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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, RE
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6630/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia - Viale Sant'Andrea 87060 Crosia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078047230004025 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ed elettivamente domiciliato presso i loro Studi, giuste procure in atti , ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. 1078047230004025 relativo a IMU su diverse aree fabbricabili per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di € 61.587,00, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. di competenza del Comune di Crosia, riferito ad omesso versamento dell'IMU 2018.
Ha eccepito , in via preliminare, la nullità dell'atto per carenza di legittimazione del Concessionario e, nel merito,l'illegittimità della pretesa impositiva.
Ha sostenuto di possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), iscritto alla gestione previdenziale agricola sin dal 1993, circostanza che rende i terreni, anche se edificabili, esenti da IMU ai sensi della normativa vigente.
Ha contestato i valori attribuiti alle aree edificabili in quanto errati ed eccessivi, non tenendo conto dei vincoli urbanistici (zone F2 con vincoli decaduti, vincoli paesaggistici) e dell'effettiva conduzione agricola dei fondi.
Ha depositato perizia descrittiva degli immobili nonché Certificato IN .
Ha concluso per l'annullamento dell'atto opposto ed in via subordinata per la riduzione del credito azionato
.
La SO.G.E.T. S.p.A. si è regolarmente costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, asserendo che la notifica é avvenuta oltre il termine di 60 giorni.
Nel merito, ha contestato la mancanza della dichiarazione IMU necessaria per fruire delle agevolazioni agricole e ribadiva la correttezza dei valori applicati.
Ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per il suo rigetto, mantenendo in ogni caso essa SO.G.E.T.
SPA, indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole,ritenendo legittimo il suo operato .
L'istanza di sospensione cautelare veniva rigettata con Ordinanza n. 166/2024 per carenza del periculum in mora.
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto .
Sull'eccezione preliminare di tardività del ricorso.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente è destituita di fondamento e va rigettata.
Dagli atti di causa risulta che l'Avviso di Accertamento è stato notificato al ricorrente a mezzo PEC in data
04/09/2023. Il termine di 60 giorni per l'impugnazione scadeva, pertanto, il 03/11/2023. Contrariamente a quanto dedotto dalla SO.G.E.T., che colloca la notifica del ricorso al 06/11/2023, il ricorrente ha fornito prova documentale (Ricevuta di Accettazione e Consegna PEC) che il ricorso è stato notificato telematicamente in data 03/11/2023 alle ore 20:01:28, dunque tempestivamente entro l'ultimo giorno utile.
Nel merito: Esenzione IMU per qualifica IAP.
La questione dirimente riguarda l'assoggettabilità ad IMU di aree edificabili possedute e condotte da un
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). La normativa di riferimento (già art. 13, c. 2, D.L. 201/2011 e succ. mod., ora art. 1, c. 741, L. 160/2019) stabilisce che le aree edificabili possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sono considerate, ai fini fiscali, come terreni agricoli.
Poiché i terreni agricoli nel Comune di Crosia (o posseduti da IAP) sono esenti, tale esenzione si estende anche alle aree edificabili condotte direttamente.
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato il certificato INPS dal quale si evince che egli è iscritto quale titolare d'azienda nella gestione previdenziale agricola (IAP/CD) con decorrenza dal 02/07/1993 e che tale iscrizione era attiva nell'annualità accertata (2018). La perizia tecnica in atti conferma altresì che i terreni oggetto di accertamento sono coltivati ed utilizzati per l'attività agricola.
Sull'omessa dichiarazione IMU.
La resistenza della SO.G.E.T., fondata sulla mancata presentazione della dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti, non può essere accolta. L'omissione di un adempimento formale (la dichiarazione) non può precludere il riconoscimento di un diritto sostanziale (l'esenzione), qualora il Comune sia in condizione di conoscere altrimenti i presupposti dell'agevolazione. Essendo l'iscrizione INPS un dato accessibile alla Pubblica Amministrazione e avendo il contribuente dimostrato in giudizio il possesso dei requisiti sostanziali (qualifica IAP e conduzione del fondo), la pretesa impositiva risulta illegittima.
Ogni altra questione posta dalle parti rimane assorbita .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna la SO.G.E.T. S.p.A. e il Comune di Crosia, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.409,00 oltre rimborso C.U. e spese forfettarie al 15% ,
IVA e CAP come per legge,con distrazione a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MANES MYRIA, Presidente
CALICIURI TOMMASO, RE
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6630/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Crosia - Viale Sant'Andrea 87060 Crosia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078047230004025 IMU 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 e Difensore_1, ed elettivamente domiciliato presso i loro Studi, giuste procure in atti , ha proposto ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n. 1078047230004025 relativo a IMU su diverse aree fabbricabili per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di € 61.587,00, emesso dalla SO.G.E.T. S.p.A. di competenza del Comune di Crosia, riferito ad omesso versamento dell'IMU 2018.
Ha eccepito , in via preliminare, la nullità dell'atto per carenza di legittimazione del Concessionario e, nel merito,l'illegittimità della pretesa impositiva.
Ha sostenuto di possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), iscritto alla gestione previdenziale agricola sin dal 1993, circostanza che rende i terreni, anche se edificabili, esenti da IMU ai sensi della normativa vigente.
Ha contestato i valori attribuiti alle aree edificabili in quanto errati ed eccessivi, non tenendo conto dei vincoli urbanistici (zone F2 con vincoli decaduti, vincoli paesaggistici) e dell'effettiva conduzione agricola dei fondi.
Ha depositato perizia descrittiva degli immobili nonché Certificato IN .
Ha concluso per l'annullamento dell'atto opposto ed in via subordinata per la riduzione del credito azionato
.
La SO.G.E.T. S.p.A. si è regolarmente costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, asserendo che la notifica é avvenuta oltre il termine di 60 giorni.
Nel merito, ha contestato la mancanza della dichiarazione IMU necessaria per fruire delle agevolazioni agricole e ribadiva la correttezza dei valori applicati.
Ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e per il suo rigetto, mantenendo in ogni caso essa SO.G.E.T.
SPA, indenne da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole,ritenendo legittimo il suo operato .
L'istanza di sospensione cautelare veniva rigettata con Ordinanza n. 166/2024 per carenza del periculum in mora.
Il procedimento veniva trattato e deciso in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato e va accolto .
Sull'eccezione preliminare di tardività del ricorso.
L'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente è destituita di fondamento e va rigettata.
Dagli atti di causa risulta che l'Avviso di Accertamento è stato notificato al ricorrente a mezzo PEC in data
04/09/2023. Il termine di 60 giorni per l'impugnazione scadeva, pertanto, il 03/11/2023. Contrariamente a quanto dedotto dalla SO.G.E.T., che colloca la notifica del ricorso al 06/11/2023, il ricorrente ha fornito prova documentale (Ricevuta di Accettazione e Consegna PEC) che il ricorso è stato notificato telematicamente in data 03/11/2023 alle ore 20:01:28, dunque tempestivamente entro l'ultimo giorno utile.
Nel merito: Esenzione IMU per qualifica IAP.
La questione dirimente riguarda l'assoggettabilità ad IMU di aree edificabili possedute e condotte da un
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP). La normativa di riferimento (già art. 13, c. 2, D.L. 201/2011 e succ. mod., ora art. 1, c. 741, L. 160/2019) stabilisce che le aree edificabili possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sono considerate, ai fini fiscali, come terreni agricoli.
Poiché i terreni agricoli nel Comune di Crosia (o posseduti da IAP) sono esenti, tale esenzione si estende anche alle aree edificabili condotte direttamente.
Nel caso di specie, il ricorrente ha depositato il certificato INPS dal quale si evince che egli è iscritto quale titolare d'azienda nella gestione previdenziale agricola (IAP/CD) con decorrenza dal 02/07/1993 e che tale iscrizione era attiva nell'annualità accertata (2018). La perizia tecnica in atti conferma altresì che i terreni oggetto di accertamento sono coltivati ed utilizzati per l'attività agricola.
Sull'omessa dichiarazione IMU.
La resistenza della SO.G.E.T., fondata sulla mancata presentazione della dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti, non può essere accolta. L'omissione di un adempimento formale (la dichiarazione) non può precludere il riconoscimento di un diritto sostanziale (l'esenzione), qualora il Comune sia in condizione di conoscere altrimenti i presupposti dell'agevolazione. Essendo l'iscrizione INPS un dato accessibile alla Pubblica Amministrazione e avendo il contribuente dimostrato in giudizio il possesso dei requisiti sostanziali (qualifica IAP e conduzione del fondo), la pretesa impositiva risulta illegittima.
Ogni altra questione posta dalle parti rimane assorbita .
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato.
Condanna la SO.G.E.T. S.p.A. e il Comune di Crosia, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 2.409,00 oltre rimborso C.U. e spese forfettarie al 15% ,
IVA e CAP come per legge,con distrazione a favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.