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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12671 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10053/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10053/2025 promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Taranto, viale Trentino, n. 155, presso lo studio dell'Avv.to Alessandra Tursi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato Ricorrente contro
Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege Resistente Oggetto: formalizzazione domanda visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 2.03.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto di ordinare a parte resistente la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il ricongiungimento familiare del figlio nato in [...] il Persona_1
12.12.2006. A tal fine ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 25.9.2023 e di avere successivamente, ripetutamente, tentato invano di ottenere dall'amministrazione resistente la fissazione di un appuntamento allo scopo di formalizzare la richiesta di visto, con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare con il figlio ed in contrasto con la normativa vigente che prevede una validità semestrale del nulla osta. Parte resistente si è costituita il 9.09.2025 rappresentando l'intervenuta fissazione di appuntamento per il 7.08.2025 in favore del figlio del ricorrente e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta del 9.09.2025 per l'udienza del 10.09.2025 il ricorrente, pur riconoscendo la cessazione della materia del contendere, ha insistito per la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale della controparte. All'esito dell'udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
*** Il procedimento deve essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, considerato che la domanda non ha ad oggetto il rilascio del visto ma unicamente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Ebbene, riguardo a tale richiesta (fissazione di appuntamento per domanda di visto per il figlio del ricorrente) la materia del contendere è cessata, stante l'avvenuta fissazione di appuntamento per il 7.08.2025, come peraltro confermato dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta e richiesto da parte resistente. Le spese di lite devono essere compensate alla luce delle considerazioni che seguono, sebbene l'amministrazione resistente abbia fissato l'appuntamento per la domanda di visto per il 7.08.2025 solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio.
< norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Va quindi valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto. Alla luce di tutto quanto detto l'amministrazione resistente non può essere ritenuta virtualmente soccombente, con integrale compensazione delle spese di lite, come dalla medesima richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 12.9.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10053/2025 promossa da:
nato in [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Taranto, viale Trentino, n. 155, presso lo studio dell'Avv.to Alessandra Tursi, che lo rappresenta e difende per procura allegata al ricorso telematicamente depositato Ricorrente contro
Controparte_1 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege Resistente Oggetto: formalizzazione domanda visto per ricongiungimento familiare.
Con ricorso depositato il 2.03.2025 il ricorrente, cittadino pachistano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, ha chiesto di ordinare a parte resistente la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il ricongiungimento familiare del figlio nato in [...] il Persona_1
12.12.2006. A tal fine ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento dal competente sportello unico della prefettura il 25.9.2023 e di avere successivamente, ripetutamente, tentato invano di ottenere dall'amministrazione resistente la fissazione di un appuntamento allo scopo di formalizzare la richiesta di visto, con la conseguente grave lesione del proprio diritto all'unità familiare con il figlio ed in contrasto con la normativa vigente che prevede una validità semestrale del nulla osta. Parte resistente si è costituita il 9.09.2025 rappresentando l'intervenuta fissazione di appuntamento per il 7.08.2025 in favore del figlio del ricorrente e chiedendo la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nelle note di trattazione scritta del 9.09.2025 per l'udienza del 10.09.2025 il ricorrente, pur riconoscendo la cessazione della materia del contendere, ha insistito per la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale della controparte. All'esito dell'udienza la causa deve intendersi trattenuta in decisione.
*** Il procedimento deve essere definito con pronuncia di cessazione della materia del contendere, considerato che la domanda non ha ad oggetto il rilascio del visto ma unicamente la fissazione di appuntamento per la formalizzazione della relativa domanda. Ebbene, riguardo a tale richiesta (fissazione di appuntamento per domanda di visto per il figlio del ricorrente) la materia del contendere è cessata, stante l'avvenuta fissazione di appuntamento per il 7.08.2025, come peraltro confermato dallo stesso ricorrente nelle note di trattazione scritta e richiesto da parte resistente. Le spese di lite devono essere compensate alla luce delle considerazioni che seguono, sebbene l'amministrazione resistente abbia fissato l'appuntamento per la domanda di visto per il 7.08.2025 solo a seguito dell'introduzione del presente giudizio.
< norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito>> (S.U 2572/12). Nella fattispecie, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge. Va quindi valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto, fissando l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto. Alla luce di tutto quanto detto l'amministrazione resistente non può essere ritenuta virtualmente soccombente, con integrale compensazione delle spese di lite, come dalla medesima richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
• dichiara la cessazione della materia del contendere;
• compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 12.9.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Damiana Colla