Sentenza 22 settembre 2015
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto proposto dall'imputato assolto avverso la sentenza della Corte di Cassazione di rigetto del ricorso presentato contro l'ordinanza di reiezione della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, essendo la legittimazione ad agire, ai sensi dell'art. 625 bis cod.proc.pen., circoscritta al solo condannato.
Commentario • 1
- 1. Le impugnazioni straordinarie e la revisione nel processoMartina Liaci · https://www.diritto.it/ · 9 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/09/2015, n. 41071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41071 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2015 |
Testo completo
B JAD R Y! 41 0 7 1 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.1756 Composta da Claudia Squassoni - Presidente - C.C. 22/09/2015- R.G.N. 26432/2015 Renato Grillo Elisabetta Rosi Gastone Andreazza Relatore - Andrea Gentili ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da : CU ER, n. a Tropea il 18/09/1978;; avverso la sentenza della Corte di cassazione in data 19/03/2015; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C. Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità; udito l'Avv. L. Angiua, in sostituzione del Difensore di fiducia, Avv. G. Bordoni, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. CU ER ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Sez. 4 di questa Corte del 19/03/2015, n. 17694 deducendo che la stessa, nel rigettare il ricorso presentato avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna in data 18/07/2014 di reiezione della richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita in relazione a procedimento (poi terminato con l'assoluzione) per concorso in detenzione di un fucile Kalashnikov e relative munizioni, sarebbe incorsa in un errore di fatto;
lo stesso sarebbe da individuarsi, più precisamente, nella circostanza che l'elemento, già ritenuto determinante dalla Corte felsinea ai fini di ravvisare una colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, dell'accesso della donna nell'appartamento ove il fucile Kalashnikov era collocato sul tavole della cucina, non era disponibile, come ritenuto dalla Corte di cassazione, alla data del 2/7/2011, ovvero all'atto di applicazione della misura cautelare, bensì ebbe ad emergere solo in data 12/9/2012 all'esito di elaborazione peritale delle captazioni effettuate all'interno della casa stessa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile. L'art. 625 bis c.p.p., prevede infatti "a favore del condannato" la richiesta di correzione dell'errore materiale о di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione. E' per tale ragione, ovvero appunto per la delimitazione espressamente operata dal legislatore degli effetti dell'istituto in capo al solo condannato, che questa Corte ha già ritenuto inammissibile il ricorso proposto, come nella specie, avverso sentenza della Corte di cassazione reiettiva del ricorso proposto nei confronti di ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, ponendo condivisibilmente l'accento sul carattere tassativo della norma insuscettibile di interpretazione analogica (Sez. 3, n. 16659/08 del 06/12/2007, Accardo, Rv. 239858). Né, per addivenire a differenti conclusioni, potrebbe ricorrersi a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695) in ordine alla ammissibilità del ricorso straordinario proposto dall'imputato che, non condannato in sede penale, sia stato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile posto che a tale conclusione la Corte è pervenuta restando sempre all'interno del perimetro testuale della norma, ritenendo infatti che la locuzione "condannato" debba comprendere, pena l'arbitrarietà di una diversa opzione, anche la veste di condannato solo per gli interessi civili;
al contrario, nella presente fattispecie, nessuna condanna è stata pronunciata nei confronti dell'instante; peraltro, anche a volere instaurare un parallelismo tra azione volta ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione e la richiesta di risarcimento, proprio la necessità di evitare interpretazioni di 2 carattere analogico impedisce che alla condanna al risarcimento possa essere equiparato il rigetto della richiesta di riparazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Gastone And Claudia Squassoni Cherche Shillon DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 OTT 2015 IL R P IL CANCELLERE U S Luand s 3