Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
Nel caso in cui all'imputato sia stato contestato il ruolo di esecutore materiale di un fatto delittuoso ed il giudice lo abbia ritenuto responsabile a titolo di concorso morale, occorre verificare se vi sia stato mutamento della contestazione in relazione al caso concreto, valutando se il capo di imputazione della sentenza di condanna si ponga in rapporto di continenza, od invece di eterogeneità, con la specifica condotta originariamente contestata. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che la condotta di concorso morale attribuita nella sentenza di condanna ad un imputato di omicidio volontario, consistente nella partecipazione a riunioni preparatorie alla commissione di un omicidio, fosse eterogenea rispetto al fatto originariamente contestato nel capo di accusa, indicato nella condotta esecutiva dell'omicidio con esplosione di due colpi di pistola contro la vittima, con conseguente mutazione del fatto e pregiudizio ai diritti della difesa, ed ha annullato la sentenza di appello e quella di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2006, n. 21918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21918 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 07/06/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI IO - Consigliere - N. 809
Dott. DE NARDO PE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 042202/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO AC, n. il 10/10/1951;
avverso SENTENZA del 26/05/2005 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO PE;
sentito il P.G., Dott. ESPOSITO V., che ha chiesto l'annullamento della sentenza di appello e di quella di primo grado con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Messina;
sentiti i difensori Avv. FRENI G. e ARICÒ G., i quali hanno chiesto anch'essi l'annullamento della sentenza di primo e secondo grado. OSSERVA
La Corte di Assise di Appello di Messina con sentenza del 26/05/2005 confermava quella della Corte di Assise di Messina in data 01/07/2002 con la quale OL AC era stato condannato, con attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di 22 anni di reclusione per concorso con ZZ IO e AR IA, giudicati separatamente, nonché DE PE, MB NO e MP LV (deceduti) nell'omicidio premeditato di D'MI CE, ucciso con due colpi di pistola cal. 7,65 mentre nelle prime ore del 20 febbraio 1981 era appena uscito di casa per recarsi al suo lavoro di fornaio.
L'omicidio era stato inquadrato dagli inquirenti nello scontro tra due gruppi criminali che si contendevano il controllo della città, quello facente capo a CO GA e l'altro capeggiato dall'attuale imputato OL AC: si riteneva, in particolare che il D'MI fosse stato ucciso per essersi rifiutato di fornire indicazioni sul nascondiglio di Di SI ME, esponente di spicco della frazione facente capo al CO e suo luogotenente.
Per il detto omicidio aveva subito condanna sia in primo che in secondo grado, prima che la Cassazione dichiarasse estinto il reato per morte del reo MP LV il quale, due giorni dopo il fatto, era stato trovato in possesso di una pistola Mauser cal. 7,65 dalla quale - a seguito di perizia balistica - risultava essere stato espulso uno dei tre bossoli rinvenuti sul luogo del delitto. Le indagini ricevevano nuovo impulso, a distanza di anni a seguito delle dichiarazioni rese da due collaboratori di giustizia protagonisti della vicenda AR IA e ZZ IO, sentiti nel dibattimento di primo grado ai sensi dell'art. 210 c.p.p., i quali indicavano l'attuale imputato OL AC quale mandante dell'omicidio e presente alle due riunioni che si erano svolte nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio per stabilirne le modalità di esecuzione.
Osservava la Corte di secondo grado che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa in ordine alla estraneità del OL ai sodalizi criminali operanti sul territorio di Messina ed alle loro violente contrapposizioni, il suo coinvolgimento in posizione di vertice nell'ambito della criminalità organizzata risultava giudizialmente accertata sulla base della sentenza 13/06/1984 della Corte di Assise di Messina e dalla sentenza 03/04/1987 del Tribunale di Messina, confermate nei successivi gradi processuali quanto alla posizione del OL ed alla sua responsabilità per il reato di cui all'art. 416 c.p. e divenute esecutive rispettivamente il 07/06/1993 ed il 07/02/1995: in dette sentenze si faceva specifico riferimento alla contrapposizione violenta tra i due gruppi, l'uno facente capo a CO GA ed affidato alla reggenza del Di SI ME durante i periodi di detenzione del primo e l'altro originato dalla fusione tra il clan guidato da OL AC e quello diretto da ZZ LE, di cui erano esponenti di spicco MP LV e AR IA.
Aggiungeva la Corte di merito che dal certificato del casellario giudiziale risultava anche una ulteriore condanna del OL per associazione per delinquere, reato commesso nel 1992 con pena determinata in continuazione rispetto a quella inflitta il 26/11/1992 dalla Corte di Assise di Messina del 13 giugno 1984.
Dunque, secondo i giudici di merito, l'uccisione del D'MI, figlioccio del Di SI, riteneva cronologicamente nel periodo in cui operava nella città di Messina in gruppo facente capo al OL ed era riconducibile anche con riguardo alle causali al quadro delineato con le sentenze di condanna del OL per il delitto di cui all'art. 416 c.p.. Pienamente attendibili venivano ritenute, pertanto, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AR IA e ZZ IO. Il AR aveva riferito delle due riunioni organizzative che avevano preceduto l'omicidio ed alle quali lo stesso aveva partecipato: la prima riunione era stata promossa dal OL e da MB NO si era svolta in una villa di proprietà di tale US e nel corso di essa era stato deciso di sequestrare il D'MI e, mentre il MP era rimasto alla guida dell'auto, gli altri (DE PE, MB NO e lo stesso AR) avevano bloccato il D'MI, sottoponendolo ad interrogatorio perché rivelasse il luogo dove il Di SI si nascondeva e, poiché il D'MI tergiversava, il MB aveva esploso contro di lui due colpi di pistola.
Le dichiarazioni del AR, secondo i giudici di merito, trovavano pieno riscontro in quelle di ZZ IO il quale riferiva in particolare sulla seconda riunione, organizzata da OL AC e da suo fratello ZZ LE in casa di quest'ultimo nonché sui partecipanti alla criminale spedizione, alla quale tuttavia egli non aveva preso parte, essendo rimasto ferito qualche giorno prima nel corso di una rapina: aveva appreso dell'avvenuta esecuzione dal MP e dal AR ed egli stesso ne aveva informato il OL. Sull'omicidio D'MI rendeva dichiarazioni analoghe, pur se "de relato", anche un altro collaborante, SA UM facente parte del gruppo contrapposto, il quale aveva ricevuto notizie sull'episodio anche dallo stesso ZZ IO, durante un periodo di comune detenzione, dopo la cessazione dei contrasti tra i due gruppi. Riteneva, infine, la Corte di Assise d'Appello che l'uccisione del D'MI non fosse stato un fatto estemporaneo, ma previsto e programmato, come del resto risultava dalle stesse dichiarazioni del AR, il quale - parlando della riunione in cui era stata decisa la sorte del D'MI - aveva ammesso che costui doveva comunque morire a prescindere dalle rivelazioni che avesse fatto o non fatto sul luogo ove il Di SI si nascondeva.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore.
Con un primo motivo, ripropone il ricorrente anche in questa sede la violazione dell'art. 521 c.p.p. nonché dell'art. 111 Cost., comma 6, per mancata correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza essendo stato contestato all'imputato con la richiesta ed il decreto che dispone il giudizio di avere, in concorso con gli altri, cagionato la morte di D'MI CE esplodendogli contro due colpi di pistola cal. 7,65 mentre in sentenza è stato ritenuto responsabile di essere non più l'esecutore materiale del delitto, seppur in concorso con altri, bensì il mandante, per l'asserita presenza alle riunioni effettuate il 18 e 19 febbraio 1981, nelle quali sarebbe stato pianificato il sequestro e l'uccisione della vittima, con evidente lesione dei diritti della difesa. Con un secondo motivo, deduce il ricorrente violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 2 e 3, per non essere stato disposto, con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, l'esame di CO GA, divenuto collaboratore di giustizia, o quantomeno per non essere stato acquisito ai sensi dell'art. 238 c.p.p. il verbale delle dichiarazioni da lui rese, dopo la sentenza di primo grado, in altro processo dinanzi la Corte di Assise di Messina, sezione 1^, all'udienza del 5 giugno 2002, avendo il medesimo escluso in quella sede una contrapposizione del suo gruppo con il OL;
si duole ancora il ricorrente per il mancato esame di taluni testi ed, in particolare, di CI IO che avrebbe potuto testimoniare come l'imputato nel giorno in cui si svolsero le famose riunioni si trovava a Lipari ove si era trasferito sin dal 1980, come il suddetto ben poteva ricordare perché proprio in quei giorni si era verificato un lieto evento nell'ambito della sua famiglia.
Un ulteriore motivo concerne la ritenuta attendibilità sia intrinseca che estrinseca dei collaboranti AR IA e ZZ IO, attesi i tempi in cui le loro dichiarazioni sono state rese a distanza di due mesi le une dalle altre, apparendo verosimile che il primo abbia indotto il secondo ad accusare il OL AC così come poteva desumersi anche dalle dichiarazioni rese da OL DE, cognato del ZZ, in altro procedimento. Diverse inoltre, secondo il ricorrente, sono le incongruenze e le lacune che inficiano le dichiarazioni dei due collaboranti, i quali non specificano in alcun modo in quali condotte in concreto sia consistita la partecipazione del OL alle4 dette riunioni, mentre - d'altra parte - ZZ IO nelle sue prime dichiarazioni del 12 ottobre 1994 aveva addirittura escluso l'esistenza dei mandanti. Censura, inoltre, il ricorrente la mancata acquisizione di riscontro esterni "individualizzanti" nei confronti dell'imputato e si duole che la Corte di secondo grado non abbia dato adeguata risposta ai rilievi difensivi, strettamente connessi alla diversità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello inizialmente contestato e relativi alle diverse ipotesi di reato configurabili nel caso di specie (violenza privata, sequestro di persona, concorso anomalo), considerato che nelle riunioni cui avrebbe partecipato il OL si sarebbe deciso di sequestrare il D'MI per farlo parlare e la sua uccisione sarebbe stata determinata dall'iniziativa personale ed improvvisa del MB.
Infine, deduce il ricorrente anche in questa sede l'insussistenza della premeditazione non essendo stata raggiunta la prova della maturazione e del radicamento della determinazione omicida nonché l'incongruità del giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante contestata e la recidiva, di cui si è tenuto conto nonostante la risalenza nel tempo dei precedenti penali ed una vita da lungo tempo dedicata al lavoro.
Sono stati presentati "motivi nuovi" ai sensi dell'art. 585 c.p.p., comma 4 con i quali si deduce la prescrizione del reato, rendendosi applicabili l'art. 157 c.p., comma 1, n. 2 e art. 160 c.p., comma 3 ed, in subordine, l'illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2, dell'art. 157 c.p., nonché dell'art. 358 c.p.p., comma 1 e art. 50 c.p.p., in relazione alla lunghezza dei termini di prescrizione ed alla mancata previsione di un termine per l'esercizio dell'azione penale. Si ribadiscono, poi con detti motivi gli argomenti già svolti in ordine alla asserita violazione dell'art. 521 c.p.p. in relazione ai quali è proposta quale ulteriore doglianza la violazione degli artt. 327 bis e 391 quater c.p.p., non essendo stato consentito alla difesa, che pure aveva rivolto esplicita richiesta al direttore della Casa Cir.le di Messina ed al Ministero della Giustizia, di accertare se nei giorni in cui si svolsero le riunioni preparatorie all'omicidio ZZ IO fosse detenuto in carcere;
e poi, ancore, in ordine alla omessa rinnovazione del dibattimento ed alla attendibilità intrinseca dei collaboranti AR e ZZ.
Il ricorso è fondato quanto alla dedotta violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza e, dunque, va accolto il relativo motivo di gravame che si presenta come pregiudiziale ed assorbente, involgendo l'essenza stessa dell'accusa contestata. È noto, a tale riguardo, che - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte - in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta, sì da determinare una incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa. La violazione del principio fissato dall'art. 521 c.p.p. si verifica, in particolare, quando tra il fatto descritto nell'imputazione e quello ritenuto in sentenza non si rinviene un nucleo comune, identificato nella condotta, e si instauri quindi un rapporto non di continenza, ma di incompatibilità ed eterogeneità (cfr. Cass. Sez. 5^, 10/12/1998, ric. Cicogna). Nel caso in esame è proprio la condotta contestata all'imputato a subire un radicale stravolgimento poiché al OL si imputava di avere, in concorso con ZZ IO, AR IA ed altri, "cagionato la morte di D'MI CE, esplodendogli contro due colpi di pistola cal. 7,65", agendo con premeditazione, nonché l'ulteriore delitto, peraltro già dichiarato prescritto in primo grado, di avere, in concorso con le persone sopra indicate, "detenuto e portato in luogo pubblico illegalmente una pistola cal. 7,65", al fine di eseguire il reato sub a); fatti commessi in Messina il 20 febbraio 1981.
Il medesimo è stato condannato, invece, quale mandante dell'omicidio per avere partecipato a due riunioni, tenutesi nei giorni 18 e 19 febbraio 1981, nel corso delle quali - secondo quanto riferito dai collaboranti AR e ZZ - sarebbe stato programmato ed organizzato l'omicidio D'MI.
Sul punto la sentenza impugnata sostiene, richiamando talune decisioni di questa Corte, che allorquando all'imputato sia stato contestato di essere l'autore materiale del fatto non v'è mutamento della contestazione se il giudice, poi, lo ritenga responsabile a titolo di concorso morale.
Tale affermazione è basata su un principio che, pur potendo trovare riscontro nella multiforme realtà degli accadimenti umani, non si sottrae tuttavia ad una doverosa verifica in relazione al caso concreto, come quello in esame, in cui la condotta attribuita in sentenza all'imputato (partecipazione alle riunioni preparatorie) è diversa da quella a lui contesta nel capo di accusa (esecuzione dell'omicidio con esplosione di due colpi di pistola contro la vittima) e si pone, quindi, in posizione non di "continenza", ma di "eterogeneità" sostanziale tale che l'immutazione del fatto ha prodotto reale pregiudizio per i diritti della difesa, la quale non è stata in grado di apprestare in modo completo i mezzi di prova ritenuti favorevoli all'imputato in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito e con particolare riferimento alla effettiva presenza alle riunioni tenutesi nei giorni 18 e 19 febbraio 1981 non soltanto dell'imputato, ma anche dei suoi accusatori, secondo la linea difensiva che è stato possibile dedurre soltanto nel processo di appello e senza tuttavia, alcuno sviluppo neppure in tale sede, stanti anche i limiti posti dall'art. 603 c.p.p. alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.
La sentenza impugnata e quella di primo grado vanno, dunque entrambe annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice di primo grado onde consentire al Pubblico Ministero di modificare il capo di imputazione e provvedere alla relativa contestazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., comma 1.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di Assise di Messina.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2006