Sentenza 16 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/01/2003, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
UR ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 REPUBBLIC ITA0 05 56 /0 3 IN NOME DEL P O A ANC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto inolennità di SEZIONE PRIMA CIVILE espropriazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 48/00 Cron. 1135 Rel. Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Rep. 189 Dott. Vincenzo Consigliere PROTO Dott. Mario Rosario MORELLI Dd. 02/07/02Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di MULINARIS rappresentante della Società FI legale RI sas, MULINARIS MARISA, MULINARIS RENATO, MULINARIS SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati IVONE CACCIAVILLANI, PRIMO MICHIELAN, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI UDINE, in pesona del legale rappresentante2002 1477 pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. 101 -1- MAZZINI 126, presso l'Avvocato MARIA CRISTIA PUJATTI che lo rappresenta e difende unitamente all' avvocato Q 2 ROBERTO TONAZZI, giusta procura speciale per Notaio Pancera di Udine rep. 5999 del 3 maggio 2001; controricorrente avverso la sentenza n. 1764/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Albini per delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Pujatti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
-2- Ih RI 3 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 24 novembre 1976 NO IM RI, anche quale legale rappresentante del pastificio F. lli RI s. p. a., convenne in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Trieste il Comune di Udine e il presidente della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, esponendo: che, con decreto in data 13 ottobre 1976 emesso dal detto presidente, era stata disposta l'occupazione definitiva, per la realizzazione di opere di urbanizzazione relative al costruendo mercato ortofrutticolo di Udine, di alcuni suoli appartenenti allo stesso RI o alla società da lui rappresentata (F. 61, mapp. 7, frazione di mq. 1220 – mapp. 3 di mq. 1280 – mapp. 235 di mq. 1880); che tale decreto indicava, quale indennità di espropriazione, la complessiva somma di lire 2.461.160, del tutto inadeguata, perché determinata a norma dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, sebbene i terreni in questione fossero edificabili, e quindi in base a criteri in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Su tali premesse il RI chiese che, con riferimento agli immobili indicati, fossero determinate la giusta indennità di espropriazione e l'indennità di occupazione temporanea. Con atto notificato il 17 dicembre 1976 lo stesso RI convenne in giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Trieste il presidente della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine, chiedendo che, in base a ragioni analoghe a quelle esposte nel primo giudizio, fossero determinate la giusta indennità di espropriazione e l'indennità di occupazione temporanea anche con riguardo ad altri terreni (F. 61, mapp. 7, fraz, di mq.
5.650 e fraz. di mq. 10.280 – mapp. 8, fraz. di mq. 7.450 – F. 62, mapp. 198, fraz. di mq. 940 – mapp. 200, fraz. di - - mq.
4.470 mapp. 212, fraz. di mq. 3.840), definitivamente - occupati per l'esecuzione di opere di urbanizzazione del mercato ortofrutticolo di Udine, giusta decreto del presidente della Giunta regionale datato 17 novembre 1976, nel quale l'indennità di espropriazione era stata indicata in complessive lire 12.044.820. Il Comune di Udine si costituì in entrambe le cause per resistere alle domande, sostenendo che i terreni espropriati erano agricoli e che l'indennità di occupazione doveva ancora essere determinata con separato provvedimento. Il presidente della Giunta regionale rimase contumace. A seguito del decesso dell'attore i due processi furono proseguiti dai suoi eredi RI GI, IS, EN e Sergio, il primo anche quale legale rappresentante della società FI RI nella causa interessante detta società. La Corte di appello di Trieste definendo le due cause, rispettivamente, con sentenze n. 4/86 e n. 14/86 - osservò: che le aree espropriate erano da considerare agricole, per la 5 particolare destinazione ad esse attribuita dallo strumento urbanistico (Z. A. U. – Zona annonaria e commerciale udinese), - la quale ne impediva lo sfruttamento a fini di edilizia residenziale;
che, per conseguenza, l'indennità di espropriazione era stata correttamente determinata ex art. 16, quinto comma, L. n. 865 del 1971, come modificato dall'art. 14 della L. n. 10 del 1977; che il diritto all'indennità di occupazione di urgenza delle aree non era configurabile, perché queste erano state occupate (come precisato dal medesimo attore) senza alcun titolo;
che in relazione alla domanda di risarcimento per tale occupazione senza titolo la Corte adita era incompetente;
M. che la domanda concernente la rivalutazione monetaria andava respinta, in quanto al Comune espropriante nessun ritardo nel versamento dell'indennità poteva essere ascritto, perché questa era stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti con pieno effetto liberatorio. La Corte di appello di Trieste, pertanto, dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento dei danni da occupazione temporanea;
rigettò le altre domande;
compensò le spese giudiziali e pose a carico di ciascuna parte costituita metà di quelle relative alle c.t.u. espletate. GI, IS, EN e Sergio RI proposero ricorsi 6 per cassazione contro le due predette sentenze. Il Comune di Udine replicò con controricorsi. Questa Corte, con sentenze n. 2960/89 e 2961/89, rilevò: che la Corte territoriale aveva omesso l'esame delle eventuali possibilità edificatorie delle aree espropriate da parte dei privati, sia secondo la stessa destinazione del P. R., sia in concreto per le strutture e i servizi esistenti nella zona;
che, conseguentemente, aveva applicato un criterio errato, comportante la mancanza di un'adeguata motivazione, sulla connessione tra gli effettivi caratteri dei suoli espropriati e la 参 relativa natura. Pertanto questa Corte cassò le sentenze impugnate e rinviò le due cause alla Corte di appello di Venezia anche per il regolamento delle spese. Con due citazioni notificate il 25 settembre 1989 GI, IS, EN e Sergio RI (il primo anche quale legale rappresentante della società F. lli RI) provvidero a riassumere le due cause, chiedendo che, ritenuta l'edificabilità delle aree secondo il principio enunciato in sede di legittimità, fosse determinata l'indennità di espropriazione, comprensiva di quella di occupazione, con interessi, rivalutazione e anatocismo. Il Comune di Udine si costituì resistendo alle domande. Riunite le due cause ed espletati accertamenti tecnici la Corte di 7 appello di Venezia, con sentenza depositata il 9 novembre 1998, decise come segue: 1) determinò l'indennità di espropriazione delle aree situate in Comune di Udine, di cui ai decreti in data 13 ottobre 1976 e 17 novembre 1976, in complessive lire 46.912.800; 2) dispose che, a cura del Comune di Udine, l'importo di lire 32.406.820, ancora dovuto per l'indicata indennità, fosse depositato nelle forme di legge presso la Cassa depositi e prestiti, con gli interessi legali dal 17 novembre 1976 alla data del deposito;
3) respinse la domanda di rivalutazione monetaria e dichiarò inammissibili quelle concernenti gli interessi anatocistici e l'indennità di occupazione delle aree;
4) compensò per la metà le spese di ogni fase e grado del processo e condannò il Comune di Udine al pagamento della restante metà, ponendo le spese delle consulenze per metà a carico dei RI e per l'altra metà a carico del Comune. La Corte veneziana considerò (per quanto qui rileva): che, secondo il principio di diritto enunciato da questa Corte, ai fini della qualificazione delle aree espropriate si rendeva necessario accertare, con riferimento all'epoca dell'ablazione, se la stessa destinazione di piano regolatore potesse offrire ai proprietari particolari opportunità in trattative per insediamenti G commerciali privati, ovvero se le aree medesime godessero di una 8 concreta ed attuale potenzialità edificatoria, per un complesso di elementi certi ed obiettivi, relativi all'ubicazione ed all'accessibilità, nonché allo sviluppo edilizio della zona e alla presenza di servizi e infrastrutture;
che, con variante al P. R. G. di Udine approvata con D. P. G. R. in data 8 febbraio 1974, la zona agricola in cui erano comprese le aree espropriate era stata destinata ad insediamenti produttivi (Z. A. U. – Zona annonaria e commerciale udinese), sicché quando intervenne nel 1974 la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (mercato ortofrutticolo di Udine) le aree medesime, per la stessa destinazione loro impressa dallo strumento urbanistico, erano J edificabili anche da parte dei privati per la realizzazione d'insediamenti commerciali ed industriali;
che, pertanto, ai fini della qualificazione dei terreni non si rendeva necessaria l'ulteriore indagine sui servizi e sulle infrastrutture presenti sul territorio e l'indennità di espropriazione andava determinata a norma dell'art. 5 bis, primo comma, della legge n. 359 del 1992, esclusa la riduzione del 40% perché nella specie il Comune di Udine mai aveva offerto una indennità determinata secondo il predetto criterio, onde i RI non erano stati messi in grado di esercitare il diritto d'impedire, con la relativa accettazione, l'indicata riduzione;
на che il c.t.u. geometra Toros aveva determinato in lire 28.000 a 9 mq. il valore dei terreni all'epoca dei decreti di espropriazione (ottobre-novembre 1976), ma non aveva documentato, e neppure allegato, i dati di cui si era servito, rendendo quindi impossibile valutare la correttezza del suo operato, rispetto al quale era rimasto ignoto persino il metodo adottato per la stima;
che il detto c.t.u. non aveva eliminato tali lacune neppure con gli elaborati suppletivi, non aveva congruamente confutato le critiche mossegli dal consulente di parte del Comune e non aveva giustificato l'enorme divario esistente rispetto al valore (lire 1.577 al mq.) attribuito agli stessi terreni dall'ing. SS, c.t.u. nella causa di retrocessione davanti al Tribunale di Udine, sicché la stima effettuata dal suddetto geometra era rimasta frutto di mera opinione, non confortata da dati obiettivi;
che la detta stima era senz'altro errata per eccesso, in quanto quella effettuata dall'ing. SS si basava sulla corretta elaborazione di dati documentati ed attendibili (prezzi denunciati dal Comune di Udine negli atti di compravendita stipulati per la Z. A. U., tra i quali quello concluso il 23 giugno 1981 dagli stessi RI), la cui congruità all'epoca di riferimento era giustificata dalla quantità degli appezzamenti di terreno offerti in vendita, dalla scarsità della relativa domanda, condizionata dalla destinazione non residenziale secondo lo strumento urbanistico, e dalla scarsità delle infrastrutture;
ся che, pertanto, ai suoli in questione andava attribuito, all'epoca 10 delle espropriazioni, un valore di lire 2.340 a mq., corrispondente al prezzo concordato dai RI con il Comune di Udine nel 1981 per la vendita di altri appezzamenti di terreno di loro proprietà situati nella medesima zona;
che, in definitiva, l'indennità di espropriazione dei terreni andava determinata in lire 46.912.800 (secondo i calcoli svolti in sentenza). Contro tale pronunzia GI, IS, EN e Sergio RI (il primo in proprio e in qualità di legale rappresentante della società FI RI s. a. s.) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi illustrati con memoria. Il Comune di Udine non ha depositato controricorso ma si è costituito al fine di partecipare all'udienza di discussione. Motivi della decisione Con il primo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano "violazione di legge (art. 5 bis della L. n. 359/92) in relazione all'art. 360 n. 3”. La sentenza impugnata avrebbe liquidato l'indennità di esproprio relativa ai suoli edificabili in questione sulla base del valore "tabellare" agricolo praticato dal Comune di Udine ai ricorrenti nell'atto di cessione bonaria del 23 giugno 1981. Detto prezzo di cessione bonaria non sarebbe il più probabile valore di mercato da attribuire ai fondi edificabili per cui è causa, perché la cessione bonaria non sarebbe potuta avvenire,a pena di 11 nullità, se non in base all'indennizzo espropriativo quantificato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971. Nel caso di specie, quando i RI trasferirono al Comune di Udine i suoli agricoli al cui valore la Corte di appello si è richiamata, era in vigore la legge 29 luglio 1980 n. 385, in forza della quale l'indennità di espropriazione era commisurata al valore agricolo medio per le aree esterne ai centri edificati, criterio poi dichiarato illegittimo per i suoli edificabili dalla sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 15 luglio 1983. In quell'arco temporale si collocherebbero i prezzi denunciati dal Comune di Udine negli atti di cessione bonaria, stipulati per l'attuazione della zona annonaria e commerciale di Udine. Pertanto la sentenza impugnata, riferendo l'indennità di esproprio al valore agricolo medio applicato dal Comune in quegli atti (e, segnatamente, a quello stipulato dai RI nel 1981, relativo a suoli agricoli), non avrebbe correttamente applicato il sopravvenuto art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, perché il valore agricolo medio determinato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971 sarebbe sicuramente diverso dal valore di mercato relativo ad un suolo edificabile a fini produttivi, come quelli per cui è causa. 12 Tale diversità di valori sarebbe stata sottolineata dal c. t. u., nel supplemento di consulenza depositato il 20 febbraio 1995 ed in quello depositato il 10 ottobre 1996. In definitiva, la confusione tra prezzi medi di suoli agricoli e prezzi di fondi edificabili non soltanto avrebbe disatteso il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze n. 2960/89 e 2961/89, ma integrerebbe anche la violazione di legge in rubrica. Con il secondo mezzo di cassazione i ricorrenti denunziano "violazione dell'art. 196 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3 e, in via subordinata connessa, omessa motivazione su punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c. p. c.”. Il citato art. 196 attribuirebbe al giudice la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini tecniche e di sostituire il consulente, qualora dissenta dalle conclusioni di quello nominato. Pur trattandosi di un potere discrezionale, il dissenso dalla consulenza espletata andrebbe basato su una nuova consulenza o su una richiesta di ulteriori chiarimenti rivolta a quello già nominato. Nel caso in esame la Corte veneziana non soltanto avrebbe dissentito dalla relazione suppletiva del c. t. u., ma avrebbe condiviso una consulenza espletata in altro giudizio in corso davanti al Tribunale di Udine per finalità ed oggetto diversi, in by quanto riguardante una causa di retrocessione delle aree già 13 espropriate ai RI. L'avere condiviso quella consulenza (peraltro non ancora recepita in una pronuncia giudiziale), della quale la relazione tecnica suppletiva avrebbe contestato le risultanze, integrerebbe la censura in rubrica. L'omessa motivazione consisterebbe nella mancata giustificazione del dissenso rispetto alle conclusioni raggiunte dal consulente di ufficio, qualificando come attendibili altre risultanze tecniche non appartenenti al processo. Con il terzo mezzo di cassazione i ricorrenti adducono "violazione di legge (art. 384 c. p. c.) in relazione all'art. 360 n. 3 c. p. c.". Il principio di diritto affermato nelle due richiamate sentenze di questa Corte avrebbe avuto ad oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio sulla base dell'edificabilità di fatto e di diritto delle aree espropriate ai RI, essendo erronea la determinazione in base al loro valore agricolo. Tale principio in concreto sarebbe stato disatteso dalla sentenza impugnata. Infatti, pur richiamandosi al criterio valido per suoli edificabili, di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, la Corte di Venezia avrebbe recepito valori concernenti suoli agricoli. I “prezzi” praticati dal Comune di Udine, fatti propri dalla Corte di merito, sarebbero relativi ad indennizzi per cessioni bonarie, 14 risalenti a periodi anteriori alle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, quando anche per i suoli edificabili sarebbe stato in vigore il criterio indennitario della commisurazione al valore agricolo medio previsto dall'art. 16 della legge n. 865 del 1971 e dall'art. 1 della legge n. 385 del 1980. Invece si sarebbe dovuto accertare il probabile valore di mercato di un suolo edificabile con destinazione urbanistica produttiva all'epoca dei decreti di espropriazione, prescindendo dal valore agricolo medio. Pertanto il principio di diritto affermato da questa Corte sarebbe rimasto disapplicato. I tre motivi ora riassunti – che, essendo tra loro connessi, devono - - sono fondati, nei sensi in essere esaminati congiuntamente prosieguo indicati. La sentenza impugnata ha riconosciuto (pag. 7) che le aree in questione, con riferimento alla data dell'esproprio, "per la stessa destinazione loro impressa dallo strumento urbanistico, erano edificabili, anche da parte dei privati, per la realizzazione di insediamenti commerciali ed industriali (v. anche la C. T. U. dell'ing. SS, nella causa relativa alla retrocessione)". Ha affermato, quindi, che "la relativa indennità di espropriazione deve essere determinata a norma dell'art. 5 bis, 1° comma, della L. n. 359/92...". fly 15 Questi punti non sono stati censurati e, pertanto, costituiscono cosa giudicata. Proseguendo nella sua indagine la Corte di merito ha ricercato il valore di mercato dei suoli per cui è causa (cioè uno degli elementi per l'applicazione del criterio di cui all'art. 5 bis, I° comma, legge n. 359 del 1992 cit.). Ha ritenuto di non condividere-giudicandola in sostanza lacunosa ed immotivata - la determinazione di tale valore in lire 28.000 al mq. effettuata dal consulente di ufficio geometra Toros, che ha considerato comunque errata per eccesso alla luce del dato desunto dalla relazione depositata da altro consulente (ing. SS) in una causa di retrocessione pendente davanti al Tribunale di Udine, relazione che aveva attribuito agli stessi terreni un valore pari a lire 1.577 al mq. Ed è giunta alla conclusione che ai suoli di cui si tratta dovesse essere attribuito, all'epoca delle espropriazioni, un valore di lire 2.340 al mq., "corrispondente al prezzo concordato dai RI con il Comune di Udine, nel 1981, per la vendita di altri loro appezzamenti di terreno compresi nella medesima zona, non potendo avere influito su tale valore in modo particolarmente rilevante il periodo che separa tale contratto dalle ablazioni, data la staticità del mercato evidenziata dall'esiguo numero dei nuovi insediamenti, risultante da tutti gli elaborati tecnici acquisiti". Tale ragionamento è logicamente viziato sul piano della motivazione, alla stregua dei rilievi che seguono: flu 16 La Corte di merito, in base alle stesse premesse delle sue argomentazioni, doveva accertare il valore venale (componente della semisomma di cui all'art. 5 bis, primo comma, legge n. 359 del 1992) di suoli che essa aveva qualificato edificabili anche da parte dei privati, per la realizzazione d'insediamenti commerciali ed industriali. Rientrava certamente nei poteri valutativi della detta Corte territoriale (e nell'apprezzamento di fatto che le era demandato) ritenere non appaganti le conclusioni cui era pervenuto sul punto il consulente di ufficio. Tuttavia, una volta respinte tali conclusioni e scelto la strada di non affidare nuove indagini ad altro consulente, essa doveva poi determinare quello che riteneva il valore venale dei suoli in questione con congrua motivazione, immune da vizi giuridici e logici, tenendo conto dell'accertata qualità edificatoria dei suoli nei sensi sopra indicati. Il che non si riscontra nella sentenza impugnata. Infatti in primo luogo essa, per considerare eccessivo il valore unitario individuato dal consulente di ufficio, si è basata sulla stima operata da un diverso consulente in altra causa (di retrocessione) che aveva attribuito ai suoli un valore unitario di lire 1.577 al mq. Tale stima è stata considerata più affidabile, perché fondata “sulla corretta elaborazione di dati documentati ed attendibili (prezzi denunciati dal Comune di Udine negli atti di compravendita effettuati per la Z. A. U., tra i quali quello املا 17 concluso il 23.6.81 dagli stessi RI), la cui congruità, all'epoca di riferimento, veniva obiettivamente giustificata dalla quantità degli appezzamenti di terreno offerti in vendita, dalla scarsità della relativa domanda, condizionata dalla destinazione non residenziale, secondo lo strumento urbanistico, e dalle scarsità delle infrastrutture esistenti” (sentenza impugnata, pag. 9). Ma, a parte il rilievo che la Corte veneziana in realtà non chiarisce quale natura l'ing. SS abbia attribuito ai suoli per cui è causa, i dati di riferimento per misurare la congruità della valutazione effettuata dal detto consulente sono limitati ai prezzi denunciati dal Comune di Udine in atti di compravendita relativi alla stessa zona. Nell'epoca considerata, però, era in vigore la legge n. 385 del 29 luglio 1980, il cui art. 1 (poi dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 19 luglio 1983, n. 223, e quindi rimosso dall'ordinamento con efficacia ex tunc) commisurava l'indennità di espropriazione al valore agricolo, in via provvisoria e salvo conguaglio da stabilire successivamente. Pertanto i giudici del merito, al fine di stabilire l'omogeneità del dato utilizzato rispetto alle caratteristiche dei suoli in esame, avrebbero dovuto accertare quale carattere (se agricolo o edificabile) era stato attribuito ai suoli negli atti stipulati dal Comune di Udine, se e quale incidenza Ia menzionata legge aveva avuto nella determinazione del prezzo, thes 18 quale attendibilità questo poteva avere come espressione di un valore di mercato, cioè di un valore praticabile in liberi atti di compravendita. Ne deriva che la motivazione della sentenza impugnata si rivela del tutto insufficiente, ed in parte omessa, laddove ha ritenuto corretta la determinazione effettuata dall'ing. SS, utilizzandola per ritenere eccessivo il prezzo unitario calcolato dal c.t.u. geometra Toros, senza darsi carico di compiere gli accertamenti ora menzionati. Considerazioni analoghe, poi, valgono con riferimento all'unico elemento comparativo in concreto utilizzato dalla Corte di merito per pervenire al valore determinato in lire 2.340 al mq., elemento costituito dalla vendita stipulata tra i RI e il Comune di Udine nell'ottobre del 1981. Anche in tal caso risulta omessa ogni verifica sulla reale natura dell'atto, sul suo contenuto, sulla qualificazione in esso attribuita ai suoli, sulla congruità come prezzo di mercato del valore in esso indicato, sull'eventuale incidenza ai fini della stipula e del valore in essa considerato - della legge n. 385 del 1980, i cui effetti sarebbero stati invece da escludere stante la sopravvenuta pronuncia d'incostituzionalità. In definitiva il valore individuato dalla Corte di merito non risulta sorretto da sufficiente ed adeguata motivazione, non essendo possibile verificare la congruità logica e giuridica dell'unico dato comparativo utilizzato. 19 Pertanto, in accoglimento del ricorso (nei sensi suddetti), la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Venezia che previo espletamento di ulteriori indagini tecniche (se ritenute necessarie) procederà a nuovo esame della controversia nel quadro delle provvederà anche in ordine alle considerazioni sopra svolte spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata c rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2002, nella camera di consiglio wee della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il consigliere cst. Presidente Melo S COPTS SE AS Deposits: Concelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetti 11 1.6 GEN. 2003 More CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 | 15-3 - £₤003 sarle 4 al n. 12351 versate € 123.11 apposta in calce afla copla autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DECANCELLERIA RobertoRoberto Ritch