Sentenza 30 aprile 1993
Massime • 3
Il parametro essenziale da tenere in considerazione ai fini della quantificazione nummaria della riparazione per l'ingiusta detenzione è il rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà personale e la somma massima posta a disposizione dal legislatore. Sussidiariamente, il giudice può in via equitativa adattare al caso concreto la quantificazione, nella sua essenziale base fissata con un criterio oggettivo, valorizzando specificità in relazione alla valutazione di circostanze, sia di carattere oggettivo (detenzione in carcere o a domicilio, autorizzazione al lavoro o meno) che soggettivo, riferibili al caso umano (incensuratezza, condizioni economiche, danni all'immagine dell'uomo quando questo non sia riparabile, "strepitus fori", moralità dell'ambiente frequentato in positivo o in negativo). Il Giudice è tenuto a fornire adeguata e congrua motivazione anche circa le regole di esperienza che hanno suggerito di considerare le altre circostanze di fatto. (V. sent. n. 545, c.c. 30 aprile 1993, Pres. Consoli, Ric. Caianello).
Il giudice del merito, investito dell'istanza per l'attribuzione di una somma di denaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, ha il dovere di verificare se la condotta tenuta dal richiedente nel procedimento penale nel corso del quale si è verificata la privazione della libertà, quale risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa. La condotta colposa concausante può assumere varie gradazioni che vanno da quella lieve, purché apprezzabile, a quella grave, idonea ad escludere il diritto all'equa riparazione. La colpa sinergica, diversa da quella grave, non rimane insignificante, dovendo essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur", in applicazione del principio generale di (auto) responsabilità, ricavabile degli artt. 1227 e 2056 del codice civile, per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato, quantomeno per colpa (seppur lieve), dello stesso danneggiato.
L'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è finalizzata al ristoro della custodia cautelare subita senza reale titolo, pur nella ineccepibilità formale della procedura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/04/1993, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1993 |
Testo completo
ACR M
1502 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione IVPenale
Composta dai signori:
Presidente Camera di consiglio Dott. Giuseppe CONSOLI
Consigliere del 30/04/1993 1. Mauro D. LOSAPIO TE OFCAPURSO 2. " Bruno
Reg.Gen.n. 19407/92 3. " Renato OLIVIERI 11 11 1
4. "1 Francesco MALAGNINO F1 11 11
SENTENZA N.544 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal:
RI CI nato Cosenza il 24 aprile 1947,
nei confronti del:
MINISTRO DEL TESORO pro tempore, rapresentato e difeso dall'Avvo-
catura generale dello Stato;
av verso
L'ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 23 aprile 1992.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato ed il ricorso.
Jdita la relazione fatta dal consigliere dott. Mauro D. Losapio.
etta la requisitoria del pubblico ministero il quale ha concluso per
'annullamento con rinvio.
Rileva.
-Il fatto e la procedura. 1
-
1. Con la predetta ordinanza, assunta con il rito di cui all'articolo
ferta dal 1° aprile 1978 al 10 luglio 1980 perché accusato di omicidio assolto con formula dubitativa poi sostituita[ravato; successivamente,
quella piena per effetto della sopravvenuta normativa di nuovo rito pena
2. In tale procedura il Ministro del Tesoro si costituí, per il tramite
[l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente, rimet ndosi all'equa determinazione del Giudice adito, dopo avere illustrato i esupposti della valutazione indennitaria.
3. La Corte a qua, valutato il materiale di causa e sviluppate moltepli considerazioni intorno ai mancati guadagni e ai pregiudizi di carriera
mentati dal ricorrente, pervenne alla quantificazione dell'indennizzo nel misura di ventisette milioni di lire.
4. Ricorre per cassazione il difensore del CA dolendosi per la in
fficienza della somma attribuita a raffronto del tempo di perdita della
"
bertà e di una serie di pregiudizi non del tutto pertinenti.
5.- Con requisitoria scritta, del 26 gennaio 1993, il Procuratore genera
è presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia accolto e che l'ordi iza impugnata sia annullata con rinvio. L'ufficio requirente ha evidenzia
ɔ difetto e contraddittorietà di motivazione in relazione alla mancata va di privazione della atazione del dato essenziale rappresentanto dal tempo ibertà.
questa Sezione della 6.- In conformità a precedenti giudicati resi da
orte (cfr., fra tanti: c.c.28 gennaio 1993 n.21228, Grasso;
c.c.27 novem تم
re 1992 n. 3809, Scallan;
c.c.9 luglio 1992 n.971, Ercole;
c.c.9 luglio 992 n.983, Capasso), il ricorso va deciso in camera di consiglio, ex arti
4/30 I S Carid i 2 colo 611, primo comma, del codice di procedura penale, non riguardando impu gnazione su provvedimenti cautelari (personali o reali), unica eccezione al la regola generale dettata dal citato articolo 611 detto codice. 2 M Sulla quantificazione dell'indennizzo: parametri ed equità.
1.- L'essenziale doglianza sviluppata dal ricorrente, seppur con metodo
logia non proprio rigorosa, attiene ai criteri di liquidazione dell'inden nizzo adottati dalla Corte territoriale in contrasto, non consapevole che risulti dal documento impugnato con l'indirizzo adottato da questa Sezio
- ne in materia. Si impone, pertanto, una approfondita discussione, seppur sulla linea di numerose altre decisioni già adottate, onde compiutamente dar conto delle ragioni a sostegno del dispositivo che si adotta.
2. La Corte territoriale, è da osservare preliminarmente, non si è ada giata, come spesso accade, su quel filone giurisprudenziale, a giusta ragio ne criticato, secondo il quale il predicato di equità attribuito alla ripa l'ingiusta detenzione dovrebbe consentire una quantificazione razione per dell'indennizzo del tutto svincolata da parametri legali e, sostanzialmen te, rimessa all'intuito (che può ben sconfinare nell'arbitrio) del giudice del merito. La Corte a qua, invece, ha ricercato regole dal profilo oggetti vo sforzandosi di esibire un apprezzabile, ma non condividibile, tessuto lo gico-giuridico a sostegno della decisione.
Questa Sezione, con molteplici sentenze (tra le quali quella richiamata dal requirente Procuratore generale: c.c., 9 luglio 1992, n.971, Ercoli;
al lo stesso modo, c.c. 9 luglio 1992, n.976, Leitner), ha dimostrato come,
contrariamente a quanto in passato è stato sostenuto, nel sistema della leg ge esiste un sicuro parametro, idoneo a consetire corretta quantificazione
dell'equa riparazione, estraibile dalla combinata considerazione del tetto massimo (liquidabile), * stabilito dal legislatore, e della estensione tempo
04/30 I-S CA rale della custodia cautelare: cento milioni di lire contro quattro anni di privazione della libertà (in carcere).
3. E' stato precisato, nelle prefate sentenze e in quelle altre che han no affrontato identica problematica, che l'articolo 314 del codice di proce dura penale, al primo comma, nel delineare i presupposti, le condizioni e il contenuto dell'equa riparazione, riferisce la causa genetica del diritto custodia cautelare (ingiustamente) subíta, la qualesoggettivo alla (sola)
è posta, pertanto, come metro dell'[equo] indennizzo;
diversamente da quan
643 dello stesso codice, in tema di riparazioneto stabilisce l'articolo dell'errore giudiziario, per il quale la (non aggettivata) riparazione (il limitata nell'entità) è da commisurarsi alla durata dell'espiazione della pena (non necessariamente privativa di libertà) e alle conseguenze persona li e familiari derivanti dalla condanna. La evidente sostanziale differenza tra le due formule della legge (talvolta apoditticamente negata o gratifica ta d'irrilevanza) consente di ritenere che in tema di ristoro per l'ingiu sta detenzione il legislatore non solo ha adottato criteri determinativi di versi, rispetto alla riparazione dell'errore giudiziario, ma ha anche limi tato l'area da considerarsi (in relazione all'evento genetico) solo ai pre giudizi scaturiti dalla privazione della libertà personale.
Ne discende che tra i due istituti indennitari, pur concettualmente in
(cfr.: Sez. quadrabili nella poliedrica categoria dell'errore giudiziario C.C. 6 marzo 1992, n.2, Fusilli, e, stessa data, n. 3, Giovannini), un.,
sussiste evidente differenza strutturale (nel riferimento all'evento geneti co), operativa (per la limitata ampiezza dell'area dei pregidizi considera bili) e quantitativa (in relazione al vincolo sull'entità dell'indennizzo).
A ben guardare, è stato più volte precisato, riflettendo su tali diffe
renze, si avverte che la fissazione di un tetto massimo all'entità della ri
04/30 I-5 CA parazione (articolo 315, secondo comma, del codice di rito penale) trova causa (e giustificazione) solo nell'istituto che si considera, perché l'uni co fatto genetico che lo sostiene non è suscettibile, nella universalità,
il parametro referente essendo, per defini di differenti quantificazioni,
zione, caratterizzato dall'invariabilità. Infatti, l'unico dato considerabi le è la [ingiusta compressione della] libertà personale. Al contrario, la pluralità e complessità di dati in fatto da valutare ai fini della quantifi cazione della riparazione dell'errore giudiziario, ex articoli 643-646 del
codice di rito penale, non potrebbe sopportare, senza svilire la serietà
dell'indennizzo e compromettere l'architettura dell'istituto, la fissazione di un massimo liquidabile.
4.- La statuizione legislativa sull'entità della riparazione trova, quin di, giustificazione non tanto nella considerazione (costituzionalmente vali piú volte ricordata dalla Corte costituzionale in tema di indennizzi;
da,
ad esempio: sentenza 30 gennaio 1980, n.5), di rappresentare il massimo sforzo economico sopportabile dalla collettività per ristorare un pregiudi zio legittimamente inferto al singolo nell'espletamento di attività di dife sa sociale (che, pur sempre, potrebbe abbisognare di controllo di congrui tà), quanto nella omogeneità del dato referente per la determinazione (del l'indennizzo), vale a dire il bene aggredito, quasi requisito, per la rea lizzazione di finalità comuni ai consociati.
Invero, in un ordinamento democratico e civile (quale il nostro vuole es sere), il valore della libertà personale è uguale ed identico per tutti gli uomini (esseri umani), cittadini o stranieri che siano. I beni supremi del la persona, la vita, la libertà, etc., non ammettono diversità di trattamen to e di valutazione sotto qualsivoglia profilo: un'ora o un giorno di ingiu sta privazione della libertà è danno per il singolo e per tutti i consocia
04/30 I-5 Cariddi
5 ti assolutamente uguale chiunque ne sia soggetto passivo.
Da questa riflessione, nella conclusione difficilmente contestabile, e merge l'obbligo del giudice di attenersi, di norma, nel quantificare la ri parazione, al suddetto criterio facendo uguale, nella unità di misura, il
"prezzo della libertà" che la collettività deve versare a qualsiasi persona che se l'abbia vista compressa nel legittimo esercizio della giurisdizione penale.
Come non potrebbe essere condiviso il rilievo circa la disomogeneità dei valori a raffronto (libertà personale, somma di danaro), dato che, nella in sopprimibilità del servizio giudiziario, lo Stato altro non potrebbe fare,
ove errore incolpevole compromettente la libertà personale si verifichi, pa rimenti non troverebbe consenso negativa considerazione sulla limitatezza della riparazione rispetto al valore del bene aggredito, rilievo non cono scibile dal giudice tenuto solo ad osservare la legge.
5. Sembra opportuno, ancora una volta, ricordare che nel vigente ordina in conside mento giuridico la tutela della libertà individuale non è presa razione solo dall'istituto del quale sin qui si è parlato. Il bastione di fensivo piú robusto è rappresentato dal complesso normativo che ne garanti sce la intangibilità imponendo regole molto rigorose ai singoli come agli organi pubblici ed apprestando mezzi di pronto intervento idonei a scongiu rarne la compromissione e a immediatamente ripristinarla, ove illegalmente o senza necessità sia stata compressa.
Ma anche il sistema riparatorio esibisce un'articolazione sufficientemen te ampia, seppur gradata. Viene per primo in evidenza il complesso normati vo centrato sul rilievo di condotte costituenti reato, da chiuuque poste in essere, ivi compreso il giudice;
in tale ipotesi, integrale deve essere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali (materiali e morali) e non, se
04/30 I 5 CA 6 condo le disposizioni del codice civile (danni diretti, danni alla vita di
relazione e alla salute, giusta l'ampia accezione del cosiddetto danno bio logico). L'integralità del risarcimento è tale da non lasciare scoperto nes sun profilo di pregiudizio, a parte la rilevata disomogeneità tra compromis sione di un bene morale, la libertà, e corresponsione di una somma di dana ro.
A un successivo livello, caratterizzato dalla minor area di copertura,
libertà com si colloca il sistema riparatorio supportato da fattispecie di pressa per effetto di comportamenti dolosi o colposi del magistrato non in tegranti reato. Tali situazioni sono oggetto della disciplina prevista dal la legge 13 aprile 1988 n.117, in tema di "risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magi strati". Senza indagare sulle problematiche sollevate dalla predetta legge,
che sotto taluni aspetti ha migliorato ed ampliato il regime risarcitorio pure previsto dalla precedente normativa (articoli 55 e 56 del codice di
procedura civile), va precisato che nel perimetro delle fattispecie ipotiz zate colui che ha subito illegittima compressione della libertà vanta, nei
confronti dello Stato, il diritto all'integrale risarcimento del danno in
tutte le articolazioni sopra accennate, ivi compreso il danno biologico (se sussistente), con la sola esclusione del danno morale о pretium doloris,
previsto solo in correlazione al fatto-reato. Infine è la conclusione cui si è approdato nelle decisioni che hanno
affrontato questo argomento- viene in evidenza, quale sistema indennitario di chiusura, il nuovo istituto di cui agli articoli 314-315 del codice di
procedura penale, che direttamente riguarda la presente indagine, stante la causa petendi azionata dal ricorrente. Quando tutti coloro che comunque so no coinvolti nel meccanismo di difesa sociale, sia come soggetti esercenti
04/30 I 5 CA 7 - la giurisdizione che come soggetti passivi, abbiano compiuto, ciascuno nel la sua sfera, il proprio dovere nel rispetto delle regole legali, e tutta via taluno abbia subíto ingiusta limitazione alla libertà personale, la col lettività assume l'obbligo di versare una somma di danaro, nei limiti del
massimo sforzo possibile, che ristori il sacrificio imposto dalla necessità
di realizzare interessi comuni.
6. A questo punto dovrebbe apparire chiara la diversità di piani sui quali si collocano (ed operano) i concetti di risarcimento del danno, in senso ampio, in tutte le sue componenti, ob delictum ed ex illicito, e d'in dennizzo per pregiudizio da comportamenti leciti in generale e, per la sot tospecie che qui interessa, necessarî al conseguimento di finalità social mente valide.
Pur non nascondendo che è di lunga analisi l'esegesi dei significati che il termine indennizzo assume, di volta in volta, nell'ordinamento giuridico pubblico e privato (cfr., da ultimo: Cass. civ., 21 giugno 1991, n.6984, in
Foro it., 1992, c.1248), si è specificato che, in estrema sintesi e per quanto concerne la materia che interessa, può giudicarsi condivisibile il riferimento al ristoro, equitativamente determinabile, di un pregiudizio su bíto da un soggetto a seguito della condotta, anche legittima, tenuta da un altro soggetto. Nell'ampio genus specificazioni vanno operate in relazione a vari referenti, quali la natura privatistica o pubblicistica del rapporto che lega i soggetti coinvolti, ovvero, degli interessi perseguiti dal sog getto attivo e dalla posizione giuridica (tenuto, o meno, a subire la sogge zione) del soggetto passivo, oppure dalla natura del bene aggredito, come nel caso che ci occupa, ove, per esplicita disposizione di legge, l'inden nizzo è riferito alla privazione della libertà personale.
Provato il limite ontologico della ripazione per l'ingiusta detenzione,
04/30 I-5 CA 8 nell'ambito del genus (equo) indennizzo, nella species riparazione per il pregiudizio arrecato al singolo a seguito di compressione della libertà per sonale (custodia cautelare) nell'esercizio legittimo e corretto, ma poi ri sultato sine substante titulo, e per questo ingiusto, della giurisdizione penale, è stata rilevata la non condivisibilità di quelle decisioni che,
pur partendo da omologa posizione definitoria, tendono a slargare il perime tro indennitario sino a comprendervi qualsivoglia pregiudizio, e [anche]
danno, subíto dal soggetto perché ingiustamente privato della libertà perso nale e sottoposto a indagine, sino ad oltrepassare gli stessi limiti del ri sarcimento ex illicito e, a volte anche, ob delictum, facendo della ripara zione una specie di megarisarcimento, per di più affidato a imprecisati ca noni d'equità, rimessi alle intuizioni del giudice del merito, senza possi bilità di verifiche in sede di legittimità.
quali par Siffatto argomentare confligge con gli stessi presupposti dai te, quali l'affermazione che l'indennizzo non fa capo a condotte illecite e che sussiste ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo, sicché
questo non può superare ma neppure equagliare l'altro. Non si riflette a
sufficienza sulle implicazioni scaturenti dalla imposizione di un tetto mas simo all'entità della riparazione, fissato dalla legge, la legittimità co ristoro venga, stituzionale della quale può essere riconosciuta solo se il essenzialmente, salvo sussidiari limitati adeguamenti al caso particolare,
circoscritto alla compromissione di un unico bene giuridico assunto omoge neo nei riguardi di tutti i membri della società, tutti possibili soggetti passivi, tutti negli stessi termini indennizzabili.
7.- Superati tali opinamenti, è stato ritenuto possibile, sulla scorta
delle superiori considerazioni, dare un'argomentata risposta al quesito ver tente sul se la legge preveda un giudizio quantificatorio assolutamente li
04/30 I S CA 9 bero ed arbitrario, come talune decisioni mostrano di voler intendere l'e indennizzo, fondando sull'aggettivo una categoria di giuspressione "equo"
dizio d'equità libero da vincolo di legge, di tipo giusnaturalistico, ovve ro preveda, seppur implicitamente, un parametro di ragionevole rigore sul quale articolare il giudizio quantificatorio, pur negli opportuni adattamen ti al caso particolare, nel che si sostanzia, secondo la tradizione romani di per sé non necessaria di "equo" (se aequitas stica, l'aggettivazione sta per adattamento della legge scritta, da osservarsi, al caso particolare oggettivando il in giudizio secondo la volontà del legislatore, o, meglio della legislazione). concetto aristotelico, mutuato dalla dottrina latina-
previsto dall'artiDa queste premesse si è concluso che se l'indennizzo colo 314 del codice di rito penale rappresenta il ristoro per la libertà in giustamente, ma senza colpe, compressa;
se il bene della libertà ha lo stes so significato, la stessa tutela, lo stesso valore, e in definitiva, lo
stesso "prezzo", per tutti gli uomini di fronte alla legge, la quale è (e deve essere) uguale per tutti, l'indennizzo deve essere fondamentalmente u guale per tutti nell'unità di misura: non sussistono, né possono essere tol lerate, differenze per nazionalità, per religione, per sesso, per condizio ni sociali, per censo, per capacità di produrre reddito, per cariche pubbli che o private, e via di seguito, secondo lo spirito della Costituzione re pubblicana, legge delle leggi e prima legge per il giudice e per tutti.
A chiusura di tali riflessioni tre referenti sono stati individuati e po sti in immediata evidenza: (1) il tempo di compressione della libertà, (2)
la somma massima posta a disposizione dal legislatore, (3) il tempo massimo di durata della custodia cautelare previsto dalla legge, individuabile in quattro anni, almeno al momento della promulgazione del codice (cfr.: Cass.
Sez.I, [C.c.] 20 dicembre 1991, Quondam, in C.E.D. Cass., arch.pen., massima
04/30 I S CA 10 n.189125). Viene cosí in evidenza un metro di valutazione, agevole nel go verno e conformne allo spirito della legislazione, oggettivo, uguale per tutti; ugualmente insoddisfacente, se la somma posta a disposizione dal le gislatore sia da ritenere, eventualmente, inadeguata. 8. Tuttavia, ha osservato il Collegio in quelle decisioni, delle quali qui si ripropone l'ordito motivazionale, l'aggettivo "equo" affiancato al termine riparazione (aggettivazione che non si rinviene nel testo del primo comma dell'articolo 643 del codice di procedura penale) nella formulazione dell'articolo 314 in esame, inclina a far ritenere che il legislatore abbia voluto suggerire al giudice di procedere, tutte le volte che risulti oppor tuno, a un aggiustamento del risultato dell'applicazione del criterio quan tificatorio oggettivo al caso particolare. Non deve produrre sorpresa, si è
l'accostamento a un parametro rigido,avvertito, quale quello risultante dal trinomio sopra indicato, di un criterio di misurazione supplementare,
non necessario e discrezionale, rapportabile a specifiche particolari circo campo del stanze, perché prescrizioni del genere risultano ricorrenti nel diritto, ivi compreso quello della giurisdizione penale, ove, ad esempio,
al rigido criterio di determinazione della pena, indicata nelle sue espres sioni ed estensioni dalla legge, si affianca un discrezionale, equitativo,
potere del giudice di adattamento della pena al caso concreto, sia pure sul la base di parametri genericamente catalogati dalle legge (articolo 62-bis
codice penale in relazione all'articolo 133 dello stesso codice;
"caso di lieve entità", caso di "maggiore gravità", e similmente).
Sebbene la dignità degli uomini di fronte alla legge sia (e deve rimane essenzialmente uguale per tutti, e allo stesso modo il ristoro del sa re)
crificio della libertà deve essere misurato, pure non è contrario ai princí
pî adattare la quantificazione, nella sua essenziale base fissata con un
04/30 I-5 CA
11 criterio oggettivo, mediante marginali adattamenti al caso in giudizio, va lorizzando specificità rivenienti da plurime considerazioni, talune insite nello stesso sistema legale (detenzione in carcere, certamente più gravosa che quella a domicilio, e questa pur graduabile in relazione alle modalità
di esecuzione), altre riferibili al caso umano (incensuratezza, condizioni economiche, danni all'immagine dell'uomo quando questo non sia riparabile,
strepitus fori, moralità dell'ambiente frequentato in positivo o in nega
-
tivo -, e via di seguito).
Grande sensibilità il giudice del merito deve adottare nell'individuare
le circostanze da valutare sotto il profilo in considerazione, bandendo
- quelle ripudiate e valorizzando quelle apprezzate dall'ordinamento costitu zionale sensibile al rispetto della parità tra tutti gli esseri umani ed in
Prive di signi cline alla tutela dei soggetti più deboli e meno fortunati.
ficazione, nella "filosofia" della Costituzione repubblicana, risultano l'e sibizione della classe sociale (condizioni sociali) di appartenenza del sog l'assunta maggiore o minore sensibilità alla privazione della liber getto,
tà, la capacità di produrre redditi: l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la loro parità di fronte ai doveri civici, tra i quali (come il servizio militare o civile, il testimoniare o prestare soccorso, etc.)
quello si sopportare le conseguenze, a volte anche pesanti, dell'esercizio della giurisdizione con i suoi inevitabili errori, impone la pari valutazio ne della dignità e del sacrificio di ciscuno. 9. Riassumendo, e cosí ribadendo la giurisprudenza addottata da questa
Sezione (già sopra citata, cui adde: c.c. 27 novembre 1992 n.3809, Scallan; C.C. 9 luglio 1992, Guastella): il parametro essenziale, di fondo, da tene re in considerazione ai fini della quantificazione nummaria della riparazio ne per ingiusta detenzione è il rapporto tra durata (della privazione della libertà) e somma massima posta a disposizione dal legislatore. Il dato arti metico ricavabile da siffatta semplice operazione, rapportata al caso con creto, può subire aggiustamenti, in piú o in meno, in relazione alla valuta zione di circostanze accessorie sia di carattere obbiettivo (detenzione in carcere o domicilio, autorizazione al lavoro o meno, etc.) che soggettive,
purché inerenti valori socialmente apprezzabili e non connessi alle condi
zioni socio-economico-lobbistiche del soggetto;
una specie di circostanze generiche (attenuanti-aggravanti), quale strumento finalizzato a giustappor re, al meglio possibile, ma pur sempre nel perimetro della valutazione og gettiva, che non deve risultare stravolta nella sua essenzialità, la somma sicché il risultato finale rispon di danaro attribuenda al caso specifico,
da a criterio d'equità intersoggettiva.
10. In talune decisioni si è richiamato l'attenzione, a conclusione del la discussione sul punto perché inerente ai criteri di liquidazione dell'in dennizzo (ed ai fini del riesame che il giudice del rinvio dovrà adottare appare particolarmente giovevole), su un altro aspetto della quantificazio ne, peraltro trascurato dal provvedimento impugnato, non essendo stata e
-
splicitamente avvertita la relativa problematica.
Il giudice del merito, investito della istanza per l'attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, ha il dovere di verificare se la condotta tenuta dall'istante nel procedimento penale, nel corso del quale la privazione di libertà fu sofferta, quale ri sulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa;
qualora si pervenga a un giudizio di esclusione della colpa grave sinergica, tuttavia, non è da
ritenersi esaurito l'esame della condotta del soggetto istante in quanto quella colposa, nella vita di qualsiasi rapporto giuridico, può assumere va rie gradazioni, che vanno dalla colpa lieve, purché apprezzabile, a quella :
grave, idonea ad escludere il diritto all'indennizzo. · Nelle altre gradazio ni, rispetto a quest'ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare dello sta to di detenzione) non rimane insignificante, dovendo essere valutata ai fi ni della taxatio sul quantum debeatur, in applicazione del princípio genera le di [auto] responsabilità, estraibile dalla lettura degli articoli 1227 e
2056 del codice civile, per il quale non è da indennizzare il pregiudizio quanto meno per colpa (seppur lieve), dallo stesso danneggiato. cagionato,
Ovviamente, la relativa operazione di quantificazione è riservata al giudi ce del merito che ha obbligo, peraltro, di fornire congrua, adeguata e logi ca motivazione.
11.- Venendo al caso di specie, appare evidente come la Corte territoria le non si sia attenuta ai criteri sopra esplicitati, lasciandosi fuorviare
da considerazioni prive di rilievo, comunque marginali e non idonee a scon volgere l'essenziale architettura dell'istituto in considerazione. Invero,
se si considera l'entità della somma che, in situazione neutra (senza cioè
gli adattamenti al caso concreto) al Caraddi sarebbe spetta in relazione
al solo fattore temporale, appare chiaro come sostanzialmente l'operazione quantificatoria operata dalla Corte calabra si sia risolta in un risultato
ingiusto. Questo non significa che considerazioni marginali non debbano pe sare adeguatamente, specie in riferimento a quanto la situazione processua le lascia intravedere nel caso di specie, ma, a parte il profilo motivazio nale, sul quale ha insistito il Procuratore generale requirente, rimane pur sempre ineliminabile un aspetto di violazione di legge.
3-
- Conclusioni
1. Il ricorso del CA deve, essere, dunque accolto nei termini so pra specificati e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata essere annullata
04/30 I-5 CA 14 per violazione di legge e vizio di motivazione. Gli atti vanno rinviati,
altra sezione, la quale siper nuovo esame, alla stessa Corte di Appello,
atterrà ai princípi di diritto sopra illustrati e che qui, per correntezza,
si riassumono:
a)- L'equa riparazione per l'ingiusta detenzione, prevista dall'articolo
314 del codice di procedura penale, è finalizzata al ristoro della custodia cautelare subíta senza reale titolo, pur nella ineccepibilità formale della procedura.
b) - Nella quantificazione dell'entità della somma da attribuire a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve essenzialmen te attenersi al parametro risultante dal. rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà e la somma massima attribuibile, secondo il dettato dell'articolo 315, primo capoverso, del codice di procedura penale.
al fine di adeguare l'indennizzo al caso concreto ed inSussidiariamente,
via equitativa, il giudice prenderà in considerazione altre circostanze di fatto, con prudenza individuadole tra quelle positivamente valutate dall'or dinamento giuridico, fornendo al riguardo adeguata e congrua motivazione an che circa le regole d'esperienza che ne hanno suggerito l'adozione.
c) Il giudice del merito, investito della istanza per l'attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione,
ha il dovere di verificare se la condotta tenuta dall'istante nel procedi mento penale, nel corso del quale la privazione di libertà si verificò, qua le risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa. La condotta col posa concausante può assumere varie graḍazioni, che vanno da quella lieve,
purché apprezzabile, a quella grave, idonea ad escludere il diritto all'in dennizzo. Nelle altre gradazioni, rispetto a quest'ultima, la colpa sinergi ca (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento re
04/30 H-5 CA
15- strittivo, perdurare dello stato di detenzione) non riane insignificante, dovendo essere valutata ai fini della taxatio sul quantum debeatur, in ap plicazione del princípio generale di [auto] responsabilità, estraibile dalla lettura degli articoli 1227 e 2056 del codice civile, per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato, quanto meno per colpa (seppur lieve),
dallo stesso danneggiato.
2. All'accoglimento del ricorso consegue la condanna della resistente
Amministrazione, soccombente, ancorché non costituita, in questa fase del rimborsare le spese di difesa affrontate dalfricorrente, giudizio, a secon do la regola dettata dall'articolo 91 del codice di procedura civile, appli cabile alla fattispecie con riferimento al governo dei rapporti tra le par
Sulla base della vigente tariffa professionale, tenuto conto della som ti.
ma in contestazione (che costituisce il petutum), congruo appare liquidare
· la complessiva somma di un milione cinquecentomila lire, per onorario di av vocato, con la precisazione che in sede di cassazione non vanno riconosciu ti diritti di procuratore, secondo la uniforme giurisprudenza di questa Cor
te in sede civile (cfr.: Sez. L, 12 marzo 1986, n.1672; Sez. III, 11 feb braio 1983, n.4378; Sez.I, 7 dicembre 1978, n.1278; Sez.II, 7 novembre
1975, n.45; Sez.II, 21 dicembre 1973, n.2323), mentre non è stata fornita prova di eventuali esborsi pecuniari.
P. T. M.
La Corte, IV Sezione penale,
visti gli artt. 611, 623 codice di procedura penale,
an null a l'ordinanza impugnata e rin via per nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Reggio Calabria, diversa se
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cond anna la resistente Amministrazione del Tesoro a rifondere le spese sostenute dal ricorrente, che liquida in L. 1.500.000= onorario compreso.
Così deciso in Roma il 30 aprile 1993=
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe Consoli)Q. Conl Il consigliere est.
(dott. Mauro D. Losapio)
CORTE SUPREMA D ASSA
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DEPOSI TO IN C .
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA 3 BIN 1975 (Pierangelo Corsi)
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27 del codice di procedura penale, fu delibata l'istanza proposta da UC 04/30 I-5 Cariddi 12
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