Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
La funzione garantistica che la disposizione dell'art. 2112 cod. civ. assume nei confronti dei lavoratori, in conformità anche alle indicazioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 187/77 - funzione destinata ad esaltarsi in un contesto di più accentuata flessibilità del mercato del lavoro, quale scelta alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, o alle procedure di mobilità di cui alle leggi n. 765 del 1977 e 223 del 1991 - comporta l'accoglimento di una nozione estensiva del trasferimento di azienda ( definitivamente accolta dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, attuativo della direttiva 98/50/CE, che ha riformulato lo stesso art. 2112 cod. civ.),la quale ricomprende in esso tutte le ipotesi di trasferimento anche di una singola attività di impresa, sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o di rapporti interessati al fenomeno traslativo. In tale accezione allargata, il trasferimento di azienda può configurarsi, con riferimento alla posizione del lavoratore, come successione legale nel contratto che, non richiedendo il consenso del contraente ceduto, non è assimilabile alla cessione negoziale per la quale tale consenso opera da elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 1406 cod. civ..
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4342 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 10/02/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 10/02/2022), n.4342 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente – Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere – Dott. VELLA Paola – Consigliere – Dott. AMATORE Roberto – Consigliere – Dott. CENICCOLA Aldo – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 6061/2017 R.G. proposto da: (OMISSIS) s.r.l., ((OMISSIS) s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Colombo n. 436, presso lo studio dell'Avvocato Riccardo Riedi, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10701 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR GI, DI MM EL, IM VI, LO CO, CO ST, ET ON, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO FEZZI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ALCATEL ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRO MENOTTI 24, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO FLAMMIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MANCA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
A.L.S. ADVANCED LOGISTICS SERVICES SPA, elettivamente domiciliato in ROMA Via degli Scipioni, 288 presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO BUFFONI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/00 della Corte d'Appello di MILANO depositata il 19 05/00 - R.G.N. 103/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato MUGGIA ROBERTO;
udito l'Avvocato FLAMMIA ROSARIO;
udito l'Avvocato PERSIANI MATTIA per delega PROIA GIAMPIERO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del primo motivo, rigetto del secondo e terzo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, IN RR, LO Di OM, CE TT, FR VA, OL OI, AN RB e FO VI convenivano in giudizio la s.p.a. LC IA e A.L.S. - Advanced Logistics Services s.p.a., affinché fosse accertata e dichiarata la nullità, illegittimità e comunque la inefficacia della cessione dei loro rapporti di lavoro dalla LC alla A.L.S., disposti per effetto del trasferimento del "ramo d'azienda" dalla prima alla seconda società ed inerenti alla attività "logistica" alla quale essi erano addetti al momento del disposto trasferimento. Sul presupposto che non si fosse in presenza di una cessione di azienda e che dovesse trovare nella fattispecie in oggetto applicazione il disposto dell'art. 1406 c.c. - come norma speciale rispetto all'art. 2112 c.c. - con la necessità quindi dell'assenso dei lavoratori ceduti, i ricorrenti chiedevano che l'LC IA fosse condannata a reintegrarli nel posto di lavoro con applicazione dell'art. 18 stat. lav. ovvero che, in via gradata, fosse accertato e dichiarato che il loro rapporto di lavoro era proseguito con la LC, che pertanto avrebbe dovuto reinserirli nel proprio organico.
Dopo la costituzione delle due società, il Tribunale con sentenza del 29 settembre 1999 rigettava la domanda e su gravame dei lavoratori la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 18 maggio 2000, rigettava l'appello e condannava gli appellanti al pagamento della metà delle spese del grado. Nel pervenire a tale conclusione la Corte osservava, in primo luogo, come non poteva trovare ingresso la prospettazione degli appellanti secondo cui la loro dislocazione al ramo logistico era stata operata al solo fine di inserirli nel ramo dell'azienda ceduta per poi estrometterli dalla LC. Ed invero, si era in presenza di una causa petendi - concretizzantesi in un intento fraudolento della società - non indicata nel ricorso introduttivo della lite, tanto vero che il primo giudice non aveva rilevato nelle deduzioni contenute nel suddetto ricorso quanto i ricorrenti avevano poi esposto in appello. Evidenziava poi la Corte come non avesse fondamento l'assunto dei lavoratori, che avevano negato che il ramo logistico potesse essere oggetto di trasferimento ex art. 2112 c.c. per non avere detto ramo nell'ambito dell'LC IA una propria natura autonoma. Alla stregua di quanto già statuito in giurisprudenza, ed anche in linea con la direttiva europea del 29 giugno 1998 n. 98/50, il trasferimento d'azienda deve configurarsi come trasferimento di una entità economica suscettibile di conservare la propria identità (intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di - svolgere una attività economica) e di divenire efficiente in altra struttura concretamente operativa. La normativa nazionale e quella comunitaria escludevano poi la necessità dell'assenso dei lavoratori operando il trasferimento ex lege sicché non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 1406 c.c., volto a disciplinare la distinta materia della cessione del contratto.
Avverso tale sentenza IN RR, LO Di OM, CE TT, OL OI, AN RB e FO VI propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resistono con controricorsi la s.p.a. LC IA e la s.p.a. Advanced Logistics Service A.L.S., che hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso i lavoratori in epigrafe deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c. 2 c.p.c. In particolare lamentano che il giudice d'appello ha considerato nuovo e, conseguentemente, respinto il profilo della domanda che si fondava sulle peculiarità del caso di specie e sulla circostanza che la società LC avesse appositamente adibito essi ricorrenti alla logistica al fine di precostituire la cessione dei loro rapporti di lavoro. Ed invece detto profilo era stato regolarmente prospettato in primo grado, e più precisamente nella narrativa del ricorso introduttivo del relativo procedimento, laddove era stato dedotto che molti di essi erano stati assegnati al reparto "logistica" solo poco prima che esso venisse ceduta a A.L.S. mentre in precedenza e per lungo tempo avevano svolto altre attività in altri reparti non ceduti. Nè si poteva nel caso di specie parlare di domanda nuova non essendo stato modificato il petitum (per essere stato sin dall'inizio rivendicata la illegittimità della cessione del rapporto di lavoro) nè la causa petendi(per non essere stati modificati neanche i fatti posti a fondamento della domanda) ma si era tutt'al più modificata la prospettazione giuridica della fondatezza della pretesa. Ed ancora, la contiguità temporale tra l'adibizione di essi ricorrenti alla logistica e lo scorporo della stessa risultava troppo ravvicinata per non indurre a pensare che, in realtà, la società li avesse appositamente adibiti alla logistica proprio al fine di precostituire la cessione dei loro rapporti di lavoro. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Per, giurisprudenza costante costituisce domanda nuova, come tale improponibile in appello, la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e che, introducendo in giudizio un diverso tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale della dell'azione ed i termini della controversia (cfr. ex plurimis: Cass. 17 gennaio 2000 n. 456; Cass. 7 maggio 1997 n. 3984; Cass. 24 giugno 1995 n. 7201; Cass. 21 febbraio 1994 n. 16534; Cass. 27 luglio 1990 n. 7565). Ciò premesso, come ha correttamente osservato la Corte d'appello di Milano, la domanda diretta a sostenere per mancanza di elementi oggettivi l'inapplicabilità del disposto dell'art. 2112 c.c., (con tutti gli effetti dallo stesso trasferimento scaturenti) sulla base dell'assunto che i beni ceduti non configurano una "azienda", si presenta del tutto distinta da quella volta a dimostrare invece la collocazione per finalità elusive della legge - da parte dell'impresa cedente di propri dipendenti in unità produttive, poi oggetto di cessione ad un terzo, atteso che tale domanda presenta una propria e distinta causa petendi, con la necessità di accertare l'esistenza di un accordo fraudolento e l'utilizzazione del negozio (trasferimento d'azienda) per finalità diverse da quelle sue tipiche. Circostanze queste che - come è dato dedurre dal contenuto dello stesso ricorso per cassazione - i lavoratori non hanno evidenziato nell'atto introduttivo della lite ne' hanno provato o chiesto di provare nel corso del giudizio.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 e 1406 c.c. nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare i ricorrenti sostengono che la Corte d'appello ha errato nel considerare la logistica come un ramo d'azienda dando in tal modo una errata interpretazione dell'art. 2112 c.c. Detta norma, infatti, dettata in un contesto normativo in cui la posizione del lavoratore non trovava adeguata protezione, è stata inizialmente interpretata in senso estensivo in modo da ampliare la platea dei beneficiari della tutela da detta norma assicurata. Nell'attuale assetto socio- economico, caratterizzato da una netta propensione delle imprese a disfarsi delle attività ausiliarie (ovvero delle articolazioni strumentali alla produzione) in attuazione di una loro estesa delocalizzazione, una nozione elastica ed ampliativa dell'ambito operativo dell'art. 2112 c.c. rischia, però, di ritorcersi contro i lavoratori. Pertanto, se si intende evitare che, tramite forme di "esternalizzazione della manodopera", l'imprenditore riesca a disfarsi di dipendenti eludendo le norme che garantiscono la stabilità del posto di lavoro è necessario concludere che l'insieme dei beni ceduti, per assurgere al rango di "ramo d'azienda" ex art. 2112 c.c., debba fungere come tale non solo per chi acquista ma anche per chi vende. In altre parole, deve ritenersi sussistere un trasferimento d'azienda solo quando il complesso dei beni ceduti costituisca un insieme di beni organizzati per le attività imprenditoriali sia per il cedente che per il cessionario. Del resto la stessa giurisprudenza ha sempre inteso l'istituto di cui all'art. 2112 c.c. come il subingresso di un imprenditore ad un altro nell'esercizio dell'attività di impresa con la possibilità per il cessionario di sfruttare, anche nelle relazioni con i terzi e con la clientela, la stessa posizione dell'alienante. Nel caso di specie non era invece, configurabile il subingresso di un imprenditore ad un altro nell'esercizio di un attività di impresa perché l'alienante aveva ceduto non una azienda o un suo ramo autonomo ma una mera attività ausiliaria, sicché non si riscontrava alcuna attività imprenditoriale in cui subentrare. Nè era configurabile l'assunzione da parte dell'acquirente della stessa posizione dell'alienante a fronte di terzi, dal momento che l'oggetto della cessione rappresentava una attività tutta interna all'impresa cedente, come tale priva di qualsiasi rapporto con i terzi.
Per concludere sul punto i ricorrenti hanno affermato che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare applicabile alla fattispecie in esame il disposto degli artt. 1406 e ss. c.c., con la conseguente necessità del consenso dei lavoratori ceduti al passaggio alle dipendenze della A.L.S. e non, di contro, la normativa dell'art. 2112 c.c., atteso che la cessione aveva riguardato attività che, se separate dall'impresa cedente, non potevano in alcun modo costituire una azienda autonoma stante la loro intrinseca dipendenza dall'esercizio dell'impresa del cedente.
Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2112 e 1406 c.c. sotto un distinto versante nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Affermano al riguardo che, anche a volere ritenere applicabile al caso di specie l'art. 2112 c.c., la cessione dei rapporti di lavoro facenti capo ad essi ricorrenti doveva reputarsi inefficace dal momento che detta cessione è obbligatoria ed automatica solo con riferimento al cedente ed al cessionario, restando comunque libero il lavoratore di dissentire e, conseguentemente, di privare la cessione di ogni efficacia. Soluzione questa confortata dall'art. 3 della direttiva CEE 77/187 nonché dal generale principio dell'autonomia contrattuale cui è improntato il disposto dell'art. 1406 c.c., derogato dal disposto dell'art. 2112 c.c. nella parte in cui detta norma obbliga gli imprenditori nel caso di trasferimento d'azienda a cedere ed acquistare i contratti di lavoro inerenti all'azienda ceduta ma non certo ad obbligare in ogni caso il lavoratore ad accettare la cessione del suo rapporto, la cui efficacia, pertanto, deve ritenersi condizionata al suo consenso.
2.1. Il secondo e terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro interdipendenti sul piano logico-giuridico, vanno rigettati anche essi perché destituiti di giuridico fondamento.
Ai fini della decisione è necessario procedere alla individuazione della nozione di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cc. atteso ricorrenti, come si è visto, hanno sostenuto che la cessione del ramo logistico alla s.p.a. A.L.S., attraverso lo scorporo di tale ramo dalla LC, non rientrava nell'ambito applicativo della suddetta norma codicistica per non configurare, appunto, un trasferimento d'azienda.
Questa Corte ha, con orientamento consolidato, affermato che rientrano nella fattispecie del trasferimento d'azienda tutti quei casi in cui, restando inalterate le strutture e l'unità organica dell'azienda, ne venga mutato soltanto il titolare, indipendentemente dal mezzo tecnico adoperato per trasferire(cfr. ex plurimis: Cass. 14 dicembre 1998 n. 12554; Cass. 14 luglio 1993 n. 7795, Cass. 22 febbraio 1992 n. 1763); ha ribadito più volte che la vicenda circolatoria, oltre a interessare l'azienda, ossia il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, può riguardare un solo ramo di essa (cfr. tra le altre: Cass. 14 dicembre 1998 n. 12554, che evidenzia come anche dal disposto dell'art. 2573 c.c. in materia di trasferimento del diritto d'uso del marchio si evinca la suscettibilità di singole unità produttive a costituire idonei e completi strumenti d'impresa, nonché Cass. 18 maggio 1995 n. 5483;
Cass. 17 marzo, 1993 n. 3148; Cass. 8 gennaio 1991 n. 67); ha anche statuito che il complesso dei beni, oggetto del conferimento dell'azienda(o di un ramo di essa), deve essere idoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attività d'impresa, anche se non necessariamente la stessa esercitata dal conferente(cfr. Cass. 21 ottobre 1995 n. 10993, secondo cui il nuovo titolare può integrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi sempre che però i fattori mancanti non siano tali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale, dal momento che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte di una azienda, essendo altresì necessario che essi, per le loro caratteristiche ed il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento di una specifica attività imprenditoriale).
Di contro si è precisato che devono escludersi dall'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c. la cessione di singoli beni aziendali, la mera continuità senza il contestuale passaggio del complesso organizzato dei beni dell'impresa - delle prestazioni lavorative "prima alle dipendenze di una determinata impresa e successivamente alle dipendenze di un'altra, ancorché svolte nei medesimi locali" (cfr. sul punto: Cass. 17 marzo 1993 n. 3148), ed ancora il trasferimento di un organizzazione non imprenditoriale, non definibile quindi come azienda(cfr. Cass. 10 aprile 1999 n. 3543;
Cass. 17 giugno 1997 n. 5426), evidenziandosi tuttavia che le disposizioni intese a garantire il lavoratore, attraverso la continuazione del rapporto lavorativo, devono trovare ugualmente applicazione ogni qual volta si verifichi il trasferimento di beni organizzati per la produzione di beni ovvero di servizi anche non a scopo di lucro ossia ancorché alienante ed acquirente non abbiano propriamente la qualità di imprenditore e ciò in applicazione dell'art. 2239 c.c., che assoggetta alla disciplina degli artt.2094 - 2134 c.c. anche i rapporti di lavoro non inerenti all'esercizio dell'impresa, nei limiti della compatibilità(cfr. in termini: Cass. 6 marzo 1998 n. 2521 cui adde Cass. 15 luglio 1987 n. 6208, per l'applicabilità dell'art. 2112 c.c. anche ai trasferimenti di studio professionale non organizzato in forma di impresa).
2.2. Elemento che accomuna gli indicati interventi giurisprudenziali e che può, quindi, considerarsi punto unificante delle diverse decisioni, è il riconoscimento della funzione garantistica del disposto dell'art. 2112 c.c., che giustifica una interpretazione estensiva della norma, in linea con quanto emerge dalle direttive comunitarie e dalla numerose decisione della Corte di Giustizia in materia.
Un opinione dottrinaria, cui sembrano richiamarsi i ricorrenti, ha però messo in dubbio che la norma codicistica sia idonea nell'attuale momento ad assolvere la (iniziale) funzione garantistica che il legislatore aveva ad essa affidato. Al riguardo ha osservato come il fenomeno del decentramento delle imprese sempre pi esteso in ragione anche del perfezionamento tecnologico capace di incentivare forme di segmentazione del processo produttivo - possa agevolare l'utilizzazione del trasferimento d'azienda come strumento di estromissione dal mondo lavorativo dei dipendenti (addetti al ramo d'azienda ceduto) senza il loro consenso, e come detto trasferimento possa anche celare la volontà dell'imprenditore di servirsi di forme di flessibilità legislativamente non contemplate, con conseguente liberazione dell'imprenditore da ogni responsabilità e con il passaggio ad altri soggetti di ogni onere gestionale. Da qui l'opzione di detto orientamento dottrinario volto a restringere l'ambito applicativo dell'art. 2112 c.c., recuperando un istituto come quello della cessione del contratto, regolato dagli artt. 1406 e ss. c.c., e richiedendo altresì alla stregua di detta normativa il consenso dei lavoratori nei procedimenti che investono direttamente e in modo incisivo la loro futura collocazione lavorativa.
Al di là della considerazione che la funzione garantistica dell'art. 2112 c.c. è, a ben vedere, destinata ad esaltarsi proprio in un contesto di più accentuata flessibilità del mercato del lavoro - per fungere quale scelta alternativa di licenziamenti motivabili (alla stregua del diritto costituzionalmente garantito della libertà d'impresa ex art. 41 Cost.) per giustificato motivo oggettivo, e di procedure di mobilità ex l. 12 agosto 1977 n. 765 e 23 luglio 1991 n. 223 (nel corso delle quali il passaggio dei lavoratori da un impresa all'altra riceve un tasso di tutela di certo non superiore a quello assicurato dalla norma codicistica) - la nozione di trasferimento d'azienda, accolto nella giurisprudenza di legittimità e in quella della Corte di giustizia, assume una portata ben più ampia di quella patrocinata dall'indicato orientamento. A conforto di quanto ora detto, oltre che richiamare i precedenti giurisprudenziali già segnalati, vale ricordare che i giudici di legittimità hanno ribadito l'assoggettabilità alla disciplina dell'art. 2212 c.c. anche dei trasferimenti di una singola attività di impresa (complessi preposti alla produzione di diverse tipologie di beni o settori di beni o settori di attività), sempre però che sia riscontrabile un complesso di beni o anche di rapporti interessati al fenomeno traslativo(cfr. Cass. 17 marzo 1993 n. 3148 cit.), e senza che, di contro, assuma alcun rilievo la mancanza di omogeneità dell'attività ceduta con quella rimasta(cfr. Cass. 20 agosto 1992 n. 9706). E gli stessi giudici hanno pure precisato che il fenomeno traslativo, oggetto della previsione dell'art. 2112 c.c., può realizzarsi anche con una pluralità di negozi giuridici tra loro collegati(cfr. Cass. 29 novembre 1996 n. 10688; Cass. 20 aprile 1998 n. 4010, che però sottolinea la necessità di procedere ad una indagine rigorosa circa la sussistenza del collegamento negoziale e l'effettiva finalità sottesa a detto collegamento potendo sempre realizzarsi un intento fraudolento ed una cessione di azienda dissimulata).
In relazione alla giurisprudenza comunitaria è stato poi osservato come la Corte di giustizia abbia proceduto ad una lettura decisamente estensiva delle direttive comunitarie sulla base della considerazione che esse tendono alla conservazione dei rapporti di lavoro "quale garanzia che si iscrive nel fine più ampio del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella comunità", ed è stato anche evidenziato come nei suoi arresti la Corte abbia compiuto una significativa scelta di campo a favore della interpretazione teleologica (per risultare dal sistema della direttiva 77/187 e dal tenore letterale del suo art. 1, comma 1, che tale direttiva mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di una entità economica). Tra le più significative espressioni di una siffatta opzione ermeneutica, volta ad apprestare ai lavoratori un sempre più esteso ventaglio di garanzie va annoverata la sentenza della Corte di Giustizia 12 novembre 1992, causa C-209/91 (sentenza Watson Rask) che - in una fattispecie avente ad oggetto l'affidamento ad un imprenditore esterno della gestione di un servizio di mensa, in precedenza organizzato direttamente dall'imprenditore cedente - ha affermato che non configura un ostacolo all'applicabilità dei principi della direttiva 77/187 sul trasferimento di stabilimenti o parti di essi il fatto che l'attività ceduta abbia "carattere accessorio" e non sia "in rapporto di necessarietà con l'oggetto sociale dell'impresa originaria".
Evidenti elementi innovativi - sempre in una direzione di rafforzamento della tutela dei lavoratori sono state riscontrate nella (meno risalente) sentenza della Corte di Giustizia 11 marzo 1997, causa C-13/95(sentenza Suzen) per avere detta decisione ricondotto i lavoratori nella nozione di entità economica, oggetto di trasferimento, sulla base della considerazione che "in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente una attività comune, può corrispondere ad una entità economica" (punto 21); affermazione questa, reputata di grande rilievo in dottrina, per determinare uno spostamento dell'angolo visuale in cui si colloca il rapporto di lavoro, che passa da essere "destinatario di forme di tutela a elemento costitutivo del complesso aziendale".
3. Ed ancora portata ampia alla nozione di trasferimento di impresa viene assegnata dalla direttiva europea 98/50, che riconduce, infatti, nell'ambito della disciplina sul trasferimento d'azienda la fattispecie del trasferimento di "parti di impresa" (art. 1, comma 2) e che considera come trasferimento d'azienda quello di una "entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere una attività economica, sia essa essenziale o accessoria".
Questa Corte non ignora certo che alle direttive europee non è dato riconoscere nel nostro ordinamento una efficacia diretta, e cioè la c.d. efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati) per cui non risulta impedita l'applicazione, in controversie tra parti private, di norme interne con esse in contrasto(cfr. tra le altre Cass. 21 marzo 2201 n. 4073 proprio in materia di direttiva tema di trasferimento d'azienda; Cass. 30 agosto 2000 n. 11422). Nel caso di specie il disposto dell'art. 2112 c.c., così come interpretato dai giudici di legittimità, lungi, però, dall'apparire in contrasto con la direttiva europea e con la normativa comunitaria, risulta pienamente compatibile con detta normativa sia per quanto attiene alle finalità garantistiche a tale disposizione sottese sia per la sua permeabilità - proprio in ragione di dette finalità - ad opzioni ermeneutiche dirette ad estenderne l'ambito di applicabilità.
4. Corollario delle esposte argomentazioni è l'affermazione che il recente testo dell'art. 2112 c.c., come rivisitato dal d.lgs. 2 febbraio 2001 n. 18 (attuativa della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti) risulta in larga parte ricognitivo dei precedenti approdi dottrinari e giurisprudenziali, e vale attraverso la sua lettera e le espressioni usate ("... si intende per trasferimento di azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità ...") - a legittimare in maniera finalmente certa ed inequivocabile una nozione di trasferimento di impresa con più attenuati caratteri di materializzazione e che cioè - in linea con un assetto produttivo diretto a dare sempre maggiore rilevanza alla capacità professionale e alle conoscenze tecniche dei lavoratori - consideri "attività economica" suscettibile di figurare come oggetto di detto trasferimento anche i soli lavoratori, che per essere stati addetti ad un ramo della impresa e per avere acquisito una complesso di nozioni e di esperienze, siano capaci di svolgere autonomamente - e, quindi, pur senza il supporto di beni immobili, macchine, attrezzi di lavoro o di altri beni le proprie funzioni anche presso il nuovo datore di lavoro.
5. Per concludere in un siffatto assetto ordinamentale il trasferimento d'azienda può configurarsi - con riferimento alla posizione del lavoratore - come successione legale di contratto che per non richiedere, quindi, il consenso del contraente ceduto (lavoratore trasferito) non può essere assimilato alla cessione negoziale per la quale il suddetto consenso opera da elemento costitutivo della fattispecie negoziale. È agevole al riguardo la considerazione che la causa - e più precisamente la funzione socio- economica cui deve assolvere il trasferimento d'azienda - osta, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, a che a detto trasferimento possa applicarsi la disciplina dettata dagli artt. 1406 e ss. c.c., risultando di palmare evidenza come gli adempimenti richiesti da tale disciplina e la necessità del consenso del contraente ceduto concretizzano un complesso di disposizioni che, per la propria articolazione e la propria rigidità, si presentano come poco permeabili alle esigenze dei processi di ristrutturazione aziendale, di riconversione industriale e di delocalizzazione delle imprese. Esigenze queste alla cui soddisfazione è funzionalizzata invece la normativa dettata dall'art. 2112 c.c., volta a coniugare le ragioni dell'economia con quelle della tutela del lavoro. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio per cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002