Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 1
È abnorme, e come tale immediatamente ricorribile per cassazione, la revoca del decreto penale di condanna adottata dal G.i.p. per la mancata trasmissione, da parte dell'ufficiale notificatore, della prova dell'avvenuta consegna del predetto decreto nel domicilio eletto o dichiarato dall'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2008, n. 45684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45684 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/11/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2513
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 008362/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di RIMINI;
nei confronti di:
1) TOPI BLEDIAN, N. IL 09/06/1982;
avverso ORDINANZA del 14/01/2008 GIP TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
lette le conclusioni del P.G. per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Che il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze ricorre contro il provvedimento in epigrafe indicato con il quale il giudice delle indagini preliminari ha revocato il decreto penale di condanna e disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, poiché l'ufficiale notificatore non ha trasmesso la prova dell'avvenuta consegna del provvedimento all'imputato, TO ED, nel domicilio eletto o dichiarato;
che il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento poiché emesso al di fuori delle ipotesi tassativamente stabilite dall'art.460 c.p.p. per le quali è ammessa la revoca del decreto penale là
dove non sia possibile eseguirne la notificazione per irreperibilità dell'imputato;
che tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che il provvedimento del pubblico ministero si pone fuori dallo schema legale nel cui ambito è consentita la revoca del decreto penale di condanna là dove non sia probabile che il decreto penale possa divenire irrevocabile senza l'effettiva conoscenza da parte dell'imputato;
che, per garantire tale finalità, l'art. 460 c.p.p., comma 4 - nel testo integrato dalla sentenza n. 504 del 2000 che ne' ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale - prevede la revoca del decreto là dove non sia stato possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato ovvero nell'ipotesi in cui, per inidoneità o insufficienza della dichiarazione di domicilio, non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art.161 c.p.p.;
che il giudice per le indagini preliminari ha revocato il decreto penale emesso nei confronti di TO ED solo per la mancata trasmissione degli atti da parte dell'ufficio notificatore, circostanza che avrebbe dovuto comportare accertamenti e richieste formali di restituzione degli atti per verificare l'operato dell'ufficio preposto alla notificazione e disporre eventuale rinnovazione della notifica;
che la revoca del decreto penale adottata a di fuori dei casi previsti è atto radicalmente estraneo al sistema processuale e come tale abnorme ed immediatamente ricorribile per cassazione;
che il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008