Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione dell'esimente dello stato di necessità, accanto alla sussistenza del pericolo attuale del danno grave è necessario che non vi sia altra concreta possibilità di salvezza priva di disvalore penale: ne consegue che non è applicabile l'esimente in oggetto al reato di violazione di sigilli commesso per rientrare in possesso di cose personali custodite in un appartamento al quale l'A.G. aveva posto i sigilli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2006, n. 17592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17592 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 12/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Marco - Consigliere - N. 37
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 37605/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES SA, n. a Roma il 09/06/1965;
avverso la sentenza 02.03.2004 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fiale Aldo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.3.2004 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza 21.10.2002 del Tribunale monocratico di quella città, che aveva affermato la responsabilità penale di ES SA in ordine al reato di cui:
- all'art. 349 c.p., comma 1, (per avere violato i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria ad un appartamento in conseguenza dell'esecuzione di sfratto per morosità in Roma, il 4.9.1998);
e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di mesi due, giorni venti di reclusione ed Euro 53,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ES, la quale ha eccepito, sotto il profilo del vizio di motivazione, l'incongruità del diniego del riconoscimento della scriminante dello "stato di necessità", di cui all'art. 54 c.p., in una situazione in cui ella, appena dimessa dal carcere dopo un lungo periodo di detenzione e sprovvista di mezzi adeguati di sostentamento, aveva il bisogno impellente di disporre di un alloggio è di rientrare nel possesso dei propri effetti personali rimasti all'interno dell'appartamento sigillato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. Devono ribadirsi le affermazioni della costante giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo le quali l'art. 54 c.p. codifica il tradizionale principio "necessitas non habet legem" e la scriminante disciplinata dalla norma presuppone:
- una situazione di pericolo (la cui causa non sia voluta dall'agente), che deve consistere nella minaccia di un danno alla persona, cioè ad un diritto non patrimoniale, impersonale;
- la necessità di salvarsi e la impossibilità di salvare il bene in pericolo con altra condotta alternativa avente analoga idoneità in concreto.
Non è da respingersi, in linea di principio, un'interpretazione estensiva che riconduca ai diritti personali tutelati (nella specie: la libertà fisica e morale) anche situazioni strumentali strettamente connesse alla persona, quali l'esigenza di un alloggio. Si impone comunque, però, un rigoroso controllo degli altri requisiti della scriminante dianzi enunciati, sicché deve assolutamente escludersi la sussistenza di altra concreta possibilità priva di disvalore penale di evitare il danno grave, tenuto anche conto delle esigenze di tutela dei terzi coinvolti, diritti che non possono essere compressi se non in situazioni eccezionali e chiaramente comprovate (vedi Cass., Sez. 2^, 4.6.2003, n. 24290, in relazione all'occupazione arbitraria di un alloggio dello IACP).
Nella vicenda in esame, al contrario, i giudici del merito hanno rilevato, con motivazione adeguata e coerente, che - in una situazione di omessa allegazione di elementi concreti idonei a configurare l'esistenza della scriminante, con particolare riferimento alla carenza di risorse di danaro - l'asserita necessità di rientrare in possesso di oggetti personali custoditi nell'appartamento ben avrebbe potuto essere soddisfatta con una semplice autorizzazione del giudice dell'esecuzione, e che alle esigenze abitative si sarebbe potuto ovviare attraverso il ricorso alle strutture della moderna organizzazione sociale. Al rigetto del gravame segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2006