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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CU DA, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna alle autorità giudiziarie romene di DA CU in relazione al mandato di arresto europeo del 31 luglio 2025 per la esecuzione della pena di anni cinque e giorni venti di reclusione irrogatagli con sentenza del 13 febbraio 2025 del Tribunale di Onesti (divenuta esecutiva con sentenza del 17 giugno 2025 della Corte di appello di Bacau), in relazione ai reati di riciclaggio (artt. 334, comma 2, 41 comma 1, cod. pen. romeno); truffa e spendita di monete falsificate l/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 5896 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 11/02/2026 (artt. 46, comma 2, 313, 316, e 41, comma 1, cod. pen. romeno), reati commessi a Targu Ocna il 7 febbraio 2023. La Corte di appello ha denegato l'esecuzione in relazione al reato di guida senza patente per carenza del requisito della doppia punibilità trattandosi di fatto non costituente reato secondo la legge penale italiana e detraendo dalla pena da eseguire quella irrogata per detto reato. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CU DA, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 27, comma 3, Cost., 125, comma 3, 18-bis, commi 2 e 2-bis, I. n. 69 del 2005; artt. 2, comma 1, 13, comma 1, 42, comma 2. L. n. 354/1965 e art. 4, comma 2, Decisione quadro 2008/909 GAI. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, che si è limitata a prendere atto del mancato invio del certificato e del mancato consenso del Tribunale di Onesti alla esecuzione della pena in Italia, è carente di motivazione e in aperto contrasto con il radicamento in Italia della persona chiesta in consegna. La Corte di appello non ha valutato la possibilità di reinserimento sociale del ricorrente in Italia, dove è presente con la famiglia dall'anno 2017, finalità che è al centro della normativa penitenziaria attraverso le previsioni di cui all'art. 13, Ord. Pen. — che delinea i criteri per la personalizzazione del trattamento carcerario;
all'art. 1, comma 1, I. n. 354 del 1975 - che individua come finalità del trattamento il reinserimento sociale della persona condannato;
all'art. 42, comma 2 I. n. 354 cit. — che prescrive la maggiore vicinanza possibile alla dimora familiare dell'Istituto di destinazione della persona detenuta. Si tratta di disposizioni che, nel quadro delle finalità della cooperazione giudiziaria in materia penale individuate nella sentenza n. 227 del 2010 e nelle decisioni della Corte di Giustizia (in materia di radicamento), nonché dell'art. 4 della decisione quadro 2002/584 che ha stabilito quale motivo di rifiuto facoltativo, quello che la persona ricercata dimora o risiede nello Stato di esecuzione, il quale si impegna a eseguire la pena conformemente al suo diritto interno. Le ragioni poste a fondamento del rifiuto sono in evidente contrasto con le finalità individuate dall'art. 18-bis, comma 2-bis, I. n. 69 cit., in materia di rifiuto facoltativo della consegna che, in buona sostanza, sono poste nel nulla solo sulla base del rifiuto opposto dalla Stato che ha chiesto la consegna, rifiuto che si fonda, a ben vedere, sulla eccessiva clemenza del trattamento penitenziario che il ricorrente subirebbe in Italia in contrasto con la gravità dei fatti e alla circostanza che l'imputato si è sottratto all'esecuzione di provvedimenti cautelari in Romania, circostanze poste a fondamento della nota dell'autorità giudiziaria romena secondo la quale la esecuzione della pena in Italia, non aumenterebbe la possibilità di rinserimento sociale del suddetto CU DA. In subordine, il ricorrente ha chiesto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE e 19 pgf. 3 TUE, alla Corte di Giustizia affinché verifichi la conformità del diritto italiano a quello dell'Unione Europea nella parte in cui prevede, all'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005, che la Corte di appello « non possa rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, per quanto accertato dall'Autorità giudiziaria italiana, per il semplice dissenso espresso dallo Stato emittente a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, nella causa C-305/22». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di DA CU è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. La Corte di appello di Roma, richiamata la documentazione prodotta (il contratto di locazione;
il contratto di lavoro, risalenti all'anno 2017; varie buste paga dell'anno 2018; la carta di identità, rilasciatagli dal Comune di latina nell'anno 2022) nonché altra documentazione riguardante i familiari della persona chiesta in consegna, ha dato atto, ai sensi dell'art. 18-bis, I. n. 69 del 2005, del radicamento in Italia di CU DA, cittadino romeno, ai fini del rifiuto della consegna e della esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art. 18-bis, I. n. 69 del 2005. La Corte di appello, facendo applicazione dei principi dettati dalla sentenza della CGUE del 4 settembre 2025, con nota del 5 dicembre 2025, ha chiesto all'Autorità Giudiziaria romena il consenso alla esecuzione in Italia della pena di anni cinque e giorni venti di reclusione, previo invio del certificato previsto dall'art. 4 della decisione quadro n. 2008/909/GAI. Nella sentenza impugnata è riportata la risposta della Corte di appello di Bacau, secondo la quale il Tribunale emittente ha espresso il proprio disaccordo al riconoscimento della sentenza ed esecuzione, in Italia, della pena, e, quindi, ha rifiutato la emissione del certificato, tanto in ragione della intervenuta eliminazione della pena inflitta per il reato di guida senza patente. Soprattutto, il riconoscimento della sentenza e la sua esecuzione in Italia non aumenterebbero, secondo l'autorità giudiziaria romena, le possibilità di reinserimento sociale dello CU che aveva dimostrato, durante il dibattimento, disprezzo per i valori sociali tutelati dalla legge e resistenza agli sforzi di 3 reinserimento sottraendosi alla esecuzione del mandato di arresto preventivo del controllo giudiziario disposto con la sentenza del 27 maggio 2024, abbandonando il territorio della Romania e rifugiandosi in Italia, nonostante il divieto di oltrepassare il confine e in assenza di autorizzazione del giudice. La motivazione della sentenza impugnata, lungi dall'essere generica per carenza di motivazione, ha fatto coerente applicazione al caso concreto della regola di giudizio dettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 4 settembre 2025, C.305/22, che, nel prevedere la necessità del consenso dello Stato richiedente all'esecuzione all'estero della condanna, pur valorizzando la cooperazione tra Stati, ha chiaramente subordinato il potere di rifiuto della consegna ai fini della esecuzione della pena nel Paese del radicamento, al consenso dello Stato di emissione del mandato di arresto. La questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento al mandato cd. esecutivo, affermando la necessità del consenso dello Stato di emissione ai fini del rifiuto della consegna. Si è così stabilito che, per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2025, C305/22, la Corte di appello, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato alle esigenze di reinserimento sociale del condannato, trasfuso nell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, e di prendere in carico l'esecuzione della pena, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, che si esprime mediante la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal relativo certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della decisione quadro 2008/909/GAI, essendo, in mancanza, vincolata a disporre la consegna della persona richiesta (Sez. 6, n. 30618 del 08/09/2025, K., Rv. 288619 - 01). Si è ribadito, inoltre, che la corte di appello può rifiutare la consegna, dando esecuzione nello Stato alla sentenza straniera, solo dopo aver richiesto ed ottenuto il consenso espresso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, dovendo essere considerata come implicita conferma della richiesta in tal senso già formulata con l'emissione del mandato di arresto europeo, l'omessa positiva risposta alla richiesta di consenso precisando che l'autorità richiesta non ha il potere di sindacare la legittimità del rifiuto, espresso o implicito, manifestato dallo Stato richiedente (Sez. 6, n. 37387 del 14/11/2025, Afzaal, Rv. 288897 - 01). 3.La sentenza della Grande sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C.305/22 ha imposto una profonda revisione dei meccanismi del "microsistema" della consegna e costituisce un aspetto di rilievo nella gestione dei rapporti di cooperazione disciplinati dalla I. 22 aprile 2005, n. 69. 4 La sentenza in parola ha riscritto, infatti, i poteri della Corte di appello, in materia di mandato cd. esecutivo, ai fini del rifiuto di esecuzione del mandato di arresto e consegna all'autorità dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso poiché l'interesse punitivo di tale Stato - espresso, o anche solo implicito nella richiesta di consegna, come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità innanzi indicata - assume valore preponderante su quello correlato al perseguimento della finalità di reinserimento sociale e della finalità rieducativa della pena, sottinteso alla richiesta di esecuzione in Italia. Una soluzione di cui è già stato evidenziato che realizza un netto sbilanciamento a favore dell'interesse punitivo rispetto alle finalità di reinserimento sociale e alla tutela dei diritti del consegnando, finalità di reinserimento sociale che è - o, almeno, dovrebbe essere - elemento comune del patrimonio giuridico di tutti gli Stati membri sicché il reinserimento del condannato costituisce obiettivo perseguito nei singoli ordinamenti penitenziari nazionali che ne curano la realizzazione attraverso istituti giuridici diversi e che contemplano anche istituti assimilabili alle misure alternative alla detenzione dell'ordinamento italiano, istituti che frequentemente, in una chiave di punizione incentrata sul carcere, impattano sul giudizio di ineffettività della pena nell'ordinamento italiano. 4.Allo stato non sussistono le condizioni per promuovere, a fronte di una così recente analisi esperita nella sentenza interpretativa pronunciata in via pregiudiziale dalla Grande sezione della Corte di Giustizia, una rivisitazione della questione. La sentenza della Corte di Giustizia costituisce, infatti, il risultato dell'armonizzazione di una complessa disciplina ed ha esaminato i principi recati dall'art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584, e correlativo motivo di rifiuto - che implicano la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione che esista un legittimo interesse a che la pena venga eseguita nello Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo e che consente di tener conto dell'obiettivo di favorire il reinserimento sociale della persona richiesta dopo aver scontato la pena - e i principi recati dall'art. 3, par. 1 della decisione quadro 2008/909 che stabilisce le regole in forza delle quali lo Stato di esecuzione debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena irrogata da un organo giurisdizionale dello Stato di emissione. Secondo tali regole l'avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna e della pena irrogata è rimessa alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ed ha luogo con la trasmissione della sentenza e del certificato di cui è corredata (art. 4, par. 1) allo Stato di esecuzione, a condizione che la persona condannata si trovi in uno dei due Stati 5 La relazione tra le due decisioni quadro, come precisato nella sentenza, e la circostanza che sia stato emesso un mandato di arresto a fini esecutivi, testimoniano che lo Stato in questione privilegia la scelta di eseguire la pena sul suo territorio rispetto alla possibilità offerta dalla decisione quadro 2008/909 e, in tale contesto, la possibilità per lo Stato di esecuzione di derogare in via unilaterale al principio della esecuzione del mandato di arresto sulla base dell'art. 4, punto 6, senza rispettare le condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909, comprometterebbe l'efficacia del sistema di consegna stabilito dalla decisione quadro 2002/584: il che comporta che la presa in carico dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 passa necessariamente attraverso il consenso dello Stato di emissione, conformemente alla decisione quadro 2008/909. Una decisione subordinata a consultazioni obbligatorie tra l'autorità di emissione quella di esecuzione, ma che preclude la presa in carico dell'esecuzione della pena decisa unilateralmente da parte dello Stato di esecuzione per effetto del principio del riconoscimento reciproco che costituisce il principio fondante della materia. Premesso che la prerogativa dello Stato di emissione deve essere esercitata in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri in materia penale e tale da garantire che il funzionamento del mandato di arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati, nel caso in cui l'autorità dell'esecuzione del mandato di arresto opponga un rifiuto di consegna sulla base dell'art. 4, punto 6, l'autorità emittente può rifiutare la trasmissione della sentenza di condanna se ritiene, sulla base di circostanze oggettive, che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un'esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all'obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà personale alla quale quest'ultima è stata condannata, nonché sulla base di considerazioni relative alla politica penale propria dello Stato di emissione. 5.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. 69 del 2005.
P.Q.M.
6 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il g. 11 febbraio 2026
udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna alle autorità giudiziarie romene di DA CU in relazione al mandato di arresto europeo del 31 luglio 2025 per la esecuzione della pena di anni cinque e giorni venti di reclusione irrogatagli con sentenza del 13 febbraio 2025 del Tribunale di Onesti (divenuta esecutiva con sentenza del 17 giugno 2025 della Corte di appello di Bacau), in relazione ai reati di riciclaggio (artt. 334, comma 2, 41 comma 1, cod. pen. romeno); truffa e spendita di monete falsificate l/ Penale Sent. Sez. 6 Num. 5896 Anno 2026 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 11/02/2026 (artt. 46, comma 2, 313, 316, e 41, comma 1, cod. pen. romeno), reati commessi a Targu Ocna il 7 febbraio 2023. La Corte di appello ha denegato l'esecuzione in relazione al reato di guida senza patente per carenza del requisito della doppia punibilità trattandosi di fatto non costituente reato secondo la legge penale italiana e detraendo dalla pena da eseguire quella irrogata per detto reato. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CU DA, denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 27, comma 3, Cost., 125, comma 3, 18-bis, commi 2 e 2-bis, I. n. 69 del 2005; artt. 2, comma 1, 13, comma 1, 42, comma 2. L. n. 354/1965 e art. 4, comma 2, Decisione quadro 2008/909 GAI. Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, che si è limitata a prendere atto del mancato invio del certificato e del mancato consenso del Tribunale di Onesti alla esecuzione della pena in Italia, è carente di motivazione e in aperto contrasto con il radicamento in Italia della persona chiesta in consegna. La Corte di appello non ha valutato la possibilità di reinserimento sociale del ricorrente in Italia, dove è presente con la famiglia dall'anno 2017, finalità che è al centro della normativa penitenziaria attraverso le previsioni di cui all'art. 13, Ord. Pen. — che delinea i criteri per la personalizzazione del trattamento carcerario;
all'art. 1, comma 1, I. n. 354 del 1975 - che individua come finalità del trattamento il reinserimento sociale della persona condannato;
all'art. 42, comma 2 I. n. 354 cit. — che prescrive la maggiore vicinanza possibile alla dimora familiare dell'Istituto di destinazione della persona detenuta. Si tratta di disposizioni che, nel quadro delle finalità della cooperazione giudiziaria in materia penale individuate nella sentenza n. 227 del 2010 e nelle decisioni della Corte di Giustizia (in materia di radicamento), nonché dell'art. 4 della decisione quadro 2002/584 che ha stabilito quale motivo di rifiuto facoltativo, quello che la persona ricercata dimora o risiede nello Stato di esecuzione, il quale si impegna a eseguire la pena conformemente al suo diritto interno. Le ragioni poste a fondamento del rifiuto sono in evidente contrasto con le finalità individuate dall'art. 18-bis, comma 2-bis, I. n. 69 cit., in materia di rifiuto facoltativo della consegna che, in buona sostanza, sono poste nel nulla solo sulla base del rifiuto opposto dalla Stato che ha chiesto la consegna, rifiuto che si fonda, a ben vedere, sulla eccessiva clemenza del trattamento penitenziario che il ricorrente subirebbe in Italia in contrasto con la gravità dei fatti e alla circostanza che l'imputato si è sottratto all'esecuzione di provvedimenti cautelari in Romania, circostanze poste a fondamento della nota dell'autorità giudiziaria romena secondo la quale la esecuzione della pena in Italia, non aumenterebbe la possibilità di rinserimento sociale del suddetto CU DA. In subordine, il ricorrente ha chiesto il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 TFUE e 19 pgf. 3 TUE, alla Corte di Giustizia affinché verifichi la conformità del diritto italiano a quello dell'Unione Europea nella parte in cui prevede, all'art. 18-bis, comma 2, I. n. 69 del 2005, che la Corte di appello « non possa rifiutare la consegna del cittadino italiano o di persona o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, per quanto accertato dall'Autorità giudiziaria italiana, per il semplice dissenso espresso dallo Stato emittente a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, nella causa C-305/22». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di DA CU è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. La Corte di appello di Roma, richiamata la documentazione prodotta (il contratto di locazione;
il contratto di lavoro, risalenti all'anno 2017; varie buste paga dell'anno 2018; la carta di identità, rilasciatagli dal Comune di latina nell'anno 2022) nonché altra documentazione riguardante i familiari della persona chiesta in consegna, ha dato atto, ai sensi dell'art. 18-bis, I. n. 69 del 2005, del radicamento in Italia di CU DA, cittadino romeno, ai fini del rifiuto della consegna e della esecuzione della pena in Italia ai sensi dell'art. 18-bis, I. n. 69 del 2005. La Corte di appello, facendo applicazione dei principi dettati dalla sentenza della CGUE del 4 settembre 2025, con nota del 5 dicembre 2025, ha chiesto all'Autorità Giudiziaria romena il consenso alla esecuzione in Italia della pena di anni cinque e giorni venti di reclusione, previo invio del certificato previsto dall'art. 4 della decisione quadro n. 2008/909/GAI. Nella sentenza impugnata è riportata la risposta della Corte di appello di Bacau, secondo la quale il Tribunale emittente ha espresso il proprio disaccordo al riconoscimento della sentenza ed esecuzione, in Italia, della pena, e, quindi, ha rifiutato la emissione del certificato, tanto in ragione della intervenuta eliminazione della pena inflitta per il reato di guida senza patente. Soprattutto, il riconoscimento della sentenza e la sua esecuzione in Italia non aumenterebbero, secondo l'autorità giudiziaria romena, le possibilità di reinserimento sociale dello CU che aveva dimostrato, durante il dibattimento, disprezzo per i valori sociali tutelati dalla legge e resistenza agli sforzi di 3 reinserimento sottraendosi alla esecuzione del mandato di arresto preventivo del controllo giudiziario disposto con la sentenza del 27 maggio 2024, abbandonando il territorio della Romania e rifugiandosi in Italia, nonostante il divieto di oltrepassare il confine e in assenza di autorizzazione del giudice. La motivazione della sentenza impugnata, lungi dall'essere generica per carenza di motivazione, ha fatto coerente applicazione al caso concreto della regola di giudizio dettata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 4 settembre 2025, C.305/22, che, nel prevedere la necessità del consenso dello Stato richiedente all'esecuzione all'estero della condanna, pur valorizzando la cooperazione tra Stati, ha chiaramente subordinato il potere di rifiuto della consegna ai fini della esecuzione della pena nel Paese del radicamento, al consenso dello Stato di emissione del mandato di arresto. La questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento al mandato cd. esecutivo, affermando la necessità del consenso dello Stato di emissione ai fini del rifiuto della consegna. Si è così stabilito che, per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 settembre 2025, C305/22, la Corte di appello, prima di opporre il motivo di rifiuto facoltativo della consegna correlato alle esigenze di reinserimento sociale del condannato, trasfuso nell'art. 18-bis legge 22 aprile 2005, n. 69, e di prendere in carico l'esecuzione della pena, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, che si esprime mediante la trasmissione della sentenza di condanna corredata dal relativo certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della decisione quadro 2008/909/GAI, essendo, in mancanza, vincolata a disporre la consegna della persona richiesta (Sez. 6, n. 30618 del 08/09/2025, K., Rv. 288619 - 01). Si è ribadito, inoltre, che la corte di appello può rifiutare la consegna, dando esecuzione nello Stato alla sentenza straniera, solo dopo aver richiesto ed ottenuto il consenso espresso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato, dovendo essere considerata come implicita conferma della richiesta in tal senso già formulata con l'emissione del mandato di arresto europeo, l'omessa positiva risposta alla richiesta di consenso precisando che l'autorità richiesta non ha il potere di sindacare la legittimità del rifiuto, espresso o implicito, manifestato dallo Stato richiedente (Sez. 6, n. 37387 del 14/11/2025, Afzaal, Rv. 288897 - 01). 3.La sentenza della Grande sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C.305/22 ha imposto una profonda revisione dei meccanismi del "microsistema" della consegna e costituisce un aspetto di rilievo nella gestione dei rapporti di cooperazione disciplinati dalla I. 22 aprile 2005, n. 69. 4 La sentenza in parola ha riscritto, infatti, i poteri della Corte di appello, in materia di mandato cd. esecutivo, ai fini del rifiuto di esecuzione del mandato di arresto e consegna all'autorità dello Stato sul cui territorio il reato è stato commesso poiché l'interesse punitivo di tale Stato - espresso, o anche solo implicito nella richiesta di consegna, come evidenziato nella giurisprudenza di legittimità innanzi indicata - assume valore preponderante su quello correlato al perseguimento della finalità di reinserimento sociale e della finalità rieducativa della pena, sottinteso alla richiesta di esecuzione in Italia. Una soluzione di cui è già stato evidenziato che realizza un netto sbilanciamento a favore dell'interesse punitivo rispetto alle finalità di reinserimento sociale e alla tutela dei diritti del consegnando, finalità di reinserimento sociale che è - o, almeno, dovrebbe essere - elemento comune del patrimonio giuridico di tutti gli Stati membri sicché il reinserimento del condannato costituisce obiettivo perseguito nei singoli ordinamenti penitenziari nazionali che ne curano la realizzazione attraverso istituti giuridici diversi e che contemplano anche istituti assimilabili alle misure alternative alla detenzione dell'ordinamento italiano, istituti che frequentemente, in una chiave di punizione incentrata sul carcere, impattano sul giudizio di ineffettività della pena nell'ordinamento italiano. 4.Allo stato non sussistono le condizioni per promuovere, a fronte di una così recente analisi esperita nella sentenza interpretativa pronunciata in via pregiudiziale dalla Grande sezione della Corte di Giustizia, una rivisitazione della questione. La sentenza della Corte di Giustizia costituisce, infatti, il risultato dell'armonizzazione di una complessa disciplina ed ha esaminato i principi recati dall'art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584, e correlativo motivo di rifiuto - che implicano la valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione che esista un legittimo interesse a che la pena venga eseguita nello Stato di esecuzione del mandato di arresto europeo e che consente di tener conto dell'obiettivo di favorire il reinserimento sociale della persona richiesta dopo aver scontato la pena - e i principi recati dall'art. 3, par. 1 della decisione quadro 2008/909 che stabilisce le regole in forza delle quali lo Stato di esecuzione debba riconoscere una sentenza ed eseguire la pena irrogata da un organo giurisdizionale dello Stato di emissione. Secondo tali regole l'avvio della procedura di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna e della pena irrogata è rimessa alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione ed ha luogo con la trasmissione della sentenza e del certificato di cui è corredata (art. 4, par. 1) allo Stato di esecuzione, a condizione che la persona condannata si trovi in uno dei due Stati 5 La relazione tra le due decisioni quadro, come precisato nella sentenza, e la circostanza che sia stato emesso un mandato di arresto a fini esecutivi, testimoniano che lo Stato in questione privilegia la scelta di eseguire la pena sul suo territorio rispetto alla possibilità offerta dalla decisione quadro 2008/909 e, in tale contesto, la possibilità per lo Stato di esecuzione di derogare in via unilaterale al principio della esecuzione del mandato di arresto sulla base dell'art. 4, punto 6, senza rispettare le condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909, comprometterebbe l'efficacia del sistema di consegna stabilito dalla decisione quadro 2002/584: il che comporta che la presa in carico dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 passa necessariamente attraverso il consenso dello Stato di emissione, conformemente alla decisione quadro 2008/909. Una decisione subordinata a consultazioni obbligatorie tra l'autorità di emissione quella di esecuzione, ma che preclude la presa in carico dell'esecuzione della pena decisa unilateralmente da parte dello Stato di esecuzione per effetto del principio del riconoscimento reciproco che costituisce il principio fondante della materia. Premesso che la prerogativa dello Stato di emissione deve essere esercitata in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri in materia penale e tale da garantire che il funzionamento del mandato di arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati, nel caso in cui l'autorità dell'esecuzione del mandato di arresto opponga un rifiuto di consegna sulla base dell'art. 4, punto 6, l'autorità emittente può rifiutare la trasmissione della sentenza di condanna se ritiene, sulla base di circostanze oggettive, che la pena non sarà effettivamente eseguita nello Stato di esecuzione o che un'esecuzione di tale pena in tale Stato non contribuirà all'obiettivo di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena privativa della libertà personale alla quale quest'ultima è stata condannata, nonché sulla base di considerazioni relative alla politica penale propria dello Stato di emissione. 5.Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria è delegata agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. 69 del 2005.
P.Q.M.
6 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il g. 11 febbraio 2026