Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
In tema di reati commessi da militari della NATO, l'omessa comunicazione da parte del giudice procedente dell'avviso ad un rappresentante dello Stato di origine del militare, perché possa presenziare al processo (art. 5 DPR 2 dicembre 1956 n.1666) costituisce causa di nullità intermedia, che dunque è sanata se non dedotta o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2001, n. 16999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16999 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 19/01/2001
1. Dott. RENATO L. CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 143
3. Dott. NICOLA COLAIANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 41555/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
MO MO NI, nata a [...] il 1^ settembre 1969, LA AL AL, nata a [...] il [...], e HE FE RE, nata a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 3 maggio Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Gianfranco Iadecola che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità dei primi due ricorsi e rigettarsi quello proposto dalla IC;
Sentito il difensore della ricorrente IC, avv. Fusco Giuseppe, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di impugnazione;
OSSERVA
1. In esito ad una complessa operazione investigativa sul traffico di stupefacenti dall'estero in Italia da parte di militari Nato e di cittadini africani, erano tratti a giudizio:
- LL MA NI e DU AL AL per i delitti:
Capo A) artt. 74 D.P.R. 309/90 per aver promosso ed organizzato, unitamente ad altri africani, giudicati separatamente, un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti della specie eroina e cocaina con importazioni in Italia dalla Turchia, dal Brasile e dalla Columbia, reclutando corrieri tra i militari americani della base Nato di Agnano o tra extracomunitari che si avvalevano di passaporti falsificati o altri documenti appartenenti a militari;
In Napoli, sino alla fine di maggio 96;
Capo B) artt. 110 e 81 c.p., 73 e 80 D.P.R. 309/90 per avere in concorso tra loro e con i cittadini stranieri di cui al Capo A acquistato, ricevuto, commerciato e procurato sostanze stupefacenti di cui Kg 3,4 caduti in sequestro in Turchia ed altre ingenti quantità in Italia, tra l'aprile e il maggio 96;
- IC FE RE, militare presso la base Nato di Agnano, e EH CL LF (alias JH LL AL) per i delitti:
Capo C) art. 74 D.P.R. 300/90 per aver partecipato con altre persone non meglio identificate e con altre allo stato ignote, all'associazione promossa ed organizzata dai soggetti di cui ai capi che precedono e con le finalità ivi indicate;
in Napoli e altrove, sino al maggio 96;
Capo D) artt. 81 e 110 c.p., 73 e 80 D.P.R. 309/90 per aver in concorso tra loro e coi soggetti di cui al capo C importato dalla Colombia e dalla Turchia, distribuito e venduto in più occasioni ingenti quantità di eroina e cocaina di cui 70 gr. Di cocaina caduti in sequestro;
in Napoli, il 15 marzo 96.
Con sentenza del 17 giugno 1999 il Tribunale di Napoli dichiarava colpevoli tutti gli imputati e condannava LL e EB alla pena di anni 15 di reclusione ciascuno, la IC alla pena di undici anni di reclusione e la DU a quella di anni 8 reclusione.
Proponevano appello LL, DU e IC.
Con la decisione in epigrafe indicata, ora impugnata, la corte napoletana, quanto ai gravami delle prime due imputate, ha:
- ritenuti inammissibili, perché generici (vizio travolgente quelli aggiunti) i motivi esposti in punto di responsabilità;
- disattesa, perché infondata, l'unica doglianza apprezzabile come sufficientemente motivata, vale a dire quella relativa alla mancata applicazione nella massima estensione delle concesse attenuanti generiche e alla richiesta di riduzione di pena;
quanto all'appello della cittadina americana:
- disattesa l'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 178 c.p.p. in relazione all'art. 5 reg. att. dell'art. 7 L.30 novembre 1955 n. 1335;
- confermata la sussistenza di prove in ordine alla sua partecipazione al sodalizio criminoso e agli episodi di detenzione e commercio di sostanze stupefacenti;
- respinta la richiesta di concessione delle circostanze attenuati generiche e di applicazione del comma 7^ dell'art. 74 D.P.R. 309/90. Ricorrono per cassazione le tre imputate.
LL MO NI, con scritto personale, deduce nullità della sentenza di 2^ grado per inosservanza degli artt. 581 e 591 c.p.p. (1^ mot.) e per vizi motivazionali (2^ mot.), mancanza di motivazione e violazione dell'art. 74 D.P.R. 309/90 (3^ mot.) e degli artt. 73 e 80 stessa legge (4^ mot.), violazione degli artt. 81 e 62 bis c.p.p. per insufficiente e carente motivazione (5^ mot.).
Nell'interesse della medesima LL nonché di DU AL AL, il comune difensore lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità dei motivi di appello afferenti la statuizione di rsponsabilità. Il difensore della IC ripropone le medesime questioni devolute all'esame del giudice d'appello, che assume risolte illegittimamente per inosservanza ed erronea applicazione della legge oltre che per vizi motivazionali.
2. In forza degli artt. 581 e 591 c.p.p. i motivi di impugnazione debbono essere enunciati con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. E l'obbligo della specificità investe non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice "ad quem" attraverso l'individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte. Ne consegue che la mancanza, nell'atto di impugnazione, del requisito della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo a introdurre il nuovo grado del giudizio e a produrre, quindi, quegli effetti cui si collega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità.
Nel caso concreto, l'originario atto (congiunto) di appello presentato il 30 ottobre 1999 dalle imputate LL e DU non conteneva la indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che devono a norma dell'art. 581 c.p.p., come detto, sostenere l'impugnazione. Esso registra infatti la mera denuncia che "le risultanze dibattimentale si sono rilevate lacunose, sia in relazione alle acquisizioni documentali sia in relazione alle prove testimoniali" e l'altrettanto generica asserzione che "devono richiararsi inefficaci le ordinanze acquisitive delle prove, in considerazione del fatto che le stesse sono state assunte al di fuori dei limiti di legge"; quindi soltanto astratte doglianze, com'è di palese evidenza, in ordine a pretese carenze motivazionali o violazioni di legge, senza la prospettazione di alcun elemento specifico a sostegno delle censure, che potesse consentire al giudice d'appello l'esercizio dell'invocato sindacato.
Ciò detto, va altresì precisato che, diversamente dalle attuali deduzioni difensive, nessuna efficacia sanante poteva attribuirsi alla presentazione (da parte della LL) dei "motivi aggiunti" in data 12 aprile 2000: costante, invero, nella giurisprudenza di questa Corte, è la linea interpretativa in base alla quale l'indicazione di motivi generici nell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto gravame anche se successivamente vengano depositati motivi nuovi o aggiunti, ad integrazione, al di là dei termini di legge. Ben si comprende - perciò - come si sottragga a censura la declaratoria di inammissibilità, pronunciata dalla impugnata sentenza in ordine ai motivi di gravame concernenti il giudizio di responsabilità, con l'ulteriore effetto che, in dipendenza del consequenziale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sul medesimo punto, sono irricevibili i motivi di ricorso (3^ e 4^) della LL che ripropongono temi intesi a porre in discussione tale giudizio di colpevolezza.
Manifestamente infondato è, poi, l'ultimo motivo esposto dalla nominata LL, attinente al trattamento sanzionatorio. In tema di determinazione della pena, nelle sue varie componenti, la valutazione della rilevanza di alcuni elementi su altri, una volta che il giudice abbia dimostrato di averli complessivamente esaminati, senza cadere in incongruenze rispetto ai canoni della logica comune e senza fondarsi su erronei concetti giuridici, costituisce un apprezzamento di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità. Orbene, la corte napoletana ha ben preso in considerazione, contrariamente a quanto ora si sostiene, gli elementi favorevoli prospettati dalla imputata (la giovane età, le condizioni socio- economiche, la sostanziale confessione resa in processo), ma anche ritenuto di dover attribuire valore preminente, nella scelta della pena da infliggere, alla gravità dei fatti commessi dalla giudicabile e alla notevole capacità criminale, evidenziata dal suo inserimento nella vasta organizzazione internazionale dedita al traffico di stupefacenti: e un siffatto apprezzamento fattuale, siccome conforme ai cennati parametri di legge, è insuscettivo di diversa valutazione in questa sede.
Conclusivamente, i ricorso LL e DU vanno dichiarati inammissibili, con le conseguenti dettate in dispositivo.
3. Deve essere rigettato il ricorso proposto nell'interesse di IC FE RE.
a) va in primo luogo esaminata la questione di natura procedimentale. Essa attiene alla materia dell'assistenza in giudizio, ad opera di soggetti diversi dal difensore tecnico, dell'imputato appartenente alle Forze Nato nel caso in cui venga giudicato in Italia. Al riguardo, l'art. 7^, par. 9, lett. g), L. 30 novembre 1955, n.1335, attribuisce al personale militare e civile e alle persone a carico di Paesi membri del Patto Atlantico, qualora siano processati dagli organi giurisdizionali dello Stato di soggiorno, il diritto "a comunicare con un rappresentante del governo dello Stato di origine e, se le norme di procedura lo consentono, alla presenza di tale rappresentante al processo". In tale caso "il presidente o il pretore deve dare tempestivo avviso del giorno fissato per il dibattimento al comandante del reparto a cui l'imputato appartiene e, se ciò non sia possibile o in caso d'urgenza, al più vicino comando o ufficio dello Stato di origine, affinché un rappresentante del governo di questo Stato possa essere presente al dibattimento" (art. 5 D.P.R. n. 1666 del 1956). Nel caso in esame è accaduto che l'avviso dato al Comandante del reparto Nato per la prima udienza del 19 gennaio 1998, conclusosi con la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, non venne rinnovato in occasione del nuovo dibattimento (conseguito alla successiva udienza preliminare e al rinnovato decreto di citazione), tenutosi il giorno 1^ ottobre 1998.
La Corte di merito ha ritenuto che il primo avviso valeva "sia per le udienze di rinvio che per quelle a seguito di rinnovazione del dibattimento, avendo assolto al compito previsto dalla legge...", prova essendone "la presenza in aula, nel giudizio di secondo grado, di un rappresentante della Nato".
Con il primo motivo di impugnazione, si replica che nella specie non vi è stata "rinnovazione del dibattimento", essendosi dato luogo ad un nuovo e distinto giudizio (che avrebbe potuto anche mancare, posto che alla restituzione degli atti al P.M. per genericità del capo di imputazione poteva seguire anche una richiesta di archiviazione) e che la cennata presenza del rappresentante Nato ha sanato l'omesso avviso della data di dibattimento di appello ma non la nullità determinatasi nel giudizio di primo grado.
Così delineati i termini della questione, si osserva quanto segue. Ritiene innanzitutto questa Corte di non scorgere decisive ragioni che possano indurla a discostarsi dalla propria precedente giurisprudenza, formatasi nel vigore del codice previgente e richiamata in ricorso, secondo la quale, in tema di reati commessi da militari della Nato, l'omessa comunicazione, da parte del giudice procedente, dell'avviso di cui all'art. 5 cit. costituisce causa di nullità generale (Sez. 3^, 12 maggio 1987, P.M. in proc. Demis;
Sez. 4^, 22 aprile 1959, Wood Philips); dovendosi solo precisare che ora a tale nullità deve riconoscersi natura intermedia, sanabile se non dedotta o rilevata nei termini di cui all'art. 180 c.p.p.. In effetti appare corretto qualificare il rappresentante dello Stato estero non come semplice osservatore, bensì come coadiutore (pur se non difensore tecnico) per la difesa più ampia ed efficiente della posizione processuale dei militari Nato, diretta a completare la normale difesa assicurata dallo Stato di soggiorno, la quale, per la normale mancanza, nel difensore locale, della conoscenza della lingua e dei costumi, è stata dalla legge evidentemente ritenuta non del tutto idonea a soddisfare in pieno l'esigenza di tutela, morale e materiale, degli interessi di quei qualificati soggetti. Sicché non sembra potersi dubitare che l'omesso avviso di cui trattasi abbia riflesso sulla assistenza e la rappresentanza in giudizio dell'imputato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.178, lett. c) c.p.p.. Tanto precisato, deve tuttavia escludersi che, nella fattispecie, l'esigenza di assicurare alla imputata una tale assistenza e rappresentanza non sia stata rispettata.
Giova osservare che l'art. 5 del regolamento di esecuzione, predisposto proprio al fine precipuo di garantire alla persona sottoposta a processo le facoltà previste dalla lett. g), par. 9 dell'art. 7^ della Convenzione, parla semplicemente di "avviso del giorno fissato per il dibattimento", ma non specifica le modalità con le quali l'avviso deve essere comunicato e, quel che più conta, è carente di un qualsiasi cenno alle fasi successive nelle quali si articola, o può articolarsi, secondo il peculiare atteggiarsi delle singole fattispecie, il procedimento penale.
In buona sostanza, nel dato normativo non si rinviene, neppure in via implicita, il riferimento a un distinto onere di rinnovazione della comunicazione per gli eventuali ulteriori segmenti in cui può snodarsi il processo.
Il che significa che, per garantire all'imputato e al suo rappresentante l'esercizio delle facoltà loro concesse dalle disposizioni in scrutinio, è parso necessario ma, al tempo stesso, sufficiente al legislatore la comunicazione dell'avviso menzionato nel cit. art. 5 del regolamento di esecuzione, restando affidata alla diligenza dei soggetti indicati, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, ogni successiva attivazione, compresa quella di seguire le successive scadenze processuali.
Ne sortisce che nessuna efficace incidenza può attribuirsi alle attuali deduzioni difensive, incentrate sulla distinzione tra "rinnovazione del dibattimento" e "nuovo e distinto dibattimento" e tra giudizio di primo e secondo grado, essendo bastevole, per ritenere che il precetto di legge nei riguardi della IC fu rispettato, l'avviso dato per l'udienza del 19 gennaio 1998. Alla stregua della considerazioni svolte, deve ritenersi che non sussiste la denunciata nullità.
b) Inammissibili - perché proponenti soltanto questioni di interpretazione del compendio probatorio - vanno ritenute le doglianze dedotte nel secondo e terzo motivo in relazione all'attribuzione alla imputata di ambedue i reati contestati. Non senza omettere, comunque, di evidenziare che:
- la motivazione "per relationem" sul rigetto delle censure in punto di responsabilità era premessa, poiché i motivi di gravame non facevano che riportare questioni già poste e risolte dal giudice di primo grado con argomentazioni congrue ed esaustive: peraltro la sentenza impugnata ha integrato la replica con ulteriori considerazioni che chiamano in causa lo stesso tenore delle dichiarazioni dell'attuale ricorrente, inserite nel contesto complessivo del suo comportamento che fu di ausilio all'organizzazione criminale, contesto di cui non è tentabile in questa sede una rivalutazione, che risulterebbe fatalmente invasiva del merito;
- la stessa sentenza motiva sufficientemente anche sul problema della ricorrenza dell'elemento psicologico e svaluta come possibile chiave ricostruttiva della condotta il rapporto sentimentale della ricorrente con un coimputato (John LL Locale), anche qui attraverso apprezzamenti fattuali congruamente motivati.
c) non merita accoglimento neppure l'ultimo motivo, con il quale la ricorrente contesta il disconoscimento delle attenuanti generiche adducendo che la corte di merito ha utilizzato parametri di valutazione negativi (la qualifica di militare statunitense e la posizione reddituale), senza valorizzarne altri, di contenuto altamente positivo (giovane età, le ragioni dell'adesione alle richieste del LL, la minima partecipazione ai fatti sia i termini quantitativi che qualificativi).
Valgano sul punto le ragioni già esposte con riferimento alla posizione delle altre due ricorrenti, ed è il caso di sottolineare che la preminenza attribuita dal giudice d'appello al rilievo che l'appartenenza dell'imputata alla Nato le consentiva di percepire un reddito sufficiente per condurre una vita decorosa, e le imponeva, d'altra parte, una condotta improntata a maggior onestà e rettitudine nei confronti sia dello Stato di appartenenza che di quello ospitante, si traduce in un giudizio di valore che appare sicuramente idoneo a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale, del giudice di merito, in sede di determinazione della pena.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorso di LL MO NI e di DU AL AL e rigetta quello di IC FE RE. Condanna le ricorrenti in solido alle spese del procedimento e le prime due, inoltre, ciascuna al pagamento della somma di L. 1.000.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001