Sentenza 18 aprile 2002
Massime • 1
Non è ammissibile il ricorso per cassazione dell'ordinanza che decide il reclamo proposto, ex art. 12, comma 4, della legge n. 217 del 1990, dal difensore o dal consulente tecnico del soggetto ammesso al gratuito patrocinio avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale, in quanto manca una esplicita previsione in tal senso, come risulta chiaramente dal tenore letterale dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, richiamato senza alcuna modifica da parte dell'art. 12, comma 5, della legge n. 217 del 1990, il quale prevede semplicemente l'impugnazione in sede di legittimità dei provvedimenti in materia di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; ne', al riguardo appare puntuale il richiamo all'art. 111 Cost. il quale, affermando la ricorribilità in cassazione delle sentenze e dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale, non implica la ricorribilità di ogni decisione incidente su posizioni di diritto soggettivo, ben potendo, come nella specie, concernente la corretta applicazione delle tariffe forensi, essere ritenuta sufficiente la semplice tutela giudiziaria nelle sedi di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2002, n. 20140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20140 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 18/04/2002
1. Dott. NICOLA QUITADAMO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - N. 605
3. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 37670/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'avv. REA Claudio del foro di Lecco, quale difensore dell'imputato CO AR
avverso l'ordinanza in data 20/9/2001 del Tribunale di Lecco Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli Letta la requisitoria in data 15-1-2002 del Sost. P. G. p. t. che ha concluso per la dichiarazione di non luogo a provvedere con trasmissione degli atti al Tribunale di Lecco, per competenza. FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 21/6/1999 il Tribunale di Lecco ammise AR PR, imputato in procedimento penale pendente presso quell'ufficio, al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30/7/1990 n. 217. Con successivo decreto del 30/10/2000 il Tribunale medesimo, a seguito di istanza ex art. 12 L. cit., proposta dal difensore del suddetto imputato, liquidò, a fronte di una richiesta di circa quaranta milioni di lire la somma di complessive L. 13.425.000 a titolo di compensi per la difesa svolta nel grado, provvedimento avverso il quale il legale propose reclamo, ai sensi del comma quarto dell'art. cit., in esito al quale veniva emessa l'ordinanza in epigrafe oggetto del ricorso in esame.
Con tale provvedimento l'adito Tribunale, senza scendere all'esame delle questioni retributive e tariffarie proposte dal reclamante professionista, in via preliminare revocava l'ammissione dello PR al gratuito patrocinio, avendo rilevato, dalla documentazione in atti, che il reddito del medesimo già nell'anno 1999 aveva superato il limite massimo di legge per poterne beneficiare.
Contro tale decisione il difensore dello PR ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza di motivazione e violazione di legge.
Il ricorrente, precisato che la revoca, a suo avviso illegittima, dell'ammissione al gratuito patrocinio è stata già impugnata nella competente sede, censura il provvedimento per il ravvisato implicito rigetto delle questioni tariffarie proposte e riesposte nella presente sede.
Tanto premesso, rileva la Corte che l'impugnazione è inammissibile. Anzitutto deve dissentirsi dalle conclusioni, in epigrafe riportate, del P.G. il quale non ha tenuto conto che il reclamo ex art 6. co.4 L. 217/90 (l'appropriata impugnazione che la corrente giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile avverso la revoca del beneficio:
v., tra le altre sez. 6^, n. 1078/98, sez. 3^ 31/1/2002, Emmanuello), come precisato dal difensore, è già stato proposto nella competente sede di merito;
sicché non è ipotizzabile la conversione ex art. 568 u.c. C.P.P., tanto più che le questioni sottoposte a questa S.C. non attengono alla legittimità della revoca (peraltro impugnabile, così come il diniego di ammissione, personalmente dall'interessato e non dal solo difensore: v, tra le altre Cass. 1^ n. 1254/98, n. 6584/99,n. 1044/2000), bensì alla corretta applicazione delle disposizioni in ordine alla liquidazione dei compensi al difensore del patrocinato a carico dell'erario e di quelle, connesse, di cui alla tariffa penale.
Ma tali questioni, ad avviso del collegio, non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, tenuto conto che il procedimento camerale di cui all'art. 29 della L. 13/6/1942 n. 794 (richiamato dal co. 5 dell'art. 12 della L. 217/90 sul gratuito patrocinio) espressamente prevede la non impugnabilità dell'ordinanza con la quale viene deciso il reclamo proposto avverso il decreto di liquidazione. Non ignora il collegio che non poche, anche autorevoli, pronunce di legittimità hanno ritenuto la ricorribilità per cassazione di siffatte ordinanze (v., in particolare S.S.U.U. n. 25199, sez. 3^ n. 2456/99, sez. 4^ n. 3078/2000),ma l'argomentazione principale, su cui si basano e secondo la quale i provvedimenti in questione, incidendo su "posizioni di diritto soggettivo", sono idonee "ad acquisire la forza del giudicato", non può, come ritenuto da diversa ed ancor più recente giurisprudenza di questa S.C (v., segnatamente, sez. 3^, 20/4-18/6/2001, Melis, sez. 1^ n. 1864/97, Congiu, n. 2099/2000, Pantaleo, n. 3349/2001, P.M./Aleci+1, Sez. 4^ n. 3078/2000,Di Piede) ritenersi convincente e decisiva, considerato che: a) che la scelta del legislatore, relativa alla non impugnabilità di siffatti provvedimenti, è chiaramente espressa dal dettato normativo di cui all'art. 29 co. 6^ cit. l. 794/42,oggetto di richiamo, senza aggiunte o precisazioni, da parte dell'art. 12 co. 5 L. 217/90; b) che tale scelta legislativa, la cui inequivocità risulta dal raffronto con la norma di cui al quinto comma dell'art. 6 della L. 217/90 (espressamente prevedente, invece, la ricorribilità per cassazione delle ordinanze su reclamo ad oggetto dell'ammissione al patrocinio gratuito) è ragionevole (tenuto conto della non ravvisata opportunità di prevedere anche il grado di legittimità su questioni meramente tariffarie) ed insindacabile, non confliggendo con alcuna norma o principio costituzionale (v. al riguardo, la sentenza di questa 3^ sez pen. 6/3-5/4/97 n. 1864,che dichiarò manifestamente infondate le relative censure di illegittimità costituzionale); c) che a norma dell'art. 111 Cost. il ricorso cd. "straordinario" per cassazione è comunque garantito solo avverso i provvedimenti ai quali la legge attribuisce il carattere di sentenza e quelli, anche di natura diversa, incidenti sulla libertà personale, e non necessariamente contro ogni decisione incidente su posizioni di diritto soggettivo, ben potendo (come nella specie) essere prevista, per determinate categorie di diritto (quali, nel caso in esame, quelli connessi alla corretta applicazione delle tariffe forensi, peritali et similia) essere ritenuta sufficiente la semplice tutela giudiziaria nelle sole sedi merito.
Nel caso di specie, non essendo intervenuta alcuna decisione sulle questioni tariffarie proposte con l'originario reclamo (avendo il Tribunale, di ufficio, ritenuto di dover revocare l'ammissione al patrocino gratuito), le stesse non potranno che essere riproposte al giudice di merito, subordinatamente a quelle, pregiudiziali, attinenti alla disposta revoca, avverso la quale è stato già esperito, come si precisa in ricorso, l'appropriato rimedio processuale.
All'inammissibilità del ricorso consegue, infine, la condanna ex art. 616 c.p.p del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di legge, nella misura adeguata di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa della ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2002