Sentenza 17 agosto 2011
Massime • 1
Il divieto di perizia sul carattere e la personalità dell'imputato e in genere sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche deve ritenersi esteso alla persona offesa dal reato per identità di fondamento giustificativo, che è quello di evitare indagini somatiche in una valutazione che spetta soltanto al giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 17/08/2011, n. 32796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32796 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MACCHIA Alberto - Presidente - del 17/08/2011
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - N. 36
Dott. MAZZEI Antonella P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 15482/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 9 novembre 2010 della Corte di appello di Bari nel proc. n. 443/2008 R.g.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 17 agosto 2011, dal consigliere Dott. Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
rilevato che il difensore della parte civile non è comparso;
udito il difensore del ricorrente, avvocato Guidi Enrico in sostituzione dell'avvocato Mario Colucci, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza deliberata il 9 novembre 2010 e depositata in data 8 gennaio 2011, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza emessa il 14 marzo 2007 dal Tribunale di Lucera - sezione distaccata di Apricena, con la quale CA NF era stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione, dichiarata estinta in forza di indulto, per il delitto di minaccia aggravata dall'uso dì una pistola, commesso in Torremaggiore, il 24 dicembre 2003, in danno di QU Fontana, già sua convivente, costituitasi parte civile.
2. Avverso la predetta sentenza lo CA, tramite il difensore avvocato Mario Colucci del foro di Foggia, ha proposto ricorso a questa Corte di cassazione, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo è denunciata l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen., per omessa verifica dell'attendibilità intrinseca,
soggettiva e oggettiva, della persona offesa, nonostante il suo interesse alla condanna dell'imputato avvalorato dalla costituzione come parte civile e il pur emerso disagio psichico della stessa che avrebbe giustificato una perizia sulla sua personalità e idoneità mentale. Al contrario il giudice di appello si sarebbe limitato alla sterile riproduzione letterale della motivazione della sentenza emessa dal giudice di primo grado, senza una valutazione critica delle censure sollevate con l'atto di appello.
2.2. Con il secondo motivo è dedotta l'omessa motivazione in relazione ad una prova documentale ritenuta decisiva, consistente nel foglio matricolare della polizia di Stato relativo allo CA, agente di polizia, da cui sarebbe emerso che, nel periodo da novembre 2003 a febbraio 2004, lo stesso era affetto da parestesie e sindrome del tunnel carpale, tali da inibirgli il puntamento della pistola d'ordinanza alla tempia della QU e la pressione sul grilletto dell'arma (fortunatamente senza esplosione di proiettili) per due volte, come riferito dalla persona offesa, nonché l'immediato smontaggio della medesima pistola prima dell'arrivo dei carabinieri, immediatamente chiamati dalla QU, con la conseguenza che non potrebbe sostenersi, al di là di ogni ragionevole dubbio concretamente ancorato alle risultanze processuali, la commissione del fatto da parte dello CA.
2.3. Con il terzo motivo è denunciata una ulteriore carenza motivazionale con riguardo alla dedotta inesistenza degli elementi necessari ad integrare il contestato delitto di minaccia aggravata, posto che la QU, dopo la pretesa intimidazione a mano armata subita dall'ex convivente e padre del suo bambino, si trattenne nella casa dello CA, il quale, nel frattempo, si era seduto per guardare la televisione, e lasciò l'appartamento del compagno dopo diversi minuti, dimostrando così di non avere subito alcun timore per l'azione minatoria attribuita all'imputato, ciò che sarebbe ulteriormente avallato dalla circostanza, pure emersa dall'istruzione svolta, che la QU riprese la convivenza con lo CA nei giorni immediatamente successivi al fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
3.1. Contrariamente alla denuncia del ricorrente la testimonianza della QU è stata sottoposta dai giudici di merito a puntuale vaglio di attendibilità intrinseca, soggettiva ed oggettiva, con la corretta precisazione preliminare che le dichiarazioni della persona offesa, ancorché da valutare con la necessaria prudenza per l'interesse di cui la stessa è portatrice specialmente se costituitasi parte civile come nella fattispecie, non sono tuttavia equiparabili a quelle del chiamante in reità o correità, e, perciò, non postulano la necessità di riscontri estrinseci a norma dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4, (conformi: Sez. 1, n. 29372 del 24/06/2010, dep. 27/07/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, dep. 02/08/2004, Patella, Rv. 229755; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, dep. 23/05/2003, Assenza, Rv. 225232; Sez. 3, n. 11829 del 26/08/1999, dep. 15/10/1999, Ascani, Rv. 215247; Sez. 6, n. 4946 del 24/02/1997, dep. 28/05/1997, Rv. 208912 e Rv. 208913). Anche la pretesa instabilità psichica della QU è stata considerata dalla Corte territoriale che, con motivazione adeguata, immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto attendibile quanto riferito dalla persona offesa circa le violenze subite dal marito, dal quale si era separata prima di incontrare lo CA e di intraprendere una convivenza con quest'ultimo, nella fiducia, andata presto delusa, che il nuovo compagno l'avrebbe aiutata a superare il trauma subito per la precedente infelice esperienza e non avrebbe reiterato, come purtroppo avvenuto, il comportamento vessatorio nei suoi confronti, con la supponenza apertamente dichiarata dall'imputato alla convivente che nessuno le avrebbe dato credito nel caso di ulteriore denuncia di maltrattamenti, analoga a quella già presentata nei confronti del marito, e che tutti avrebbero creduto invece alla correttezza del comportamento dell'uomo anche per la sua qualità di poliziotto.
Va aggiunto, in adesione alla giurisprudenza formatasi nel vigore del precedente codice di procedura penale con riguardo all'art. 314 (comma 2) di esso, il cui contenuto è analogo a quello dell'art. 220 cod. proc. pen. vigente, che il divieto di perizia su qualità
psichiche non patologiche dell'imputato deve ritenersi operante anche per la persona offesa dal reato, identica essendone la finalità che è quella di evitare indagini somatiche in una valutazione che spetta solo al giudice (conformi: Sez. 2, n. 2433 del 01/10/1987, dep. 23/02/1988, Giacomin, Rv. 17768; Sez. 1, n. 2627 del 23/11/1984, dep. 21/03/1985, Zimbardo, Rv. 168374).
3.2. Manifestamente infondata è pure la doglianza relativa all'omessa considerazione di una prova ritenuta decisiva dal ricorrente, costituita dalla documentata sindrome del tunnel carpale da lui sofferta nel medesimo periodo della minaccia a mano armata attribuitagli dalla QU, poiché la Corte territoriale ha espressamente valutato la circostanza per concludere, con motivazione adeguata e coerente, che la documentata patologia non era tale da indurre totale inibizione all'uso degli arti superiori e, in particolare, non era idonea ad impedire i semplici movimenti che lo CA avrebbe posto in essere puntando la pistola alla tempia della QU e premendo per due volte il grilletto e, immediatamente dopo, smontando e riponendo l'arma e le sue varie parti altrove, prima dell'arrivo dei carabinieri chiamati in aiuto dalla QU.
3.3. Totalmente priva di pregio è, infine, la censura che contesta l'omessa motivazione su un elemento essenziale del delitto contestato ovvero sull'idoneità della condotta ad incutere timore nella persona offesa, da escludere, secondo il ricorrente, in considerazione della permanenza della QU nell'abitazione dello CA per diversi minuti dopo il fatto e della ripresa convivenza tra le parti. Premesso che, ai fini dell'integrazione del reato di minaccia, di cui all'art. 612 cod. pen., non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo, e la valutazione dell'idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell'uomo comune (c.f.r., ex multis, Sez. 5, n. 46528 del 02/12/2008, dep. 17/12/2008, Parlato, Rv. 242604; Sez. 6, n. 14628 del 18/10/1999, dep. 23/12/1999, Cafagna, Rv. 216321; Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992, dep. 23/07/1992, Masda, Rv. 191433), la sentenza impugnata riporta testualmente le costanti e precise dichiarazioni testimoniali della persona offesa circa il terrore incussole dall'arma puntatale contro dallo CA, di cui ignorava in quel frangente che non l'avrebbe colpita, e dalle parole dell'imputato che accompagnarono il medesimo gesto, prospettandole che da lì a poco le avrebbe spaccato il cranio.
Nè a diverso esito, come annota la sentenza impugnata, conduce il pur considerato comportamento dello CA successivo al fatto, il quale, convocato dai carabinieri insieme alla QU il giorno successivo, coincidente con la festività del Natale, consegnò l'arma ai verbalizzanti, chiese scusa ai genitori della compagna e si riconciliò con la stessa, riprendendo la convivenza che sarebbe cessata pochi mesi dopo, avendo la Corte plausibilmente tratto anche dalla suddetta condotta ulteriori elementi di rafforzamento della credibilità della versione del fatto offerta dalla persona offesa.
4. Dalla manifesta infondatezza di tutti i motivi discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammenda della somma - stimata equa tra il minimo e il massimo previsti dall'art. 616 cod. proc. pen.- di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 agosto 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2011