Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
Gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave. La valutazione della rilevanza di tale elemento nell'ambito del processo logico applicato in concreto non è sindacabile in sede di legittimità purché sia sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/05/1999, n. 4406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4406 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. CE CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL RI AS VED. TARANTINO, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato MUSSARI FRANCESCO SAVERIO, che la difende unitamente all'avvocato GIANLUIGI MATTA (quest'ultimo in sostituzione dell'avvocato Domenico Matta, deceduto) giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GA RN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MARIO MENGHINI, che la difende unitamente all'avvocato ARMANDO MUSSO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3666/96 del Tribunale di TORINO, depositata il 25/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito l'Avvocato CE Saverio MUSSARI, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Mario MENGHINI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso del 5 ottobre 1988 TA RE - premesso che: era proprietaria, in Mondonio, di un fabbricato confinante con un immobile di RI UN LL;
tra le due proprietà esisteva uno "stretto corridoio", appartenente alla LL, che poneva in comunicazione il cortile prospiciente la propria abitazione con i suoi orti da lei stessa coltivati che raggiungeva servendosi di quel passaggio;
nell'ottobre del 1997 la LL aveva posto all'imbocco di quel "corridoio" un cancello munito di serratura della quale, sebbene più volte richiesta, le aveva negato la chiave, così spogliandola del possesso della servitù di passaggio - chiese al pretore di Chieri di essere reintegrata in quel possesso. Costituitasi nel giudizio, la LL eccepì l'infondatezza dell'avversa pretesa sollecitandone il rigetto.
Ispezionati i luoghi di causa ed espletato il mezzo di prova testimoniale, con sentenza del 12 dicembre 1990 il pretore, revocato il provvedimento interdittale d'immediata reintegra del possesso, rigettò la domanda.
Adito con il gravame della RE (che si era doluta dell'erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie) al quale ha resistito la LL, con sentenza del 25 maggio 1996 il tribunale di Torino, in riforma della decisione impugnata, ha disposto la reintegrazione del possesso della servitù di passaggio con l'eliminazione del cancello o la consegna della relativa chiave alla RE.
Correttamente questa - ritenne quel giudice - si era doluta del malgoverno delle risultanze del mezzo di prova testimoniale. I testi IO e DE avevano, infatti, confermato l'assunto della ricorrente di essersi sempre servita di quel corridoio per raggiungere l'orto posto a valle della propria abitazione. Quelle dichiarazioni testimoniali, pur provenendo da persone legate alla ricorrente da rapporti di parentela e di affinità, così da dover essere valutate con particolare rigore, "sembravano al collegio senz'altro affidabili".
Doveva, in proposito, aversi anche riguardo a quanto riferito dal teste HI, della cui attendibilità non vi era ragione di dubitare, il quale aveva affermato di aver, a seguito d'incarico ricevuto dalla RE, realizzato nell'autunno del 1986 dei gradini per rendere più comodo l'accesso tra il cortile prospiciente l'abitazione della committente ed il "corridoio" sul quale aveva visto quella passare: era, inoltre, evidente che la RE non avrebbe commesso al HI la realizzazione di quei gradini se non fosse stata solita servirsi di quel passaggio per raggiungere il proprio orto.
Non inducevano alla negazione del possesso le dichiarazioni di numerosi testi, indotti dalla resistente LL, i quali avevano affermato di non aver visto la RE servirsi di quel passaggio, avuto riguardo all'occasionalità della frequentazione della proprietà della LL e dell'assenza di ragioni di una loro particolare attenzione al transito su quel "corridoio". Acquisita l'esistenza del possesso della servitù, era pur certo lo spoglio avendo la LL, con la posa del cancello e con il diniego della chiave di apertura, secondo quanto riferito dal teste AR, privato la RE di quel possesso.
Non era certamente rilevante la circostanza, ulteriormente dedotta, che la striscia di terreno in questione fungesse anche da scolo delle acque meteoriche proveniente dai due fabbricati posto che un tale uso non escludeva quello asserito dalla ricorrente.
Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo un complesso motivo di doglianza, ricorre la LL;
resiste con controricorso la RE.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di doglianza la ricorrente, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art.360 c.p.c., denunzia la violazione, e comunque la falsa applicazione degli artt.1079, 1061, 1140, 1144, 2727, 2729 c.c., 115, 116 c.p.c, deducendo che il giudice dell'appello aveva fondato l'accertamento del possesso, da parte della RE, della contestata servitù di passaggio sulle testimonianze dei testi IO e DE avendo ritenuto che le dichiarazioni di costoro, sebbene provenienti da soggetti legati da rapporti di parentela ed affinità con la ricorrente, sembravano "affidabili".
Non si sarebbe così avveduto, quel giudice, che dell'affidabilità di dichiarazioni provenienti da tali soggetti poteva aversi certezza solo a seguito della comparazione di quanto da quei testi riferito con tutte le altre emergenze istruttorie ed in particolare con quanto riferito da tutti gli altri testi che avevano negato l'esercizio della servitù di passaggio.
Senza considerare, poi, che sul retro della abitazione della RE non vi erano orti da raggiungere con l'uso di quel "corridoio": così come affermato dalla stessa DE, e dal fratello della ricorrente medesima, OM RE, il quale aveva riferito che a valle della casa della sorella c'erano cespugli ove si recavano da bambini per giocare.
Inutilmente, poi, il tribunale aveva richiamato le dichiarazioni del teste HI (il quale aveva riferito di aver allestito il piazzale e dei gradini su incarico della RE) così traendo la erronea conclusione che l'attuale resistente non avrebbe avuto ragione di commissionare l'opera se non fosse stata solita servirsi di quel corridoio.
Non avrebbe, in proposito, considerato il giudice dell'appello che quei gradini non avrebbero potuto essere utili alla RE ma eventualmente solo alla LL per accedere alla sua abitazione dotata di due "entrate" ne' che, comunque l'opera venne realizzata, secondo quanto affermato dalla DE, nonostante l'opposizione di essa LL che così vedeva modificato l'ingresso al suo alloggio dal piazzale: e ciò perché di fatto i gradini non potevano dare accesso al cortile della RE chiuso da un cancello carraio. Il che era stato affermato anche dal teste HI il quale aveva precisato di aver allestito il piazzale e realizzato i gradini antistanti il muro perimetrale e senza accesso del fabbricato della RE che aveva il suo accesso dal cortile. Inoltre il HI aveva dichiarato di non aver visto la RE ed i di lei familiari transitare sul corridoio se non in occasione dei lavori da lui svolti.
Il tribunale aveva poi ritenuto provato per presunzioni il possesso della servitù senza considerare che queste debbono fondarsi su indizi rivestiti del carattere della concordanza, della gravita e della precisione, nella specie escluse anche per i successivi rilievi.
Il giudice dell'appello, inoltre, nell'affermare l'irrilevanza delle numerose deposizioni dei testi indotti da essa LL (per aver questi solo saltuariamente frequentato la sua abitazione) e dell'essere quella striscia di terreno adibita a scolo delle acque provenienti da entrambe le abitazioni, non avrebbe tenuto conto di quanto affermato dai testi: Vai, il quale impegnato come muratore nella manutenzione della casa di essa LL aveva dichiarato di non aver visto transitare nessuno sul terreno in questione;
OM RE, il quale aveva riferito che il terreno a valle della casa della sorella era chiuso da una rete;
AN DE, che aveva precisato di essersi servito del passaggio solo di notte o quando aveva dimenticato le chiavi di apertura del proprio cancello;
CE OT, il quale aveva riferito che da diciotto anni si recava sul posto per effettuare vari lavori e di non aver visto mai transitare nessuno;
RI AT, RA SS, LI ZA, GI TI e D'AS i quali avevano negato che sul corridoio transitasse qualcuno;
TA TI, la quale aveva precisato che la pavimentazione in cemento del corridoio sul quale nessuno passava serviva solo ad un migliore deflusso delle acque. Da queste risultanze era emerso che se passaggio vi era stato lo stesso era avvenuto per mera tolleranza di un'utilizzazione eccezionale: quindi, inidonea a realizzare il possesso di un diritto "in re aliena".
Senza considerare, infine, la carenza di logica motivazione ove si era ritenuto che la circostanza che il corridoio fungesse da scolo delle acque non escludeva l'esercizio del transito non avendo il giudice dell'appello considerato che al contrario l'esercizio del passaggio era escluso da opere apparenti idonee solo al passaggio delle acque e non al transito.
Le censure esposte nel complesso motivo di ricorso non possono essere accolte. Queste, con l'apparente denunzia di vizi di legittimità, sono sostanzialmente dirette ad una valutazione delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice del merito nell'esercizio del suo potere istituzionale e che comprende l'attendibilità delle persone esaminate nonché la scelta, fra le varie acquisizioni istruttorie, di quelle ritenute, per la loro rilevanza, più idonee a sorreggere la pronunzia (in proposito "ex multis" vedasi anche la pronunzia di questa corte n. 1143/82). Ne consegue che l'esercizio di quel potere involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito che si sottraggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, quel giudice abbia in proposito reso sufficiente ed adeguata ragione.
In particolare, il tribunale ha ritenuto decisive, nel senso dell'esercizio della servitù di passaggio sul "corridoio" della LL a favore del fondo della RE, le dichiarazioni testimoniali del AR e della DE, pur nella considerazione dei vincoli di parentela e di affinità che li legavano alla ricorrente medesima avendo ritenuto superato il "sospetto della loro inattendibilità bisognevole di conferme esterne" per essere state quelle dichiarazioni "confermate" dal teste HI "estraneo" alla ricorrente: così compiutamente rendendo ragione dell'esercizio del dovere di verifica.
Della valorizzazione di quelle dichiarazioni testimoniali rispetto ad altre il giudice dell'appello, per quel che in questa sede rileva, ha reso compiuta ragione posto che nell'apprezzamento di queste ha osservato, per alcuni testi, l'"occasionalità" della presenza "in loco" e per altri, indicati come frequentatori -per un certo tempo- dei luoghi di causa per ragioni di lavoro, la loro "scarsa attenzione al transito".
Inoltre quel giudice ha pur adeguatamente dato conto della attendibilità dei testimoni ritenuti veritieri osservando che se, come pacifico, la RE aveva commesso l'esecuzione di lavori che rendevano più agevole l'accesso al "corridoio", doveva in via di deduzione logica necessariamente convenirsi che sul corridoio medesimo quella esercitava effettivamente il transito. Inoltre, non considera la ricorrente che gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice del merito fondare anche su un elemento unico preciso e grave, in concreto apprezzato dal tribunale, e che il controllo di legittimità non può riguardare la valutazione della rilevanza dell'elemento valorizzato ai fini dell'"iter" induttivo (in proposito vedansi anche le pronunzie di questa corte nn. 671/83, 2372/83, 3402/83). Ne discende ulteriormente che l'affermazione della saltuarietà del transito tollerato in determinate occasioni, così da privarlo della tutela possessoria, attiene ad una diversa valutazione delle acquisizioni istruttorie non consentita in questa sede. Sotto il profilo logico non è nemmeno censurabile l'affermazione della irrilevanza che quel corridoio assolvesse in via primaria all'esigenza dello scolo delle acque provenienti da entrambi gli edifici, posto che la esistenza di una pavimentazione ulteriormente dedotta dalla ricorrente non precludeva ma rendeva più agevole, come ha correttamente ritenuto il giudice dell'appello, l'esercizio del transito.
Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna della LL al pagamento, in favore della RE, delle spese del giudizio di legittimità (art. 385, I comma, c.p.c.). Queste sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in L.74.550, oltre L.
2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 1999