Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
In tema di patrocinio dei non abbienti non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio emesso sul ricorso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n. 217, il difensore o consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio può proporre avverso il decreto di liquidazione del compenso al tribunale o alla corte di appello, in mancanza di una espressa previsione di legge (l'art. 12 non prevede in tale ipotesi il ricorso per cassazione, ne' tale mezzo di impugnazione è contemplato nell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, cui fa rinvio l'art. 12 per quanto attiene al procedimento) e non vertendosi nell'ambito di applicabilità dell'art. 111 Cost. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che tale mezzo di impugnazione è previsto solo contro l'ordinanza che decide sul ricorso avverso il decreto reiettivo dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo il legislatore voluto assicurare un maggior grado di tutela in questo caso, diversamente da quanto previsto a tutela dell'interesse del difensore o del consulente rispetto alla liquidazione dei compensi agli stessi spettanti).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 23426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23426 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 22/05/2001
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - N. 1894
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARLO GRILLO - Consigliere - N. 39547/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA OL, nata a [...] il [...], assistita dall'avv. PELLEGRINO STEFANO
avverso l'ordinanza del 5-6/7/2000 emessa dalla Corte di Appello di Palermo. - udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza indicata in premessa, la Corte di Appello di Palermo rigettava il ricorso proposto dall'avv. Stefano Pellegrino - ex art.12, comma 4, L. n. 217/1990 - avverso il decreto 21/4/99 del
Presidente della Terza sezione penale della medesima Corte, con cui erano stati liquidati i suoi compensi quale difensore di fiducia di NA AO, ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Secondo la Corte distrettuale, infatti, l'importo liquidato in prima istanza era rispettoso dei minimi inderogabili di tariffa ed appariva legittimo e congruo in rapporto all'attività professionale effettivamente prestata dal difensore, ne' potevano rimborsarsi le spese di soggiorno relative al giorno precedente l'udienza, non giustificate dagli agevoli collegamenti aerei Palermo-Roma, in ora utile per partecipare al dibattimento.
Ricorre per cassazione l'avv. Pellegrino, in nome di NA AO, deducendo nullità dell'ordinanza per manifesta illogicità della motivazione e/o per inosservanza della legge n. 217/1990, in quanto la Corte gli aveva erroneamente liquidato un onorario "al di sotto dei minimi" inderogabili, stabiliti dalla Tariffa penale forense (art. 1, comma 4, D.M. n. 585/1994), ed illegittimamente non gli aveva riconosciuto il rimborso delle documentate spese, sostenute per la trasferta a Roma.
Il ricorso è inammissibile.
Ritiene, infatti, il Collegio, ben conoscendo anche le ragioni che suffragano il contrario indirizzo, di aderire, condividendolo, all'orientamento giurisprudenziale (affermato recentemente da Cass. Sez. 3^, 20 aprile 2001, Olla;
Sez. 1^, 21 marzo 2000, n. 2099, ed in precedenza da Sez. 1^, 6 marzo 1997, n. 1864, Congiu) secondo cui, "in mancanza di una espressa previsione di legge e considerato che non si verte nell'ambito di applicabilità dell'art. 111 della Costituzione,... è da escludere che sia suscettibile di ricorso per cassazione il provvedimento decisorio sul 'ricorso' che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n. 217, il difensore o consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio può proporre avverso il decreto di liquidazione del compenso al tribunale o alla corte di appello competenti". Invero la tesi contraria (espressa ultimamente da Cass. Sez. 4^, 26 maggio 2000, n. 3078; SS.UU. 24 novembre 1999, n. 25; Sez. 3^, 6 luglio 1999, n. 2456) è sostanzialmente basata sul rilievo della natura decisoria del provvedimento de quo, "che incide su posizioni soggettive giuridicamente tutelate ed è idoneo ad acquisire la forza del giudicato", per cui sarebbe equiparabile alle sentenze, donde la ricorribilità in cassazione, assicurata dall'art.111 Cost.. Questa argomentazione però, ad avviso del Collegio, oltre ad ampliare eccessivamente la portata della menzionata norma costituzionale (modificata, ma non sul punto che qui rileva, dalla L. Cost. n. 2/1999), che espressamente garantisce il vaglio di legittimità solo per le "sentenze" ed i "provvedimenti sulla libertà personale", non è neppure rispettosa della specifica normativa in questione. Infatti la L. n. 217/1990 non prevede - all'art. 12 - il ricorso per cassazione contro le decisioni del tribunale o della corte di appello sul ricorso avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ne' tale mezzo di impugnazione è contemplato dall'art. 29 della L. n. 794/1942, cui fa espressamente rinvio - per quanto attiene al procedimento - il comma 5 del menzionato art. 12. Di contro, l'art. 6 della stessa legge n. 217/90, che disciplina la procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevede - al comma 5 - la possibilità del ricorso per cassazione, per violazione di legge, contro l'ordinanza (del tribunale o della corte di appello) che decide sul ricorso avverso il decreto reiettivo dell'istanza.
Quindi la diversa disciplina, stabilita in due disposizioni della stessa legge, non può che leggersi nel senso che il legislatore, e ne è comprensibile la ratio, ha voluto assicurare un maggior grado di tutela - prevedendo specificamente anche la possibilità del ricorso per cassazione - all'interesse, del cittadino non abbiente coinvolto in un determinato procedimento, ad ottenere il patrocinio a spese dello Stato, rispetto all'interesse, del difensore o del consulente tecnico del suddetto, alla liquidazione dei compensi ad essi spettanti.
La validità delle argomentazioni che precedono trova ulteriore indiretta conferma nella recentissima legge 29 marzo 2001, n. 134, che - in attualità del contrasto interpretativo de quoestendendo (all'art. 11) la portata dell'art. 12 della L. n. 217/1990, si guarda bene dall'introdurre l'espressa previsione della possibilità di ricorso per cassazione.
A mente dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, quando non possa escludersi che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7 - 13 giugno 2000, n. 186), come nel caso di specie, l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di L. 1.000.000.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001