanza che vi fosse una commissione amministratrice dello spaccio non rendeva l'attività del GO meramente esecutiva, ma che il GO aveva compiti "propulsivi e tipicamente decisori" in quanto poneva in esecuzione le deliberazioni della commissione che, peraltro, non interveniva nella tenuta della contabilità, nei contatti con i fornitori, nella gestione dei materiali e del denaro. Il GO, quindi, sulla base della definizione risultante dagli artt. 357 e 358 c.p. svolgeva, quanto meno, funzioni amministrative analoghe a quelle di un incaricato di pubblico servizio. Nè nella motivazione della corte è ravvisabile alcun pregiudizio. A parte, infatti, la sussumibilità della censura in uno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 606, comma 1, c.p.p., va rilevato che la corte militare ha fatto riferimento ad una precedente sentenza di questa corte soltanto ai fini della conferma della correttezza della propria interpretazione relativa alla natura pubblica e non privata del denaro degli spacci militari, ancorché si tratti di gestioni fuori bilancio ed i mezzi finanziari non siano forniti esclusivamente dallo Stato.
La circostanza, infine, sulla quale il GO insiste anche nei motivi aggiunti, secondo cui tra la sua versione e quella fornita dai funzionari ed impiegati della Intergelo s.r.l.
avrebbe dovuto darsi credito a quella da lui proposta, si risolve in una inammissibile censura di merito.
Il ricorrente, infatti, non denunzia alcun vizio della motivazione, ma reinterpreta le risultanze probatorie in chiave a lui favorevole, adducendo, peraltro, anche circostanze di fatto, come la imputazione per falso nei confronti del teste SI, che non potevano essere conosciute dalla corte militare nel momento della decisione, o che riguardano la "prassi" seguita da altro fornitore.
Pertanto, poiché come più volte affermato, "il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova", ma quello dì esaminare la completezza e la logicità delle argomentazioni in base alle quali la decisione è stata adottata, anche sotto tale profilo, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
La corte, infatti, ha chiarito le ragioni per le quali tra le opposte versioni, ha escluso l'attendibilità del ricorrente che era giunto, persino, a negare di conoscere la esistenza degli "sconti", quando si trattava di una "prassi" generalizzata, effettuata per motivi "promozionali" da quasi tutte le società fornitrici dei generi acquistati dagli spacci e. quando egli stesso aveva provveduto a contabilizzare alcuni sconti effettuati da altro fornitore.
4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000