Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10701
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Sentenza 22 luglio 2002

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La funzione garantistica che la disposizione dell'art. 2112 cod. civ. assume nei confronti dei lavoratori, in conformità anche alle indicazioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 187/77 - funzione destinata ad esaltarsi in un contesto di più accentuata flessibilità del mercato del lavoro, quale scelta alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, o alle procedure di mobilità di cui alle leggi n. 765 del 1977 e 223 del 1991 - comporta l'accoglimento di una nozione estensiva del trasferimento di azienda ( definitivamente accolta dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, attuativo della direttiva 98/50/CE, che ha riformulato lo stesso art. 2112 cod. civ.),la quale ricomprende in esso tutte le ipotesi di trasferimento anche di una singola attività di impresa, sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o di rapporti interessati al fenomeno traslativo. In tale accezione allargata, il trasferimento di azienda può configurarsi, con riferimento alla posizione del lavoratore, come successione legale nel contratto che, non richiedendo il consenso del contraente ceduto, non è assimilabile alla cessione negoziale per la quale tale consenso opera da elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 1406 cod. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10701
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10701
Data del deposito : 22 luglio 2002

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