Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4809 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN ME DE POPOLO048 09 /0 LA CORTE EM DI CASSAZIONE Oggetto coub, but condominial SEZIONE SECONDA CIVILE ritardato pagamento men wou replant conducenick Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 2544/99Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Cron. 10050 Dott. Giandonato NAPOLETANO SCHERILLO Consigliere Rep. 1638 Dott. Giovanna Rel. Consigliere Ud. 16/01/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TEN ZA 36200 sul ricorso proposto da: 2 APR. 2001 BR SS, (già BR s.a.s. di CA EL & C.) in persona del legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato CIUTI DANIELE, che lo difende unitamente all'avvocato SORACE CARMELO, giusta delega in atti;
LIRE 3000 - ricorrente CANCELLERIA
contro
CONDOMINIO VIA SANTA TERESA 10 TORINO, in persona del CG508564 suo Amm.re OBERTO PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 51, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE presso lo studio UFFICIO COPIE lo difendedell'avvocato ZOPPIS EUGENIO, che 2001 Richiesta copia studio Ciutidal Sig. unitamente all'avvocato PRANDI RICCARDO, giusta delega 58 per diritti L 3000 il311 UG. 2001 -1- IL CANCELLIERE in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 8261/97 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/12/97; Zoppis udita la relazione della causa svolta nella pubblica P000 AGO. 2001 udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
CANCELLERIA DANIELE CIUTI, difensore del udito 1'Avvocato l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato EUGENIO ZOPPIS, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
DE341942 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. €0,72 1.1500 CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 24 ottobre 1995, la società RU di MI RI e C. in acc. sempl. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 6 luglio 1995, con cui il Pretore di Torino le aveva ingiunto di pagare al Condominio di via Santa Teresa n. 10, in Torino, la somma di lire 23.207.592, quale spesa deliberata dall'assemblea 1'11 aprile 1995, oltre agli interessi legali ed alla penale prevista dall'art. 18 del regolamento di condominio in caso di ritardo dei condomini nel versamento delle spese condominiali dovute. Il Condominio di via Santa Teresa n. 10 si costi- tuiva e resisteva all'opposizione, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, la condanna della controparte al pagamento del credito monitoriamente azionato. Con sentenza del 15/16 maggio 1996, il Pretore di Torino, in parziale accoglimento dell'opposizione, condannava la società opponente al pagamento della somma di lire 18.207.592, quale sorte capitale del credito azionato, da cui era detratto l'importo di lire 5.000.000 nel frattempo versato, con gli interessi legali dal 27 luglio 1995. Rilevava segnatamente il Pretore che l'art. 18 del regola- 3 mento condominiale, lì dove prevedeva la multa del 5% per ogni mese о frazione di mese sulle somme versate in ritardo dai condomini, era nullo perché violava il divieto di interessi a tasso usurario. Il Condominio di via Santa Teresa n. 10 interponeva gravame, cui resisteva la controparte società RU di MI RI e C. • Con sentenza del 12 novembre/ 18 dicembre 1997, il in parziale riforma della Tribunale di Torino, pronuncia del Pretore, condannava la società RU di MI CR e C. al pagamento (anche) di quanto previsto dal citato art. 18 del regolamento condominiale. A motivo della decisione, esponeva che la "multa" del 5% per ogni mese o frazione di mese sulle somme versate in ritardo dai condomini, prevista dall'art. 18 del regolamento condominiale in aggiunta agli interessi legali, non aveva natura di clausola penale, "trattandosi di norma che destinata a regolare le conseguenze di determinati comportamenti dei condomini rispetto all'obbligo di pagare le spese condominiali”, né poteva conside- in quanto, a differenza dellararsi usuraria fattispecie prevista dall'art. 644 c.p., non rappresenta un corrispettivo di una prestazione del Condominio ma la conseguenza per il ritardato pagamento di spese condominiali". Affermava, quindi, la validità di quella previsione regolamen- tare ed il connesso obbligo della società RU di MI CR e C. di pagare la “multa". Per la cassazione di tale sentenza, la società semplice RU ha proposto ricorso in forza di due motivi. Il Condominio di via Santa Teresa n. 10, cui il ricorso è stato notificato il 1° febbraio 1999, ha resistito con controricorso. La società semplice RU ha depositato documenta- zione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, Va rilevato che insussistente si mancanza di legittimazione presenta l'eccepita società semplice RU della ricorrente all'impugnazione, posto che l'originaria parte in causa, società RU di MI RI e C. in accomandita semplice, risulta essersi appunto trasformata nella società semplice RU, giusta conforme atto di trasformazione del 31 agosto 1998, prodotto dalla ricorrente ex art. 372, comma secondo, c.p.c.. Con il primo motivo, la ricorrente censura il 5 Tribunale a quo per essere incorso in vizio di motivazione carente e contraddittoria "sia sotto il profilo dell'omesso о errato circa la nullità di una clausola del regolamento contrattuale di condominio, sia sotto il profilo dell'omessa qualificazione giuridica della c.d. multa contenuta nel predetto regolamento". Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1815, comma secondo, C.C., in relazione all'art. 644 c.p., la ricorrente si duole che il Tribunale abbia escluso il carattere usurario della multa, di cui all'art. 18 del regolamento condomi- niale, quando invece tale doveva considerarsi, posto che si traduceva nell'imposizione di una sanzione, per ritardo nel pagamento dei contributi condominiali, corrispondente al tasso del 60% annuo sulla sorte capitale, in aggiunta agli interessi legali. I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, non hanno pregio. Il Tribunale, infatti, non risulta essere incorso nei vizi di motivazione e nelle violazioni di legge denunciati. Ed invero, premesso che -come evidenziato nella sentenza impugnata, in parte qua non censurata- il tema dell'illegittimità della multa controverso regolamento condominiale era circo- prevista dal scritto alla natura giuridica di clausola penale della relativa previsione regolamentare ovvero alla sua illiceità perché contraria al divieto di previsione di interessi usurari, va osservato che e rettamenteil Tribunale a quo ha adeguatamente argomentato che la previsione del regolamento condominiale in oggetto non raffigurava una clauso- la penale, essendo estranea alla fattispecie di cui all'art. 1382 c.c. (giusta, in termini, sentenza di questa Corte n. 5977/92), né realizzava una ipotesi essendo correlata al ritardato pagamentodi usura, della spese condominiali da parte dei condomini, e non già alla dazione in prestito di una somma di danaro, dazione -questa- che la pur sopravvenuta normativa (legge n. 108 del 1996) indica quale presupposto del reato di usura (art. 1, sostitutivo dell'art. 644 c.p.) e della nullità della clausola di interessi usurari nel contratto di mutuo (art. 4, sostitutivo del precedente comma secondo dell'art. 1815 c.c.). dunque, supera il vaglio La sentenza impugnata, delle censure sollevate dalla ricorrente e altro non è dato apprezzare da questa Corte dal momento 7 che, quando il tema controverso verte sulla ille- gittimità di un atto, non è consentito dedurre ○ rilevare d'ufficio una nullità basata su ragioni diverse da quelle originariamente proposte dalla parte nell'esercizio del suo diritto di azione o di eccezione: il potere del giudice di dichiarare d'ufficio la nullità ex art. 1421 c.c. va coordina- to, infatti, con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c. (v. ex plurimis Cass. n. 1811/99, n. 2772/98 e n. 4064/95). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente P tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il 16.1.2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. IlP11 cons. st. Il Наксево дать Поснаисево IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA hoooo Roma 2 APR 2001 C 290000 IL CANCELLA Frang