Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/1993, n. 544
CASS
Sentenza 30 aprile 1993

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Il parametro essenziale da tenere in considerazione ai fini della quantificazione nummaria della riparazione per l'ingiusta detenzione è il rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà personale e la somma massima posta a disposizione dal legislatore. Sussidiariamente, il giudice può in via equitativa adattare al caso concreto la quantificazione, nella sua essenziale base fissata con un criterio oggettivo, valorizzando specificità in relazione alla valutazione di circostanze, sia di carattere oggettivo (detenzione in carcere o a domicilio, autorizzazione al lavoro o meno) che soggettivo, riferibili al caso umano (incensuratezza, condizioni economiche, danni all'immagine dell'uomo quando questo non sia riparabile, "strepitus fori", moralità dell'ambiente frequentato in positivo o in negativo). Il Giudice è tenuto a fornire adeguata e congrua motivazione anche circa le regole di esperienza che hanno suggerito di considerare le altre circostanze di fatto. (V. sent. n. 545, c.c. 30 aprile 1993, Pres. Consoli, Ric. Caianello).

Il giudice del merito, investito dell'istanza per l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, ha il dovere di verificare se la condotta tenuta dal richiedente nel procedimento penale nel corso del quale si è verificata la privazione della libertà, quale risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa. La condotta colposa concausante può assumere varie gradazioni che vanno da quella lieve, purché apprezzabile, a quella grave, idonea ad escludere il diritto all'equa riparazione. La colpa sinergica, diversa da quella grave, non rimane insignificante, dovendo essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur", in applicazione del principio generale di (auto) responsabilità, ricavabile degli artt. 1227 e 2056 del codice civile, per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato, quantomeno per colpa (seppur lieve), dello stesso danneggiato.

L'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è finalizzata al ristoro della custodia cautelare subita senza reale titolo, pur nella ineccepibilità formale della procedura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/1993, n. 544
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 544
    Data del deposito : 30 aprile 1993

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