Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/12/2025, n. 38971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38971 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
LA TI EN ER AR RU
MA ER AR
IL RI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da: AM ID nato il [...]
38971-25
Sent. n. sez. 801/2025 UP - 23/09/2025 R.G.N. 15841/2025
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MA ER AR;
lette le conclusioni del P.G., in persona della sostituta SABRINA PASSAFIUME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari con la quale HI UH è stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 612 bis, 624 bis (così riqualificata l'originaria contestazione di cui all'art. 628 cod. pen.), 582 e 614 cod. pen. commessi ai danni della sua ex convivente, riuniti sotto il vincolo della continuazione e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oltre che della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 612, 00 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. Era stata dedotta la inidoneità della condotta complessivamente considerata a configurare il reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. Secondo la difesa difettava il dolo;
la stessa persona offesa aveva affermato di provare sentimenti contrastanti nei confronti del ricorrente (amore, paura, voglia di punire l'ex compagno) e il comportamento tenuto dalla donna era incompatibile con il grave e perdurante stato di ansia e di timore, tanto che costei non esitava a recarsi a casa del HI con l'intento di affrontarlo fisicamente. Continuava, tuttavia, a intrattenere con l'imputato una relazione fino a febbraio 2023 come risultava dalla messaggistica depositata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione poiché la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. valorizzando solo uno dei tanti sentimenti contrastanti riferiti dalla persona offesa nel corso del suo esame, senza esplicitare da quali elementi emersi in dibattimento avesse tratto detto convincimento e senza tener conto dei messaggi scambiati tra la persona offesa e il ricorrente fino a febbraio 2023 come pure il riavvicinamento tra i due, logicamente incompartibile con lo stato d'ansia e la paura per la propria incolumità richiesto dalla norma.
2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla dedotta insussistenza del reato di cui all'art. 614 cod. pen. La stessa persona offesa ha riferito che la convivenza aveva subito alterne vicende: più volte l'uomo era stato allontanato da casa e altrettante volte, invitato a tornare, anche dopo la presentazione delle denuncie. Il tema è che la casa dove i due coabitavano era sicuramente nella disponibilità e nel possesso dell'imputato per concessione e volontà della stessa persona offesa. Dunque, non può dirsi raggiunta la prova della
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titolarità in capo alla persona offesa di un vero e proprio ius excludendi richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.
2.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione con riferimento alle doglianze espresse quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. non essendo stata dimostrata l'altruità della cosa. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il telefono cellulare oggetto del furto era di proprietà dell'imputato ed era stato ceduto alla compagna in ragione della loro relazione. Il testimone ha riferito che nell'immediatezza dei fatti il ricorrente ha rivendicato la proprietà del telefono. Un simile comportamento avrebbe potuto, al più, configurare il reato di cui all'art. 393 cod. pen.
3. Il P.G. in persona della sostituta IN Passafiume, ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto in parte meramente reiterativo delle censure mosse con l'atto di appello alle quali la Corte territoriale ha offerto esauriente risposta e, comunque, in gran parte versato in fatto e, comunque, generico.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale cumulativamente si deducono la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, mette in discussione la sussistenza del dolo e la stessa credibilità della persona offesa, i cui sentimenti, a dire del ricorrente, erano contrastanti. Occorre ribadire che per costante giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di ressponsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve essere in tal caso più penetrante rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). E' stato ulteriormente precisato che l'attendibilità della persona offesa del reato, è questione in fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni o abbia fatto riferimento a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (es cfr. tra le altre, Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). E laddove siano presenti
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dati di convalida esterna, questi ultimi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnioso del dichiarante, non dovendo essi risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni singolo frammento del racconto (sez.5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312). Il ricorso, connotato da patente genericità, non si confronta con le sentenze conformi e, in specie, con la sentenza di primo grado che ha ricostruito analiticamente tutte le vicende processuali, le condotte vessatorie, le minacce anche di morte proferite nei confronti della persona offesa, mosse da una forte gelosia nella quale non erano mancati atti di violenza (v. pag. 4 della sentenza di primo grado) e di pervasivo controllo. Il ricorso non si confronta con la compiuta disamina operata dai giudici di merito delle dichiarazioni della persona offesa che non negava anche i momenti di apparente riavvicinamento tra i due, che si risolvevano, tuttavia, in fallimenti a causa dei comportamenti tenuti dal ricorrente, né con le testimonianze compendiate nella sentenza di primo grado ivi compresi i militari dell'arma che avevano raccolto la prima denuncia e il referto medico della donna e che avevano, tra l'altro, acquisito le riprese delle telecamere dalle quali si constatava uno dei tanti episodi aggressivi tenuti dal ricorrente nei confronti della ormai ex compagna. Né infine il ricorso si confronta con la documentazione passata in rassegna dai giudici di merito tra cui i referti medici che attestano lesioni quali "trauma facciale e mammella dx da riferita aggressione"; le copie delle chat con tale IO in cui il ricorrente era riuscito ad inserirsi verosimilmente facendo abusivamente accesso al profilo della ex compagna.
3. Con motivazione che non rimane in alcun modo intaccata dai motivi di ricorso è stato ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 612 bis cod. pen. ritenendo, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo, che non è dirimente la circostanza che talvolta, anche successivamente ai fatti, la persona offesa abbia talvolta rivisto il ricorrente mandandogli dei messaggi contraddittori argomentando che nell'ambito di una relazione sentimentale ben può ritenersi comprensibile un eventuale riavvicinamento non potendosi per ciò solo escludere che le ingiurie e le minacce e gli atti persecutori realizzati, di intensità tale da ingenerare nella vittima un fondato timore per la propria incolumità, abbiano rilevanza penale» (pag. 4 della sentenza impugnata). La sentenza impugnata, ben lungi dal fermarsi alle ingiurie e minacce che come affermato dal ricorrente possono avere rilevanza penale senza configurare il reato contestato ha passato in rassegna non solo dette condotte ma le lesioni, i pedinamenti, i tentativi di avvicinare o importunare la donna, l'interferenza nella sua vita, condotte legate alla serialità e dalla ritenuta oggettiva manifestazione persecutoria e come tale idonee a
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configurare il reato contestato e ciò tanto sotto il profilo oggettivo quanto soggettivo.
4. Parimenti inammissibile il terzo motivo con cui si assume l'insussistenza del reato di violazione di domicilio sul presupposto che la Corte territoriale non avrebbe preso in esame quanto affermato dalla stessa persona offesa, ossia che la loro convivenza era "a intermittenza" e che, dunque, la presenza in casa del ricorrente nell'episodio in contestazione sarebbe stata legittima stante l'insussistenza dello ius excludendi in capo alla persona offesa. E' principio consolidato quello secondo cui a questa Corte rimane preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...]; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, [...]; nonché Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...]). Del pari non è sindacabile in questa sede, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, [...]; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, [...]). A pag. 3 della sentenza impugnata la Corte territoriale, con motivazione che non presenta criticità ha argomentato che «le deduzioni difensive non appaiono dirimenti essendo emerso come l'imputato si sia introdotto da una finestra nell'appartamento della persona offesa, nascondendosi sotto il letto Il UH non avrebbe quindi avuto bisogno di introdursi abusivamente, se come affermato dalla difesa, l'alloggio fosse stato anche nella sua disponibilità».
5. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo di appello con cui si contesta la qualificazione del reato (originariamente contestato come rapina) di cui all'art. 624 bis cod. pen. non essendo stata dimostrata l'altruità del telefonino che, in tesi difensiva, pur essendo rimasto nella disponibilità della persona offesa, era di proprietà dell'imputato e le era stato ceduto in ragione della loro convivenza. L'argomento difensivo non si confronta con l'ampia motivazione del primo giudice (pag. 11 della sentenza di primo grado), fatta propria dalla Corte territoriale che ha, tra l'altro (pag. 4 della sentenza impugnata) evidenziato come l'affermazione secondo cui il bene, sottrattto con destrezza come riferito non solo dalla persona offesa ma anche dal teste presente, sarebbe stato di proprietà dell'imputato e non della donna rimasta del tutto priva di qualsiasi elemento in tal
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senso. Motivo per il quale è stata rigettata la richiesta di riqualificare la condotta nella fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 23 settembre 2025
La Consigliera est.
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CANCELLERIA
-3 DIC. 2025
Il Funziona
Giudiziario
Dr. Gianfranes Catenazzo
La Presidente
NA RA RAe
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