Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2001, n. 16999
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Sentenza 19 gennaio 2001

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In tema di reati commessi da militari della NATO, l'omessa comunicazione da parte del giudice procedente dell'avviso ad un rappresentante dello Stato di origine del militare, perché possa presenziare al processo (art. 5 DPR 2 dicembre 1956 n.1666) costituisce causa di nullità intermedia, che dunque è sanata se non dedotta o rilevata nei termini di cui all'art. 180 cod.proc.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2001, n. 16999
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16999
    Data del deposito : 19 gennaio 2001

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