Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6758
CASS
Sentenza 17 maggio 2001

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Il ricorso per cassazione, proposto sulla base della denuncia di un errore in cui sarebbe incorso il giudice del gravame di merito per avere ignorato il contenuto di un documento acquisito agli atti del processo e menzionato dalle parti, è inammissibile, non corrispondendo un errore di tal genere ad alcuno dei motivi per i quali l'art.360 cod. proc. civ. consenta tale tipo d'impugnazione; peraltro, detto errore può essere eventualmente dedotto a fondamento del diverso rimedio previsto dall'art.395 cod. proc. civ..

I postumi permanenti di modesta entità (cosiddetta micropermanente) hanno rilevanza non già come menomata capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, ma come menomazione della salute psico - fisica della persona in sè e per sè considerata, rientrante nel concetto di danno biologico.

La normativa dell'art. 936 cod. civ. postula che autore delle opere realizzate su suolo altrui sia un terzo e, pertanto, non potendo qualificarsi come tale il titolare di qualsiasi diritto, di natura reale od obbligatoria avente ad oggetto il fondo su cui l'opera sia stata eseguita, la normativa suddetta non si applica quando l'autore delle opere sia detentore dell'immobile per essere questi assegnatario o parte di un contratto preliminare di vendita concluso con il proprietario del bene. Conseguentemente non deroga al principio secondo cui il proprietario dell'immobile acquista anche la proprietà delle cose che vi vengano incorporate,il fatto che responsabili di tale incorporazione siano stati i detentori dell'immobile medesimo (Nella specie, la S.C., enunciando il detto principio, ha ritenuto il proprietario dell'edificio responsabile del danno prodotto dal crollo di un cancello automatico,fatto istallare dagli assegnatari di porzioni di esso per essere stati immessi gli stessi nel possesso del bene a seguito di contratto preliminare di vendita).

Il litisconsorzio necessario di carattere sostanziale tra più parti non richiede l'integrazione del contraddittorio nella fase di impugnazione quando, per la formazione del giudicato interno, è rimasta accertata l'estraneità della parte, nei cui confronti non è stato notificato l'atto di impugnazione, rispetto all'obbligazione risarcitoria su cui ancora si controverte.

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  • 1Danno non patrimoniale, danno morale, risarcimento, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/05/2001, n. 6758
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6758
Data del deposito : 17 maggio 2001

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