Sentenza 4 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/02/2002, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2002 |
Testo completo
0 14 31 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL COOLCATALIA CASSAZIONE C Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Risarcimento danni ✓ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3126/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere 3952 Cron. PREDEN Dott. Roberto Rep. Consigliere Dott. Michele LO PIANO Ud. 20/11/01 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA GRASSO CROCIFISSO, elettivamente presso lo studio SABELLI, difeso VIA RENATO SIMONI 9, dall'avvocato ANTONIO SANTAGATI con studio in 93012 GELA VICO IMPERIA, 4, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
REALE MUTUA ASSIC, CUSUMANO GAETANO;
- intimati -
avversO la sentenza n. 76/98 e n. 160/97 del Giudice di pace di GELA, rispettivamente emessa e depositata 1' 01/06/98 (R.G. 304/98) e emessa e depositata il 3/12/982001 1974 (R.G. 362/98); 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 3.6.1997, Crocifisso Grasso conveniva davanti al Giudice di pace di Gela Gaetano Cusumano e la Reale Mutua Assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni, nella misura di L. 1.439.500, conseguenti ad incidente stradale verifi- catosi il 10.6.1995. Deduceva che, mentre percorreva in auto la Via Recanati in Gela, giunto all'incrocio con la Via Tevere, dopo essersi fermato per dare la do- vuta precedenza, aveva ripreso la marcia, in quanto un autocarro che proveniva dalla sinistra si era a sua volta fermato, ma era stato urtato dalla moto del Cusu- mano, che, procedendo ad eccessiva velocità, aveva sor- passato l'autocarro. La Reale Mutua resisteva. Il giudice di pace, con sentenza depositata 1'1.6.1998, rigettava la domanda. Considerava che l'incidente era dovuto a colpa esclusiva del Grasso, che non aveva osservato il segnale di STOP posto a suo 2 carico. Il Grasso, con atto notificato il 7.7.1998, impu- gnava la sentenza per revocazione. Il giudice di pace, con sentenza del 3.12.1998, dichiarava inammissibile la domanda di revocazione del- la sentenza. Avverso entrambe le sentenze ha proposto ricorso per cassazione il Grasso, con atto notificato il 13.1.1999. Gli intimati non hanno svolte difese in questa se- de. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, con unico ricorso, ha impugnato due diverse sentenze. Ciò di norma non è consentito, atteso che il potere di riunire i giudizi è riservato alla Corte (art. 335 c.p.c.), con conseguente inammissibilità del ricorso. La sanzione non opera peraltro se si tratta di sentenze pronunciate tra le medesime parti e nel medesimo proce- dimento, anche se in diversi gradi о fasi (sent. n. 5744/98; n. 805/97). Ipotesi che sussiste nella specie, in quanto il ri- corso riguarda la sentenza di merito e la sentenza emessa nel successivo giudizio di revocazione pronun- ciate in un giudizio vertente tra le medesime parti 3 (v., in tal senso, sent. n.2845/99).
2. Con unico mezzo, il ricorrente denuncia: viola- zione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., dell'art. 2697 C.C. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; travisamento dei fatti e delle risultanze processuali;
omessa e contraddittoria motivazione. 76 3. Il ricorso avverso la sentenza di merito n. dell'1.6.1998 del giudice di pace è inammissibile.
3.1. Dispone l'art. 398, comma 4, c.p.c. (come so- stituito, con decorrenza dal 1°.1.1993, dall'art. 68 della legge 26.11.1990 n. 353) che la proposizione del- la revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tut- tavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazio- ne, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pro- nunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manife- stamente infondata la revocazione proposta. In relazione alla richiamata disciplina (innovativa del previgente regime, che attribuiva effetto sospensi- Vo automatico alla proposizione della revocazione), questa S.C. ha avuto modo di statuire che la notifica- zione della citazione per la revocazione di una senten- za in grado di appello integra nei confronti del noti- ficante conoscenza legale della sentenza agli effetti 4 della decorrenza del termine breve per proporre il ri- corso per cassazione, sicchè la tempestività del suc- cessivo ricorso per cassazione proposto dal predetto soggetto va verificata con riguardo non solo al termi- anche a ne di un anno dal deposito della sentenza, ma sessanta giorni dalla notificazione della ci- quello di tazione per revocazione, salvo che il giudice della re- vocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre il ricorso per cassazione (sent. n. 4807/99; n. 7896/99). Da tale orientamento, che si inserisce nel quadro giurisprudenza largamente prevalente di questa della secondo la quale la notificazione della impugna- S.C., zione equivale, agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza contro cui sia stata pro- posta (sent. n. 8328/91; n. 11176/93; n. 1441/97; n. 5573/97; n. 1162/98; n. 5548/98; n. 12238/98; n. 12298/98), ritiene il Collegio di non doversi discosta- re.
3.2. Consegue che, nel caso in esame, dovendosi te- nere conto, quale termine iniziale per il decorso del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, della data della notificazione della citazione per re- vocazione avversO la sentenza del Giudice di pace di Gela proposta dall' attuale ricorrente, avvenuta il 5 7.7.1998, il ricorso per cassazione, non avendo il giu- dice della revocazione disposto la sospensione del ter- mine per proporlo, é tardivo, in quanto proposto con atto notificato il 13.1.1999. 4. Il ricorso proposto avversO la sentenza n. 160 3.12.1998, resa dal giudice di pace nel giudizio del per revocazione, è infondato.
4.1. Con l'impugnazione per revocazione, l'attuale ricorrente aveva dedotto che il giudice di pace era in- corso in errore di fatto nella ricostruzione dell'incidente, poiché aveva affermato che era stato l'autocarro a raggiungere il Cusumano, che percorreva la Via Tevere ed a porsi alla sua sinistra, laddove dalle dichiarazione resa dal Cusumano ai Carabinieri e dalla deposizione del conducente dell'autocarro si evince che era stato il Cusumano, alla guida della mo- to, а porsi alla sinistra dell'autocarro che si era fermato all'incrocio per consentire all'auto del Grasso di attraversarlo.
4.2. Il giudice di pace ha ritenuto che l'errore denunciato, concernente la collocazione della moto ri- spetto all'autocarro, non integrava errore di fatto re- vocatorio, atteso che non era prospettato quale frutto una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti, di era desunto dalla interpretazione di alcune risul- ma 6 comunque inciso su un tanze processuali, e non aveva punto decisivo, atteso che la sentenza impugnata era inosservanza del segnale essenzialmente fondata sulla di STOP da parte del conducente dell'auto, risultante dalla dichiarazione resa dal Grasso ai Carabinieri, in- tervenuti nella immediatezza del fatto, e sui rilievi tecnico descrittivi dai predetti elaborati.
4.3. Il ricorso non svolge alcuna specifica censu- ra avverso le suindicate argomentazioni e va pertanto rigettato.
5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di cassazione, il la 20. 1.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE клие Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 jogg Gina Casol IL CANCELLIERE C Gina Casoli 7