Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
È inammissibile la dichiarazione di ricusazione della quale non sia depositata copia presso la cancelleria del giudice ricusato. (Nella specie, in cui il giudice ricusato era componente della Corte d'assise d'appello e la dichiarazione, presentata presso la Corte d'appello, non era stata depositata in copia presso la cancelleria del giudice ricusato, la S.C. ha escluso l'irrilevanza della formalità, affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, la Corte d'assise d'appello non può considerarsi una mera articolazione interna della Corte d'appello, ma rappresenta un ufficio del tutto autonomo rispetto a quest'ultima).
Commentario • 1
- 1. Art. 41 c.p.p. Decisione sulla dichiarazione di ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2006, n. 35719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35719 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 17/10/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2943
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 018240/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CAGLIARI;
nei confronti di:
PIRAS GIANNI, N. IL 03/04/1966;
avverso ORDINANZA del 20/03/2006 CORTE APPELLO di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. PASSACANTANDO chiedeva il rigetto dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Cagliari rigettava la richiesta di ricusazione avanzata da RA NN, rilevando da un lato che doveva ritenersi ammissibile e dall'altro che non sussisteva alcuna delle ipotesi previste dall'art. 37 c.p.p.. In relazione al primo punto osservava che l'istanza era stata presentata dal difensore, quale nuncius del dichiarante, e, poiché l'art. 38 c.p.p. non richiede l'autenticazione della firma, non vi era nessuna causa di inammissibilità.
La richiesta era ammissibile anche sotto il profilo del rispetto delle formalità previste dall'art. 38 c.p.p.; la richiesta di ricusazione era stata presentata presso l'ufficio della Corte d'appello, anche se era rivolta alla Corte di Cassazione, e poiché la competenza a decidere discende dalla legge, un mero errore di intestazione non poteva determinare l'inammissibilità dell'istanza;
non esisteva il profilo di inammissibilità dell'omesso deposito di copia dell'istanza di ricusazione presso l'ufficio del giudice ricusato in quanto vi era identità tra il giudice ricusato e quello presso il quale era stata depositata l'istanza, essendo la Corte d'assise d'appello solo un'articolazione interna della Corte d'appello, e avendo quest'ultima l'onere di informare il giudice ricusato dell'avvenuta presentazione dell'istanza; infine la norma non prevedeva l'inammissibilità dell'istanza per omesso deposito della copia presso l'ufficio del giudice ricusato.
Nel merito escludeva che si fosse verificato un caso di indebita manifestazione del proprio pensiero in quanto nella sentenza n. 4 del 2001 la Corte d'assise d'appello di Cagliari aveva basato il giudizio di colpevolezza su specifici elementi di fatto e nel valutare la causale del delitto si era limitata a riferire quanto avevano ritenuto i giudici di primo grado, riproducendo quella motivazione, senza alcun riferimento alla responsabilità dell'imputato nell'attuale procedimento.
Ogni riferimento all'attuale vicenda era stata fatta, limitandosi a riferire che si trattava solo di ipotesi, e solo come argomentazione della sentenze di primo grado senza espressione di alcun proprio convincimento e comunque nella più assoluta assenza del carattere indebito. Contro la decisione presentava ricorso il P.G. deducendo violazione di legge in relazione all'art. 38 c.p.p., comma 3, in quanto l'istanza di ricusazione doveva essere dichiarata inammissibile per l'omesso deposito di copia della stessa presso la cancelleria del giudice ricusato;
in particolare non poteva condividersi la tesi secondo cui la Corte d'assise d'appello era solo una articolazione della Corte d'appello, priva di una sua autonomia, in quanto la legge istitutiva delle Corti di assise attribuiva ad esse la natura funzionale di giudice ordinario e autonomo e tale autonomia comportava anche separazione dei relativi organi ausiliari, quali la cancelleria.
Presentava ricorso anche l'imputato deducendo violazione di legge e violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in quanto si era violato il principio della terzietà del giudice;
infatti il giudice che aveva giudicato il secondo fatto, aveva già manifestato indebitamente il proprio pensiero sulla responsabilità dell'imputato nel primo processo. In merito all'inammissibilità del ricorso rilevava che l'imputato aveva personalmente presentato richiesta di astensione in udienza davanti al giudice che poi sarebbe stato ricusato e quindi non aveva violato le formalità previste dalla legge.
La Corte ritiene che il ricorso del Procurato Generale debba essere accolto, e debbano essere dichiarati inammissibili sia l'istanza di ricusazione, che il ricorso dell'imputato. L'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione prevista dall'art. 41 c.p.p. è riferita alle forme di proposizione dell'istanza e, nel caso di specie, sussiste perché la copia non è stata depositata nella cancelleria dell'ufficio a cui è addetto il giudice ricusato. In merito la prevalente giurisprudenza dei legittimità si è attestata su tale principio (Sez. 2^ 5 dicembre 2003 n. 3123, rv. 227645, Sez. 2^ 25 ottobre 2005 n. 46189, rv. 232782), mentre esiste un unico precedente contrario antecedente (Sez. 6^, 1 aprile 2003 n. 21935, rv. 225974), rimasto peraltro isolato. La lettera della norma non lascia dubbi sul fatto che l'inammissibilità discende dall'omesso rispetto delle forme previste dall'art. 38 c.p.p. e tra queste vi è anche il deposito della copia presso la cancelleria del giudice ricusato. Quanto all'affermazione contenuta nell'ordinanza secondo cui la Corte d'assise d'appello sarebbe solo un'articolazione della Corte d'appello, essa contrasta con l'autonomia funzionale e costitutiva delle Corti di assise che, ai sensi della L. 10 aprile 1951, n. 281, vengono istituite con decreto del Presidente della Repubblica e non possono essere create o eliminate con un semplice provvedimento di variazione tabellare. In proposito deve rilevarsi che, se è vero che, con la riforma introdotta dalla L. 22 settembre 1988, n. 449, è stata eliminata l'autonomia delle Corti di assise sotto il profilo della assegnazione dei giudici, che può avvenire con un provvedimento di variazione tabellare (Sez. 1^, 26 febbraio 2004 n. 25096, Sez. 1^, 20 febbraio 2006 n. 14483, rv. 234082), l'autonomia della Corte d'assise rispetto all'ufficio di appartenenza è invece rimasta inalterata e da ciò ne discende che la presentazione dell'istanza di ricusazione presso la cancelleria della Corte d'appello non assolve all'onere, imposto dalla norma, di deposito presso il giudice ricusato;
lo stesso ricorrente, nei motivi, non contesta tale fatto, limitandosi a sostenere, con argomentazione contraria al testo della norma, che la presentazione in udienza dell'istanza di astensione, nella quale si annunciava la ricusazione, equivaleva alla presentazione di quella di ricusazione. RA NN deve essere condannato al pagamento delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio e al versamento della somma di Euro 1.000,00 presso la Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da RA NN, nonché il ricorso.
Condanna il predetto al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2006