Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 23426
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Sentenza 22 maggio 2001

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In tema di patrocinio dei non abbienti non è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento decisorio emesso sul ricorso che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge 30 luglio 1990 n. 217, il difensore o consulente tecnico della persona ammessa al gratuito patrocinio può proporre avverso il decreto di liquidazione del compenso al tribunale o alla corte di appello, in mancanza di una espressa previsione di legge (l'art. 12 non prevede in tale ipotesi il ricorso per cassazione, ne' tale mezzo di impugnazione è contemplato nell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, cui fa rinvio l'art. 12 per quanto attiene al procedimento) e non vertendosi nell'ambito di applicabilità dell'art. 111 Cost. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che tale mezzo di impugnazione è previsto solo contro l'ordinanza che decide sul ricorso avverso il decreto reiettivo dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avendo il legislatore voluto assicurare un maggior grado di tutela in questo caso, diversamente da quanto previsto a tutela dell'interesse del difensore o del consulente rispetto alla liquidazione dei compensi agli stessi spettanti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2001, n. 23426
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23426
    Data del deposito : 22 maggio 2001

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