Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
L'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per l'udienza costituisce una nullità di ordine generale a regime intermedio che è sanata se nè l'imputato nè il difensore (anche se designato d'ufficio) che vi assistono non sollevano eccezione a norma dell'art. 182, comma secondo, cod.proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2013, n. 50581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50581 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 07/11/2013
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2845
Dott. SETTEMBRE A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 10979/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS ON N. IL 30/06/1941;
avverso la sentenza n. 853/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 22/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Udito il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. Scardaccione Edoardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'avv. Benservito Elisabetta, che si è associato alle conclusioni del Pubblico Ministero. Udito, per l'imputato, l'avv. Magro Maria, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 22/5/2012, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Trani, ha condannato IS LA per aver fatto uso di un biglietto della lotteria "istantanea "Las Vegas" (art. 489 c.p.), contraffatto per Euro 25.000, consegnandolo a NC Giovanna, affinché lo portasse all'incasso.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto personalmente ricorso per Cassazione l'imputato con due motivi.
Col primo si duole della violazione dell'art. 420, comma 1 e 2, art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p., in considerazione del fatto che il giudizio di primo grado si è svolto senza la partecipazione del difensore di fiducia, avv. Giuseppe Maniglio, nominato in sede di perquisizione in data 23/5/2006 e, tuttavia, mai avvisato della pendenza del procedimento.
Col secondo lamenta violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in quanto i giudici hanno "omesso di valutare esattamente le condotte dei soggetti coinvolti nella vicenda", non avendo considerato che l'imputo si limitò a consegnare il biglietto ad altro soggetto, che poi lo presentò per la riscossione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
1. Nonostante alcune isolate pronunce di segno contrario, la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte - condivisa da questo Collegio - ritiene che l'omessa notifica al difensore di fiducia della data fissata per l'udienza comporti una nullità a regime intermedio, che è sanata se la parte che vi assiste non solleva eccezione a norma dell'art. 182 c.p.p., comma 2. Tale sanatoria si verifica anche quando, non essendo presenti all'udienza ne' l'imputato ne' i difensori di fiducia, sia stato nominato un difensore di ufficio (Cass., 14/7/2009, n. 34167; N. 42074/2008, Rv 241499; n. 36 del 23/11/2004; 22/12/1998, n. 1996. N. 32539 del 2002 Rv. 222594, N. 10545 del 2003 Rv. 223626, N. 11852 del 2003 Rv. 223900).
Nel caso di specie, risulta che alla prima udienza dinanzi alla Tribunale di Trani il difensore d'ufficio del IS nulla eccepì circa l'omesso avviso al difensore di fiducia, facendo così maturare, anche a carico dell'imputato, la decadenza dal diritto di eccepirla in seguito.
2. Ugualmente infondato è il ricorso nel merito. La Corte d'appello ha chiaramente ricollegato la responsabilità del IS alla consegna del biglietto ad altro soggetto, che lo presentò per l'incasso. In tale comportamento è certamente ravvisabile il concorso nel reato contestato (uso di atto falso), posto che il delitto è a forma libera e la compartecipazione si realizza anche quando l'azione tipica è posta in essere da uno solo dei concorrenti, allorché venga comunque propiziata dalla condotta del compartecipe. Ciò è concretamente avvenuto nella specie, dal momento che l'uso dell'atto falso è stato resa possibile dalla disponibilità, procurata dall'imputato, del titolo falsificato. Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in Euro 1.000. Il ricorrente va anche condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione elle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 1.500, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2013