Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2001, n. 2949
CASS
Sentenza 29 novembre 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il compenso del difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio, che abbia partecipato a udienze di mero rinvio, deve essere determinato sulla base di quanto previsto dal N. 2 della tabella allegata alla tariffa penale approvata con il d.m. 5 ottobre 1995, n. 585, che prevede un compenso da lire 40.000 a lire 100.000 per l'esame e lo studio prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale (nell'occasione, la Corte ha escluso che la partecipazione a udienze di mero rinvio rientri nelle previsioni dei N. 4 e 5 della citata tabella, che riguardano la partecipazione e l'assistenza del difensore ad attività istruttorie ovvero ad udienze di discussione).

È ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost., il provvedimento adottato dal tribunale sul ricorso proposto dal pubblico ministero a norma dell'art. 12, comma 4, della legge 30 luglio 1990, n. 217, avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio, in quanto si tratta di un provvedimento di natura decisoria che risolve una controversia relativa a posizioni soggettive giuridicamente tutelate e che è idoneo ad acquisire forza di giudicato.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/11/2001, n. 2949
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2949
    Data del deposito : 29 novembre 2001

    Testo completo