Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2015, n. 25832
CASS
Sentenza 5 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di applicazione del regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis ord. pen., la circostanza che il condannato, detenuto in virtù di un provvedimento di cumulo comprensivo di pene per reati legittimanti il trattamento differenziato e per altri reati, abbia ottenuto la "sospensione" della parte di pena relativa ai primi reati, in ragione della pendenza di un giudizio di revisione, non impone la sospensione del trattamento differenziato, tenuto conto sia delle finalità di ordine e sicurezza che ispirano detto regime, sia del principio di unicità della pena di cui all'art. 76, comma primo, codice penale.

Commentario1

  • 1La sospensione della pena per un reato associativo mafioso non esclude il "41-bis"Accesso limitato
    Alessio Scarcella · https://www.altalex.com/ · 3 luglio 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2015, n. 25832
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25832
Data del deposito : 5 febbraio 2015

Testo completo