Sentenza 17 maggio 2001
Massime • 4
Il ricorso per cassazione, proposto sulla base della denuncia di un errore in cui sarebbe incorso il giudice del gravame di merito per avere ignorato il contenuto di un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, è inammissibile, non corrispondendo un errore di tal genere ad alcuno dei motivi per i quali l'art.360 cod. proc. civ. consenta tale tipo d'impugnazione; peraltro, detto errore può essere eventualmente dedotto a fondamento del diverso rimedio previsto dall'art.395 cod. proc. civ..
I postumi permanenti di modesta entità (cosiddetta micropermanente) hanno rilevanza non già come menomata capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, ma come menomazione della salute psico - fisica della persona in sè e per sè considerata, rientrante nel concetto di danno biologico.
La normativa dell'art. 936 cod. civ. postula che autore delle opere realizzate su suolo altrui sia un terzo e, pertanto, non potendo qualificarsi come tale il titolare di qualsiasi diritto, di natura reale od obbligatoria avente ad oggetto il fondo su cui l'opera sia stata eseguita, la normativa suddetta non si applica quando l'autore delle opere sia detentore dell'immobile per essere questi assegnatario o parte di un contratto preliminare di vendita concluso con il proprietario del bene. Conseguentemente non deroga al principio secondo cui il proprietario dell'immobile acquista anche la proprietà delle cose che vi vengano incorporate,il fatto che responsabili di tale incorporazione siano stati i detentori dell'immobile medesimo (Nella specie, la S.C., enunciando il detto principio, ha ritenuto il proprietario dell'edificio responsabile del danno prodotto dal crollo di un cancello automatico,fatto istallare dagli assegnatari di porzioni di esso per essere stati immessi gli stessi nel possesso del bene a seguito di contratto preliminare di vendita).
Il litisconsorzio necessario di carattere sostanziale tra più parti non richiede l'integrazione del contraddittorio nella fase di impugnazione quando, per la formazione del giudicato interno, è rimasta accertata l'estraneità della parte, nei cui confronti non è stato notificato l'atto di impugnazione, rispetto all'obbligazione risarcitoria su cui ancora si controverte.
Commentario • 1
- 1. Danno non patrimoniale, danno morale, risarcimento, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6758 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA IMPRESA COSTRUZIONI SPA, con sede in Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. AN DO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO COCHETTI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati ARTURO BRAGA, CARLO BRAGA, giusta delega atti;
- ricorrente -
contro
FLLI TU SDF, LL NC, AN LI, LL ND;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 21315/98 proposto da:
LL NC e AN LI NQ GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTÀ SUL MINORE ND LL (ORA MAGGIORENNE) nonché LL ND IN PROPRIO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato GUSTAVO ORLANDO ZON, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
GA IMPRESA COSTRUZIONI SPA, FLLI TU SDF;
- intimati -
avverso la sentenza n. 274/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione Seconda Civile, emessa il 04/02/98 e depositata il 12/05/98 (R.G. 138/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Antonio COCHETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del IV motivo del ricorso principale ed il 1 motivo del ricorso incidentale ed il rigetto degli altri motivi di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 28.4.1985 il minore UL EA, nell'atto di aprire il cancello metallico scorrevole di chiusura dell'autorimessa di un edificio, rimase tra volto dalla caduta del cancello, fuoriuscito dalla guida di scorrimento per mancato funzionamento dell'apposito fermo, e riportò lesioni personali con postumi. Con citazione del 5.3.1987 i coniugi UL CO e NO IC, esercenti la potestà sul minore, convennero dinanzi al Tribunale di Brescia il condominio dell'edificio e la TT VE, che aveva fabbricato il cancello, per esserne risarciti. Il condominio negò di essere legittimato a contraddire, opponendo d'essersi costituito dopo il fatto, essendo la spa DO, costruttrice dell'edificio, rimasta esclusiva proprietaria dello stesso anche dopo l'infortunio. La TT VE oppose d'essersi limitata a fabbricare il cancello senza provvedere alla sua installazione e ne attribuì la caduta ad un errore dell'installatore. Gli attori chiamarono in causa la s.p.a. DO, che negò d'essere stata a conoscenza della avvenuta installazione del cancello ed affermò che questa era avvenuta ad iniziativa degli assegnatari ("rectius" promissari acquirenti) degli appartamenti.
Con sentenza del 27.12.1993 il Tribunale, ritenuto il difetto di legittimazione passiva del condominio, condannò la TT VE e la s.p.a. DO al risarcimento, in favore del minore, del solo danno biologico. Su appelli della TT VE e della società DO e la Corte di Brescia, con sentenza del 12.5.1998, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda proposta nei confronti della TT VE ed ha confermato nel resto al sentenza impugnata, osservando:
1) che, ai sensi dell'art. 2053 c.c., la DO doveva ritenersi responsabile dell'infortunio causato dalla rovina del cancello, perché questo, sebbene installato ad iniziativa degli assegnatari, era rimasto conglobato per accessione nell'edificio, di cui la società era ancora proprietaria al momento dell'infortunio;
2) che la TT VE non poteva, invece, ritenersi responsabile dell'accaduto, non avendo curato la materiale installazione del cancello. Ricorre la società DO con quattro motivi, illustrati anche da memoria. Resistono i coniugi UL-Tarantini, nonche UL EA (ormai maggiorenne) in proprio e propongono ricorso incidentale affidato a due motivi. La TT VE non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente disposta la riunione dei ricorsi.
Col primo motivo la ricorrente principale DO denuncia violazione dell'art. 331 c.p.c. Deduce che il contraddittorio processuale in grado di appello non è stato integrato nei confronti del condominio, che aveva partecipato al giudizio di primo grado, e sostiene che, di conseguenza, l'intero giudizio di secondo grado e la relativa sentenza dovrebbero ritenersi affetti da insanabile nullità. La censura non ha fondamento. Il Tribunale ha escluso che il condominio fosse responsabile dell'infortunio occorso al minore UL perché al momento del sinistro non era ancora costituito. Questa pronunzia non è stata assoggettata ad impugnazione ed è, pertanto trascorsa in giudicato, il che ha precluso la partecipazione del condominio al giudizio di appello svoltosi tra le altre parti (Cass. 20.12.1997 n. 12913). Col secondo motivo la ricorrente principale denunzia violazione degli artt. 952 e 936 c.c., 99, 112 e 115 C.P.C. Lamenta che le sia stato attribuito l'acquisto per accessione della proprietà del cancello, quantunque questo non fosse stato installato su una parte del suo edificio, bensì su un'area di esclusiva proprietà comunale, gravata, da servitù di uso pubblico. La doglianza è inammissibile, perché risulta prospettata dalla ricorrente (che con l'atto di appello si era limitata a sostenere, peraltro erroneamente, che la sua proprietà, rivestendo natura superficiaria, in quanto insistente su suolo comunale, era insuscettibile di incrementi per accessione) per la prima volta nella presente sede e comporta accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.
Con altra censura contenuta nello stesso motivo la DO osserva che al momento dell'infortunio, l'intero edificio, in forza di contratti preliminari, era già in possesso degli "assegnatari", a cura dei quali il cancello era stato installato. Lamenta, quindi, che la Corte di merito abbia ritenuto applicabile nel caso in esame l'art. 936 c.c. ed abbia, quindi, affermato che il cancello era rimasto incorporato nell'edificio in virtù di accessione, quantunque gli "assegnatari" in quanto possessori titolati dell'edificio, non potessero considerarsi terzi, onde non avrebbe potuto ritenersi realizzata la fattispecie acquisitiva prevista dall'art. 936. La doglianza è priva di fondamento. Quand'anche gli "assegnatari" (in consonanza col principio, affermato da Cass. 21.7.1971 n. 2377, per cui "non è terzo il detentore della cosa, il quale ne abbia avuto il possesso in base ad un contratto preliminare di vendita") si fosse voluta negare la qualità di terzi, ciò non avrebbe influito minimamente sull'acquisto per accessione della proprietà del cancello da parte della proprietaria dell'edificio DO (tale rimasta anche dopo le "assegnazioni"), rilevando detta denegata qualità esclusivamente sul piano della regolamentazione del rapporto obbligatorio tra la proprietaria e gli "assegnatari", secondo le diverse previsioni (rimozione dell'opera a cura del terzo o pagamento al terzo di una indennità) dell'art. 936 c.c., senza deroga al principio per cui il proprietario dell'immobile acquista anche la proprietà delle cose che vi vengano incorporate.
Col terzo motivo la ricorrente principale denunzia violazione degli artt. 2053, 2050, 2048, 2047, 2043 c.c., 99, 112 e 115 c.p.c. nonché vizi di motivazione. Sostiene che gli "assegnatari" degli appartamenti, in quanto possessori e, quindi, custodi dell'immobile, avrebbero dovuto, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ritenersi responsabili dei danni prodotti dal cancello e cioè da una delle cose pertinenti alla loro custodia. La doglianza non ha fondamento. L'art. 2053 c.c. (applicato nella specie dalla Corte di merito) integra una ipotesi particolare di danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con la conseguenza che, per il principio di specialità,
il suo configurarsi impedisce l'applicazione di quest'ultima disposizione (Cass.
8.9.1998 n. 8876). Non a torto, quindi, la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile nella specie l'art. 2051 c.c. ed ha attribuito la responsabilità esclusiva dell'infortunio alla spa DO, quale proprietaria dell'edificio e, per accessione, anche del cancello.
Col quarto motivo del ricorso principale e col primo motivo del ricorso incidentale la spa DO ed i coniugi UL, nonché UL EA, denunziano violazione degli artt. 2043, 2055, 2059, 2050, 2048, 2047 c.c., 115 c.p.c., nonché vizi di motivazione. Sostengono che l'infortunio si verificò perché il cancello era stato malamente installato dalla TT VE, che lo aveva costruito, e lamentano che la Corte di merito abbia immotivatamente escluso che la VE avesse curato anche la installazione del cancello, quantunque ciò risultasse provato da documentazione acquisita agli atti del processo ed, in particolare, da una proposta scritta con cui la VE si era dichiarata disposta non soltanto a fornire il cancello, ma anche ad installarlo. Le doglianze sono inammissibili. La Corte di merito ha ritenuto che la prestazione della TT VE fosse rimasta limitata alla costruzione del cancello ed ha esaurientemente motivato il proprio convincimento, osservando che nella relativa fattura era stato precisato che il prezzo dell'opera non comprendeva il compenso per la sua installazione. L'addebito che i ricorrenti muovono alla Corte bresciana, d'aver trascurato di considerare la proposta VE, si risolve nella denunzia di un errore in cui il giudice del gravame di merito sarebbe incorso per aver ignorato il contenuto del documento da essi menzionato. Un errore di tal genere non corrisponde, tuttavia, ad alcuno dei motivi per i quali l'art. 360 c.p.c. consente il ricorso per cassazione, ma avrebbe potuto essere eventualmente dedotto a fondamento del diverso rimedio previsto dall'art. 395 c.p.c. Col secondo motivo della loro impugnazione i ricorrenti incidentali denunziano violazione degli artt. 2056, 1223, 1226 c.c., 115 c.p.c., nonché vizi di motivazione. Lamentano che la Corte territoriale abbia ritenuto che il UL EA avesse subito, in conseguenza delle lesioni, soltanto un danno biologico e non anche un danno patrimoniale. La doglianza non ha fondamento, giacché la Corte distrettuale si è al riguardo uniformata al consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. 20.7.1993 n. 8066; Cass. 21.1.1995 n. 699;
Cass.
4.3.1995 n. 2515; Cass. 15.10.1997 n. 10114), 5econdu cui i postumi di lieve entità, quali appunto quelli riportati dal UL EA (che, corrispondendo ad una percentuale di invalidità del 10%, sono stati correttamente riferiti dalla Corte di Brescia alla ipotesi della c.d. "micropermanente") hanno rilievo non già sotto il profilo della diminuita capacità di guadagno, bensì sotto quello della menomazione della salute psicofisica della persona in sè considerata, rientrante nel concetto di danno biologico. Entrambi i ricorsi vanno, dunque, rigettati. Stimasi di compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2001