Sentenza 19 luglio 2001
Massime • 1
Per stabilire la rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare del magistrato dell'inesattezza tecnico - giuridica del provvedimento emesso, occorre accertare se esso, alla luce dello stato della giurisprudenza e della dottrina e tenuto conto della motivazione che esso contenga, costituisca o meno sintomo di negligenza o imperizia del giudice, suscettibile di influire negativamente sul prestigio dell'Ordine giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/07/2001, n. 9775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9775 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANDREA VELA - Primo Presidente -
Dott. ALFIO FINOCCHIARO - Presidente di sezione -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- ricorrente -
contro
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, presso lo studio dell'avvocato NOME2, rappresentato e difeso dall'avvocato NOME3, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - SEZIONE DISCIPLINARE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 10/00 del Consiglio superiore magistratura, depositata il 20/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/05/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato NOME3;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con provvedimenti del 15 gennaio 1997 e del 9 febbraio 1998 il Giudice perle indagini preliminari del Tribunale di LOCALITA2 archiviò il procedimento penale, che era stato promosso contro il dott. NOME1 per i reati previsti dagli art. 319 e 321 del codice penale, perché, questi, avrebbe favorito, come presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di LOCALITA3, NOME4, NOME5, NOME6, NOME7 e NOME8, in un procedimento a loro carico. Secondo l'accusa, l'incolpato, quando aveva già trasmesso gli atti alla Corte d'appello, e, quindi, violando le norme sulla competenza, aveva con due suoi provvedimenti del 17 settembre e del 27 ottobre 1987 - emessi a richiesta dei difensori degli interessati e senza avere sentito il parere del Pubblico Ministero - riferito all'Istituto bancario NOME9 e al NOME10, che potevano continuare ad avere rapporti con i NOME8, non avendo le misure di prevenzione a loro applicate limitato i diritti di cui godevano.
Ad iniziativa del Ministro di Grazia e Giustizia fù, però, instaurato nei confronti del NOME1 un procedimento disciplinare per violazione dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946 n.511, sul presupposto che con la sua condotta, anche se penalmente irrilevante, aveva compromesso il prestigio dell'Ordine giudiziario, essendosi reso immeritevole della fiducia e della considerazione di cui devono godere i magistrati. Nell'istruttoria sommaria l'incolpato si difese sostenendo di avere emesso i due provvedimenti in quanto aveva interpretato le norme vigenti, nel senso che spettasse al Giudice di primo grado porre in esecuzione i propri atti, anche durante il giudizio di impugnazione;
e precisò che in casi analoghi, la Corte di cassazione aveva dichiarato di tale giudice la competenza, che era stata poi prevista espressamente dalla legislazione più recente.
A conclusione dell'istruttoria il Procuratore generale presso la Corte di cassazione chiese l'ammonimento dell'incolpato, che è stato, invece, assolto dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura con sentenza del 20 settembre 2000. Il Procuratore Generale presso la Corte Suprema ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi al quale il NOME1 resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre connessi motivi del ricorso si denunzia la violazione dell'art. 18 del r.d. legs. 31 maggio 1946 n. 511 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 del codice di procedura civile, e si censura la sentenza impugnata adducendosi che la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha erroneamente prosciolto l'incolpato dalla imputazione ascrittagli con una motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria. In particolare si sostiene che il Giudice disciplinare: a) - ha escluso l'abnormità dei provvedimenti emessi dal NOME1, e ne ha conseguentemente negato la rilevanza disciplinare, pur non essendo essi riconducibili ad alcuno schema processuale, "come testimoniato, sia dal fatto che non erano stati depositati in cancelleria, ne' annotati negli appositi registri, ma erano stati rinvenuti presso gli istituti di credito, sia dal contenuto delle istanze con le quali gli interessati avevano invitato il Giudice a rassicurare con una propria nota (cioè con una missiva privata) detti istituti che potevano avere rapporti con i NOME8, senza in tal modo violare alcuna norma"; b) - non ha considerato che l'emanazione dei provvedimenti, oltre ad essere "assai imprudente" per il sospetto dell'appartenenza dei suoi destinatari ad associazioni di tipo mafioso, era anche ingiustificata perché la Corte d'appello, davanti alla quale pendeva il procedimento, a seguito dell'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero contro il decreto di dissequestro dei beni dei NOME8, poteva, in sua riforma confiscarli, "e tanto avrebbe determinato effetti devastanti nella garanzia patrimoniale di costoro nella prospettiva delle operazioni bancarie cui aspiravano"; c) - si è convinta dell'inesistenza della responsabilità dell'incolpato, essendosi archiviato il procedimento penale nei suoi confronti, mentre, al fini disciplinari, avrebbe dovuto attribuire rilievo all'inopportuna emanazione di provvedimenti non previsti da alcuna norma;
d) - non ha considerato la condotta del magistrato sotto il profilo della colpevole caduta di attenzione oggettivamente idonea a fare sorgere dubbi sull'imparzialità della sua funzione. Il ricorso è infondato.
La Sezione Disciplinare ha assolto il NOME1 perché ha ritenuto che, essendosi esclusa la sua responsabilità penale, sarebbe potuta residuare a suo carico quella disciplinare soltanto se i due suoi provvedimenti fossero stati abnormi, il che doveva, invece, negarsi avendoli emessi in base ai principi di diritto fallimentare, che aveva estensivamente applicato, per l'assenza di una specifica disciplina normativa del procedimento sulle misure di prevenzione, al solo scopo di evitare che i NOME8 subissero un pregiudizio che sarebbe stato ingiusto, non essendosi ravvisati i presupposti richiesti per il sequestro dei loro beni. Inoltre, ha considerato errore di diritto, ma incensurabile disciplinarmente, l'emissione dei provvedimenti non preceduta dal parere del Pubblico Ministero.
Questa motivazione è corretta ed esauriente perché si basa su un argomento decisivo, sufficiente da solo a sorreggere la sentenza impugnata.
Le Sezioni Unite hanno più volte ritenuto che nel procedimento disciplinare - diversamente dal quel che si verifica nei giudizi d'impugnazione, nel quali ad essere esaminato è il provvedimento giurisdizionale - si valuta la condotta del magistrato, cioè il suo impegno intellettuale e morale e la sua dedizione alla funzione, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio; e che, quindi, per stabilire se sussista o meno la responsabilità disciplinare, non si deve considerare l'entità dello errore giuridico compiuto, ma si deve accertare se il provvedimento emesso costituisca oppure no un sintomo della negligenza o imperizia del giudice, suscettibile di influire negativamente sul prestigio dell'Ordine giudiziario (sent. nn. 2181 del 1985). In particolare si è rilevato che a determinare la responsabilità disciplinare, non è la emanazione di un provvedimento difforme dal diritto, ma la sua motivazione, qualora non trovi riferimenti nella giurisprudenza e nella dottrina dell'epoca o successiva, o non si giustifichi, comunque, sul piano logico (sent. n. 1119 del 2000). Nella specie la Sezione Disciplinare, come risulta dalla motivazione adottata, si è adeguata a questi principi, avendo giustificato l'incolpato, proprio perché aveva emanato i provvedimenti in questione quando, non essendovi ancora una specifica regolamentazione della procedura per l'applicazione delle misure di prevenzione, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità si erano orientate nel senso di ritenere il Giudice di primo grado competente a emettere tutti gli atti relativi ai beni delle persone indiziate, anche durante lo svolgimento dei giudizi di impugnazione, in base al rinvio, operato dall'art. 2 quater della legge 31 maggio 1965 n. 575 alle norme del codice di procedura civile in materia di esecuzione mobiliare presso il debitore o il terzo e su immobili e mobili registrati;
e d'identificare tale giudice con il Presidente del Collegio, cioè con un organo monocratico, secondo le prescrizioni degli art.484 del codice di procedura civile e 25 della legge fallimentare (conf. sent. cass. pen. nn. 593 e 594 del 1985). E l'esattezza della decisione deliberata dalla Sezione disciplinare è confermata dall'ulteriore osservazione contenuta nella citata sentenza n. 1119 del 2000 di queste Sezioni unite, secondo cui l'attività del giudice presenta dei caratteri simili a quella dei professionisti intellettuali per i quali, dalle norme che ne disciplinano la responsabilità (art. 1176, comma 2^, 2236 cod.civ.), si è tratta la regola per cui il comportamento del professionista, anche se erroneo per i suoi risultati (non prodotti o negativi), deve essere sempre valutato, ai fini del giudizio di responsabili à, sulla base delle soluzioni offerte per il caso concreto dalla cultura scientifica dell'epoca.
Pertanto il ricorso deve essere rigettato. A seguito di tale pronuncia non deve essere emesso alcun provvedimento sulle spese del giudizio di cassazione in assenza di un soggetto a cui carico possa essere imposto l'onere relativo.
P. T. M.
la Corte di cassazione, a sezioni unite, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001