Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2002, n. 20140
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Sentenza 18 aprile 2002

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Non è ammissibile il ricorso per cassazione dell'ordinanza che decide il reclamo proposto, ex art. 12, comma 4, della legge n. 217 del 1990, dal difensore o dal consulente tecnico del soggetto ammesso al gratuito patrocinio avverso il decreto di liquidazione del compenso professionale, in quanto manca una esplicita previsione in tal senso, come risulta chiaramente dal tenore letterale dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942, richiamato senza alcuna modifica da parte dell'art. 12, comma 5, della legge n. 217 del 1990, il quale prevede semplicemente l'impugnazione in sede di legittimità dei provvedimenti in materia di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio; ne', al riguardo appare puntuale il richiamo all'art. 111 Cost. il quale, affermando la ricorribilità in cassazione delle sentenze e dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale, non implica la ricorribilità di ogni decisione incidente su posizioni di diritto soggettivo, ben potendo, come nella specie, concernente la corretta applicazione delle tariffe forensi, essere ritenuta sufficiente la semplice tutela giudiziaria nelle sedi di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/04/2002, n. 20140
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20140
    Data del deposito : 18 aprile 2002

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