Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2000, n. 8088
CASS
Sentenza 12 giugno 2000

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Commette peculato militare il sottufficiale con incarico di gestione di uno spaccio militare (nella specie a bordo di una nave) che si impossessi di somme costituite da sconti riconosciutigli sull'acquisto di merce dai fornitori.

In relazione al reato di peculato militare previsti dall'art. 215 cod. pen. mil. pace, la figura del militare con funzioni di comando va equiparata a quella del pubblico ufficiale, in quanto svolgente attività amministrativa "per mezzo di poteri autoritativi", e quella del militare con funzioni amministrative va equiparata, avuto riguardo ai poteri di concreto esercitati, a quella del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, dovendosi, in mancanza di una definizione rinvenibile del suddetto codice pen. mil. pace, fare riferimento alle definizioni di "pubblica funzione amministrativa" e "pubblico servizio" di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., atteso che il peculato militare è reato che, nei suoi elementi costitutivi, è (in parte) previsto come tale anche dalla legge penale comune; ne consegue che deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 cod. pen. mil. pace in relazione all'art. 3 Cost., giacché anche il suddetto reato presuppone sempre nel soggetto attivo lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2000, n. 8088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8088
    Data del deposito : 12 giugno 2000

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