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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2023, n. 10140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10140 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Il difensore della ricorrente HI NA, in persona dell'avv.to Matteo Massimi ha depositato memoria difensiva contenente motivi nuovi e repliche alle conclusioni del Sostituto procuratore generale insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10140 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza assunta in data 22 Febbraio 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente HI NA in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta dalla data del 4 Dicembre 2014 al 16 Febbraio 2016 dapprima in carcere e, successivamente, agli arresti domiciliari in relazione ad ipotesi di concorso in episodi corruttivi ai sensi dell'art.319 e 321 cod.pen. fatti dai quali veniva assolta dalla Corte di Appello di Roma in data 11.9.2018 per non avere commesso il fatto. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assume che ricorre la condizione impeditiva costituita dalla colpa grave della ricorrente che aveva concorso a dare luogo all'adozione della cautela, indicando una seria di intercettazioni telefoniche, dal carattere indiziante, intervenute essenzialmente con il titolare della società cooperativa, UZ AT, nelle quali la IA evidenziava una conoscenza delle finalità corruttive, dei destinatari delle buste contenenti il denaro, dell'entità dell'elargizioni; risultava altresì che la stessa veniva impiegata in piccoli incombenti di carattere esecutivo nel mentre dell'assunzione della intercettazione ambientale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di frequentazioni malavitose e ambigue e della natura del giudizio prognostico riservato al giudice della riparazione, del tutto autonomo rispetto a quello volto ad accertare la responsabilità penale, riconosceva che la contiguità della HI agli episodi corruttivi e l'apparenza di adesione al proposito criminoso che traspariva dalle conversazioni intercettate, travalicavano il profilo della connivenza non punibile già apprezzato dal giudice della cautela, escludendo pertanto la richiesta riparativa. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, HI NA deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, per contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento della colpa ostativa e comunque per la irrilevanza eziologica dei profili di colpa alla stessa riconosciuti. Assume in particolare che fin dalla data di adozione della misura cautelare il compendio indiziario risultava inadeguato e insufficiente, tenuto conto del ruolo rivestito dalla HI all'interno 1 della cooperativa e del rapporto di diretta interlocuzione con il BU. Del tutto illogico risultava poi l'argomento speso dal giudice della riparazione nel richiamare i principi giurisprudenziali in materia di frequentazioni malavitose e ambigue, atteso che i rapporti con il BU traevano origine dal rapporto di lavoro e non già da un comune sentire antidoveroso e che la eventuale conoscenza delle illecite attività poste in essere dal soggetto con il quale intratteneva rapporti di amicizia e di lavoro non giustificavano un addebito di colpa grave, qualora la condotta della ricorrente si fosse mantenuta, come nella specie, in una prospettiva di connivenza incolpevole. 3.1 Con motivi aggiunti la difesa della ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione aveva omesso di considerare che la sentenza di assoluzione si era fondata sugli stessi elementi di fatto e sullo stesso materiale intercettivo che il giudice della cautela aveva utilizzato per riconoscere la gravità indiziaria, così da determinare un inammissibile salto logico nel provvedimento assunto all'esito del giudizio riparativo. Replicava inoltre alle conclusioni assunte dal Procuratore Generale. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato una memoria difensiva concludendo per il rigetto del ricorso. La difesa della ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2 2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, "la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti" (sez.4, n.21575 del 29/01/2014 Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo > idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13/11/2013, Maltese Rv. 258092; sez.3, n.29199 del 1/7/2014, Pistorio, 260397). 3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dalla parte ricorrente. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dalla HI nel contesto investigativo che ha originato l'adozione del provvedimento restrittivo, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalle interlocuzioni intrattenute con il BU, che ne dipingevano una totale compenetrazione nel sistema di tangenti da questi elaborato per il conseguimento di servizi pubblici da aggiudicarsi mediante gara, in un contesto di palese condivisione delle attività preliminari e propedeutiche alla consegna delle tangenti ai soggetti pubblici che avrebbero avuto modo di dirottare le gare in senso favorevole al corruttore. 3 Se è vero che tale apparente compenetrazione nelle dinamiche corruttive è stata riconosciuta inidonea a integrare un concorso della HI nel delitto di corruzione, attesa l'assenza di contributo sia pure agevolativo, la stessa assume rilievo quale ipotesi di colpa grave, nel giudizio prognostico impiegato dal giudice della riparazione, sia in termini di condotta idonea a essere valutata come potenzialmente ici:Ez a rafforzare il proposito delinquenziale del reo, sia per l'assenza di ogni comportamento che la indicasse, quantomeno in termini dubitativi, resipiscente o contraria alle finalità corruttive di cui aveva piena contezza, escludendosi pertanto in tal modo qualsiasi profilo di connivenza incolpevole. 3.1 Invero il comportamento ostativo può essere integrato arche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25 Novembre 2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24 Giugno 2008, Rv. 241218). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19 Febbraio 2015, Di Spirito, Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17 Novembre 2011 C., Rv. 252725. Da ultimo 13 Gennaio 2021, Samyang Bakari, Rv.280391 ove la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 tu. stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti]. 4. Parimenti corretto è altresì il richiamo operato dal giudice della riparazione alle frequentazioni ambigue e malavitose laddove l'illecito agire della cooperativa di servizi, e per essa di BU AT, avrebbe 4 imposto ad una collaboratrice avveduta e consapevole, come la HI, un atteggiamento di maggiore circospezione e prudenza a fronte di azioni che non potevano alla stessa sfuggire per essere chiaramente dirette alla realizzazione di atti di corruttela (prendere in custodia le buste del denaro, indicare le somme destinate a questo o a quel soggetto, interloquire sulla capacità satisfattiva degli importi proposti, accettare in consegna le buste con somme contanti in violazione di ogni normativa sul riciclaggio e ai limiti all'uso del contante). 4.1 In tale prospettiva va ribadito che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite integra una condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, in quanto da porsi in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Mannino, Rv. 258486-01; sez.4 n.53361 del 21/11/2018 Puro Pasquale, Rv.274498). Al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 3/06/2010, Davoli, Rv. 2480740) Da ultimo sez.4, 2/07/2019, Messina, Rv.276859 sul riconoscimento della colpa grave in capo a persona che, convivente con soggetto appartenente ad ambito malavitoso depositario di documenti attestanti illeciti traffici, benchè riconosciuta estranea a dinamiche associative dalla sentenza di merito, era stata ritenuta dal giudice della riparazione in colpa grave in quanto, in ragione delle frequentazioni e dei rapporti intrattenuti con familiari, alla stessa era attribuibile una "generica cognizione" della illiceità degli affari gestiti da questi"). 4.1.1 Il giudice distrettuale ha chiaramente e logicamente evidenziato le ragioni per cui la manifestazione di una aperta adesione della HI alle dinamiche corruttive del BU, la cui azione non poteva sfuggirle, in quanto dipendente della cooperativa interessata ad assicurarsi lo svolgimento degli appalti posti in gara, e quale amica del BUZZ] stesso, poteva essere percepita dal giudice della cautela al momento dell'adozione della misura cautelare. 4.2 Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espressivi di contiguità all'azione delittuosa realizzata da terzi, dall'altra di interazione in uno specifico episodio di corruzione, nella consapevolezza di operare in palese elusione della disciplina delle gare e degli appalti pubblici, mediante atti di corruttela e a favore di soggetti pregiudicati (UZ, Carminati). 5 4.3 Orbene tali comportamenti, certamente poco trasparenti ed equivoci, erano suscettibili di essere interpretati come compartecipazione alle proposte corruttive o quale adesione e avallo a tale sistematica modalità di influenzare l'aggiudicazione di appalti e gare da enti territoriali pubblici, e come tali sono stati correttamente riconosciuti come improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza. Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali apparenza di una compartecipazione criminosa. 5. A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa della ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiustizia formale e di effettività della tutela riparatoria la circostanza che alla HI siano contestati come addebiti colposi le medesime condotte già valutate dal giudice dell'assoluzione per escludere la sua responsabilità. 5.1 Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che i fatti posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi. 5.2 Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la condotta serbata dal cautelato e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio. 5.3 La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuto penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione (lo afferma la sentenza D'Ambrosio S.U. del 2010). Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l'imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice 6 dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4„ n.34438 del 2;07/2019, Messina Maria, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, R v.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative) soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ermeneusi dell'oltre ogni ragionevole dubbio, come nella specie, che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. 6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e la ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., sez.4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923; sez.2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del ministero resistente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 Febbraio 2023.
lette/sentite le conclusioni del PG Il difensore della ricorrente HI NA, in persona dell'avv.to Matteo Massimi ha depositato memoria difensiva contenente motivi nuovi e repliche alle conclusioni del Sostituto procuratore generale insistendo nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10140 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza assunta in data 22 Febbraio 2022, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente HI NA in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta dalla data del 4 Dicembre 2014 al 16 Febbraio 2016 dapprima in carcere e, successivamente, agli arresti domiciliari in relazione ad ipotesi di concorso in episodi corruttivi ai sensi dell'art.319 e 321 cod.pen. fatti dai quali veniva assolta dalla Corte di Appello di Roma in data 11.9.2018 per non avere commesso il fatto. 2. La Corte territoriale, adita per la riparazione, assume che ricorre la condizione impeditiva costituita dalla colpa grave della ricorrente che aveva concorso a dare luogo all'adozione della cautela, indicando una seria di intercettazioni telefoniche, dal carattere indiziante, intervenute essenzialmente con il titolare della società cooperativa, UZ AT, nelle quali la IA evidenziava una conoscenza delle finalità corruttive, dei destinatari delle buste contenenti il denaro, dell'entità dell'elargizioni; risultava altresì che la stessa veniva impiegata in piccoli incombenti di carattere esecutivo nel mentre dell'assunzione della intercettazione ambientale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di frequentazioni malavitose e ambigue e della natura del giudizio prognostico riservato al giudice della riparazione, del tutto autonomo rispetto a quello volto ad accertare la responsabilità penale, riconosceva che la contiguità della HI agli episodi corruttivi e l'apparenza di adesione al proposito criminoso che traspariva dalle conversazioni intercettate, travalicavano il profilo della connivenza non punibile già apprezzato dal giudice della cautela, escludendo pertanto la richiesta riparativa. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, HI NA deducendo violazione di legge e vizio motivazionale, per contraddittorietà della motivazione in relazione all'accertamento della colpa ostativa e comunque per la irrilevanza eziologica dei profili di colpa alla stessa riconosciuti. Assume in particolare che fin dalla data di adozione della misura cautelare il compendio indiziario risultava inadeguato e insufficiente, tenuto conto del ruolo rivestito dalla HI all'interno 1 della cooperativa e del rapporto di diretta interlocuzione con il BU. Del tutto illogico risultava poi l'argomento speso dal giudice della riparazione nel richiamare i principi giurisprudenziali in materia di frequentazioni malavitose e ambigue, atteso che i rapporti con il BU traevano origine dal rapporto di lavoro e non già da un comune sentire antidoveroso e che la eventuale conoscenza delle illecite attività poste in essere dal soggetto con il quale intratteneva rapporti di amicizia e di lavoro non giustificavano un addebito di colpa grave, qualora la condotta della ricorrente si fosse mantenuta, come nella specie, in una prospettiva di connivenza incolpevole. 3.1 Con motivi aggiunti la difesa della ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale laddove il giudice della riparazione aveva omesso di considerare che la sentenza di assoluzione si era fondata sugli stessi elementi di fatto e sullo stesso materiale intercettivo che il giudice della cautela aveva utilizzato per riconoscere la gravità indiziaria, così da determinare un inammissibile salto logico nel provvedimento assunto all'esito del giudizio riparativo. Replicava inoltre alle conclusioni assunte dal Procuratore Generale. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato una memoria difensiva concludendo per il rigetto del ricorso. La difesa della ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (v. da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L'art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2 2. Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, rv. 242034). 'E stato ancora affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, "la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l'interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti" (sez.4, n.21575 del 29/01/2014 Antognetti) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo > idoneo ad escludere la stessa riparazione (sez.4, 13/11/2013, Maltese Rv. 258092; sez.3, n.29199 del 1/7/2014, Pistorio, 260397). 3. Ciò premesso il giudice territoriale si è del tutto uniformato a tali principi, con una motivazione resistente alle censure mosse dalla parte ricorrente. Coerentemente alle risultanze del giudizio assolutorio ha provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all'art.314 comma 1 ultima parte cod.proc.pen., tutti gli aspetti della condotta tenuta dalla HI nel contesto investigativo che ha originato l'adozione del provvedimento restrittivo, considerando la portata gravemente indiziante costituita dalle interlocuzioni intrattenute con il BU, che ne dipingevano una totale compenetrazione nel sistema di tangenti da questi elaborato per il conseguimento di servizi pubblici da aggiudicarsi mediante gara, in un contesto di palese condivisione delle attività preliminari e propedeutiche alla consegna delle tangenti ai soggetti pubblici che avrebbero avuto modo di dirottare le gare in senso favorevole al corruttore. 3 Se è vero che tale apparente compenetrazione nelle dinamiche corruttive è stata riconosciuta inidonea a integrare un concorso della HI nel delitto di corruzione, attesa l'assenza di contributo sia pure agevolativo, la stessa assume rilievo quale ipotesi di colpa grave, nel giudizio prognostico impiegato dal giudice della riparazione, sia in termini di condotta idonea a essere valutata come potenzialmente ici:Ez a rafforzare il proposito delinquenziale del reo, sia per l'assenza di ogni comportamento che la indicasse, quantomeno in termini dubitativi, resipiscente o contraria alle finalità corruttive di cui aveva piena contezza, escludendosi pertanto in tal modo qualsiasi profilo di connivenza incolpevole. 3.1 Invero il comportamento ostativo può essere integrato arche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25 Novembre 2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24 Giugno 2008, Rv. 241218). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose;
2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia;
3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19 Febbraio 2015, Di Spirito, Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17 Novembre 2011 C., Rv. 252725. Da ultimo 13 Gennaio 2021, Samyang Bakari, Rv.280391 ove la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza che aveva ravvisato la colpa grave, ostativa alla riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di cui all'art. 73 tu. stup., nella condotta dell'instante consistita nell'intrattenere rapporti economici con soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti]. 4. Parimenti corretto è altresì il richiamo operato dal giudice della riparazione alle frequentazioni ambigue e malavitose laddove l'illecito agire della cooperativa di servizi, e per essa di BU AT, avrebbe 4 imposto ad una collaboratrice avveduta e consapevole, come la HI, un atteggiamento di maggiore circospezione e prudenza a fronte di azioni che non potevano alla stessa sfuggire per essere chiaramente dirette alla realizzazione di atti di corruttela (prendere in custodia le buste del denaro, indicare le somme destinate a questo o a quel soggetto, interloquire sulla capacità satisfattiva degli importi proposti, accettare in consegna le buste con somme contanti in violazione di ogni normativa sul riciclaggio e ai limiti all'uso del contante). 4.1 In tale prospettiva va ribadito che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite integra una condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, in quanto da porsi in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, Mannino, Rv. 258486-01; sez.4 n.53361 del 21/11/2018 Puro Pasquale, Rv.274498). Al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l'incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 3/06/2010, Davoli, Rv. 2480740) Da ultimo sez.4, 2/07/2019, Messina, Rv.276859 sul riconoscimento della colpa grave in capo a persona che, convivente con soggetto appartenente ad ambito malavitoso depositario di documenti attestanti illeciti traffici, benchè riconosciuta estranea a dinamiche associative dalla sentenza di merito, era stata ritenuta dal giudice della riparazione in colpa grave in quanto, in ragione delle frequentazioni e dei rapporti intrattenuti con familiari, alla stessa era attribuibile una "generica cognizione" della illiceità degli affari gestiti da questi"). 4.1.1 Il giudice distrettuale ha chiaramente e logicamente evidenziato le ragioni per cui la manifestazione di una aperta adesione della HI alle dinamiche corruttive del BU, la cui azione non poteva sfuggirle, in quanto dipendente della cooperativa interessata ad assicurarsi lo svolgimento degli appalti posti in gara, e quale amica del BUZZ] stesso, poteva essere percepita dal giudice della cautela al momento dell'adozione della misura cautelare. 4.2 Si verte pertanto nell'ambito di comportamenti extra processuali da un lato espressivi di contiguità all'azione delittuosa realizzata da terzi, dall'altra di interazione in uno specifico episodio di corruzione, nella consapevolezza di operare in palese elusione della disciplina delle gare e degli appalti pubblici, mediante atti di corruttela e a favore di soggetti pregiudicati (UZ, Carminati). 5 4.3 Orbene tali comportamenti, certamente poco trasparenti ed equivoci, erano suscettibili di essere interpretati come compartecipazione alle proposte corruttive o quale adesione e avallo a tale sistematica modalità di influenzare l'aggiudicazione di appalti e gare da enti territoriali pubblici, e come tali sono stati correttamente riconosciuti come improntati a inescusabile leggerezza e a grave imprudenza. Comportamenti che, pure ritenuti neutri sotto il profilo penale, sono stati considerati dal giudice della riparazione, senza peraltro alcuna contraddizione con le conclusioni dello stesso giudice del processo di merito, quali apparenza di una compartecipazione criminosa. 5. A tale proposito non coglie nel segno il denunciato vizio dedotto dalla difesa della ricorrente secondo cui violerebbe la regola della ingiustizia formale e di effettività della tutela riparatoria la circostanza che alla HI siano contestati come addebiti colposi le medesime condotte già valutate dal giudice dell'assoluzione per escludere la sua responsabilità. 5.1 Invero è stato affermato dal S.C. che la valutazione del comportamento del richiedente la riparazione, integrante la colpa grave ostativa alla liquidazione della indennità per la ingiusta detenzione, va effettuata ex ante a prescindere dall'esito del giudizio di merito, atteso che, se il giudizio riparatorio si limitasse a tale accertamento, si stempererebbe in una valutazione paragonabile a quella del giudice del riesame, sulla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, senza considerare che i fatti posti all'esame del giudice della cautela, potrebbero risultare incompleti, erronei, contraddittori, smentiti da emergenze di senso contrario o anche falsi. 5.2 Invero la valutazione riservata al giudice della riparazione non ha per oggetto né la sentenza assolutoria che ha definito il giudice di merito, né la misura cautelare che ha disposto la privazione della libertà personale dell'indagato, bensì la condotta serbata dal cautelato e alla luce delle emergenze acquisite nel corso delle indagini, ma sempre che tali emergenze non siano state escluse o neutralizzate nel giudizio assolutorio. 5.3 La condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa, e quindi il fatto preclusivo al riconoscimento dell'indennizzo, può infatti consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuto penalmente irrilevante, stante il diverso accertamento demandato al giudice della riparazione (lo afferma la sentenza D'Ambrosio S.U. del 2010). Conseguentemente anche la stessa condotta che integra l'imputazione ascritta, ritenuta penalmente irrilevante dal giudice 6 dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza come nella specie (da ultimo sez.4„ n.34438 del 2;07/2019, Messina Maria, Rv.276859; n.2145 del 13/01/2021, Calzaretta, R v.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative) soprattutto allorquando le conclusioni del giudice dell'assoluzione si fondino sull'ermeneusi dell'oltre ogni ragionevole dubbio, come nella specie, che lascia pertanto spazio ad un diverso criterio valutativo da parte del giudice della riparazione. 6. I motivi di ricorso vanno pertanto disattesi e la ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. Nulla deve essere liquidato in favore del Ministero resistente per le difese articolate con memoria difensiva, in ragione della genericità e della non pertinenza delle argomentazioni svolte, non utili alla decisione nella prospettiva di contrastare la pretesa avversaria (cfr., sez.4, n.36535 del 2021 del 15/09/2021, A., Rv.281923; sez.2, n.33523 del 16/06/2021, D., Rv.281960).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese in favore del ministero resistente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 Febbraio 2023.