Sentenza 28 settembre 2010
Massime • 1
In tema di reati edilizi, la condonabilità dell'opera abusiva conforme agli strumenti urbanistici non è impedita dalla mancata ultimazione della stessa per effetto di sequestro, entro la data del 31 marzo 2003. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di demolizione dell'opera condonata rimasta priva di tamponatura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2010, n. 39774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39774 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/09/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1198
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 46814/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL NZ, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza in data 29 Giugno 2009 del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, che quale giudice dell'esecuzione ha rigettato l'incidente di esecuzione presentato per ottenere la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa la P.M. in sede;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO
Il Sig. AN è stato condannato per il reato di edificazione abusiva con sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione di distaccata di Pozzuoli, divenuta irrevocabile in data 10 Marzo 2007; la sentenza ordinava la demolizione delle opere.
Con istanza dell'Aprile 2008 il Sig. AN aveva chiesto e ottenuto la sospensione dell'ordine di demolizione in relazione all'avvenuta presentazione di istanza di condono edilizio. A seguito del rilascio di titolo abilitativo in sanatoria da parte del Comune di Quarto, il Sig. AN ha chiesto la revoca dell'ordine di demolizione. Con separata istanza il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca della concessa sospensione al fine di procedere alla demolizione, posto che il provvedimento abilitativo rilasciato è illegittimo, non essendo state le opere abusive completate "al rustico" entro la data del 31 marzo 2003. Le opere, infatti, al momento del sequestro avvenuto alla data del 2 Agosto 2002 erano prive di tamponatura e non sono state successivamente ultimate.
Il Giudice ha ritenuto di condividere l'impostazione del Pubblico Ministero e, disapplicato l'atto amministrativo invocato dal Sig. AN, ha respinto l'istanza di quest'ultimo e accolto la richiesta del Pubblico Ministero stesso.
Ricorre il Sig. AN lamentando, con primo motivo, violazione di legge, posto che nell'ipotesi di opere edilizie non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali deve aversi riguardo alla data di questi ultimi e non al termine del 31 marzo fissato dalla legge, come desumibile dal tenore della L. n. 47 del 1985, art. 43, comma 5, ancora in vigore giusto il rinvio generale contenuto nella L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 28, e dalla sentenza n. 3593 del 2009 della Corte di Cassazione, Sezione Terza. Osserva il ricorrente che nel corso del precedente provvedimento del 4 Giugno 2008 di sospensione dell'ordine di demolizione, lo stesso Giudice aveva chiarito che le opere realizzate dal ricorrente sono state "edificate entro il termine del 31/03/2003".
Con secondo motivo lamenta violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 2, per avere il giudice revocato l'ordinanza di sospensione dell'ordine di demolizione emessa il 4 Giugno 2008 senza che ne sussistessero i presupposti.
OSSERVA IN DIRITTO
Ritiene la Corte che il primo motivo sia fondato e che il suo accoglimento assorba la questione, peraltro in sè infondata, proposta con il secondo motivo di ricorso.
Come ha fondatamente osservato il Sig. Procuratore Generale nelle sue conclusioni, il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che lo stato di avanzamento delle opere abusive non può essere valutato alla data del 31 Marzo 2003, posto che in data 2 agosto 2002, e dunque in momento anteriore allo spirare del termine previsto dalla legge, era intervenuto il sequestro dei manufatti che aveva impedito la prosecuzione delle attività di edificazione.
Una volta rilevato che le opere abusive sono state oggetto di condono in quanto ritenute conformi dall'ente territoriale alla disciplina urbanistica, il giudice avrebbe potuto disapplicare l'atto di sanatoria solo nel caso che tale conformità non sussista e, dunque, venga meno in via generale la possibilità stessa di ricondurre a legalità il permanere dell'edificio sul territorio. Qualora, invece, come nel caso di specie, egli condivida il giudizio dell'ente amministrativo circa la conformità delle opere agli strumenti urbanistici, non può disporre una demolizione che penalizzerebbe colui che, anche se non spontaneamente, ha interrotto le attività illecite e non portato a copertura l'edificio rispetto a chi quelle opere abbia potuto proseguire, così procedendo entro il 31 Marzo 2003 alla copertura e tamponatura dell'edificio e in tal modo aggravando l'offesa al bene protetto, e tuttavia avrebbe potuto, usufruire della sanatoria e conservare la disponibilità dell'immobile.
In altri termini, ritiene la Corte che in presenza di provvedimento di sequestro che anteriormente alla data del 31 Marzo 2003 abbia interrotto l'attività di edificazione il giudice non può non tenere conto della circostanza che le opere, per come progettate, sono state considerate conformi agli strumenti urbanistici e quindi oggetto di provvedimento di sanatoria.
L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame alla luce del principio di diritto qui affermato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2010