Sentenza 28 luglio 1999
Massime • 1
In ipotesi di consecuzione tra diverse procedure concorsuali, la prededucibilità nel successivo fallimento dei debiti contratti prima e durante l'amministrazione controllata implica l'identità delle cause del dissesto che ha dato luogo alle varie procedure, dovendo sussistere tra dette procedure non solo un nesso di consecutività, ma anche di interdipendenza; peraltro, ove l'amministrazione controllata sia cessata non per mera scadenza del termine, ma in forza di un decreto di remissione in bonis, l'indagine in ordine ad una medesima situazione di crisi determinante l'avvio delle diverse procedure concorsuali non potrà non tenere conto dell'efficacia preclusiva del decreto di remissione in bonis, provvedimento a carattere decisorio e suscettibile di acquistare efficacia di giudicato in particolare in ordine alla "non" sussistenza dello stato di dissesto.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Marco S. impugna il decreto Trib. Mantova 30 novembre 2016, n. 2531/2016 in r.g. 4745/2015 che ne ha rigettato l'opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato del Fallimento Imo R. di Ilenia R. & c. s.a.s., nonché di Ilenia R. (Fallimento) che, a sua volta, aveva respinto la insinuazione al passivo del proprio credito professionale, per come avanzata in prededuzione; 2. ha premesso il decreto impugnato che: a) l'opponente, dottore commercialista, aveva domandato in via principale l'ammissione al passivo in prededuzione per euro 38.064 e, in subordine, per euro 31.200 con il privilegio dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c. e euro 6.864 in chirografo per IVA; b) l'ammissione al passivo era stata disposta per la minor somma di euro 15.000 (per attività professionale non conclusa e finalizzata alla predisposizione della …
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Cassazione civile sez. un., 31/12/2021, (ud. 14/12/2021, dep. 31/12/2021), n.42093 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMENDOLA Adelaide – Primo Presidente f.f. – Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. – Dott. SESTINI Danilo – Consigliere – Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere – Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere – Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. CONSENTINO Antonello – Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso n. 1140/2020 proposto da: S.M., rappr. e dif. dall'avv. Stefano Sarzi Sartori, …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 4 febbraio 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Marco S. impugna il decreto Trib. Mantova 30 novembre 2016, n. 2531/2016 in r.g. 4745/2015 che ne ha rigettato l'opposizione allo stato passivo avverso il decreto del giudice delegato del Fallimento Imo R. di Ilenia R. & c. s.a.s., nonché di Ilenia R. (Fallimento) che, a sua volta, aveva respinto la insinuazione al passivo del proprio credito professionale, per come avanzata in prededuzione; 2. ha premesso il decreto impugnato che: a) l'opponente, dottore commercialista, aveva domandato in via principale l'ammissione al passivo in prededuzione per euro 38.064 e, in subordine, per euro 31.200 con il privilegio dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c. e euro 6.864 in chirografo per IVA; b) l'ammissione al passivo era stata disposta per la minor somma di euro 15.000 (per attività professionale non conclusa e finalizzata alla predisposizione della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/1999, n. 8164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8164 |
| Data del deposito : | 28 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO CERAMITAL SpA, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso l'avvocato B. AGUGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA PATERNÒ, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ENEL SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso l'avvocato PIETRO GUERRA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO MAIONE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 776/96 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 10/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/01/99 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il resistente, l'Avvocato Guerra, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1.1. L'E.N.E.L. chiedeva di essere ammesso con prededuzione al passivo del fallimento della CE s.p.a. - dichiarato dal Tribunale di Siena - per il credito, derivante da forniture di energia elettrica, per lire 1.067.580.648, con gl'interessi fino alla data del pagamento. Il giudice delegato ammetteva il credito in prededuzione per lire 114.387.127 e in via chirografaria per lire 662.806.363.000.
L'E.N.E.L. proponeva opposizione allo stato passivo, assumendo che il suo diritto alla prededuzione derivava da un contratto stipulato prima dell'ammissione della CE ad amministrazione controllata, trasformata poi in fallimento, e che gli effetti di tale contratto avevano continuato a prodursi a vantaggio delle procedure. Il Tribunale rigettava l'opposizione, osservando che, dopo un periodo di amministrazione controllata, la società aveva ottenuto l'ammissione al concordato preventivo, e che alla data dell'ammissione doveva farsi retroagire il momento per la determinazione del credito in prededuzione. Pur non disconoscendo l'unicità del rapporto contrattuale - sulla cui base l'E.N.E.L. aveva chiesto l'ammissione in prededuzione dell'intero credito - i primi giudici negavano che da tale unicità potesse farsi discendere alcuna conseguenza sul piano- del trattamento concorsuale;
rilevavano, inoltre, che il contratto di somministrazione non poteva godere di un trattamento privilegiato, e che le forniture di energia elettrica non potevano essere parificate a quelle sostenute per la procedura;
infine, che era mancata la dichiarazione del curatore per il subingresso del fallimento nel contratto, ai sensi dell'art. 74 della legge fall.
1.2. La Corte d'appello di Firenze accoglieva il gravame dell'E.N.E.L. con sentenza 3 maggio - 10 luglio 1996, cosi motivata:
la CE era parte del contratto di somministrazione quando era stata ammessa all'amministrazione controllata. Poiché doveva ritenersi che già all'atto dell'ammissione esisteva un debito per la fornitura già erogata, e l'art.187 u.c. legge fall. richiama l'art.161 a proposito del contenuto della domanda e delle modalità di documentazione (elenco dei creditori, scritture contabili e stato estimativo delle attività), i debiti maturati dovevano essere presi in considerazione e valutati nell'ambito delle reali possibilità del programma di risanamento, e quindi entravano a far parte del passivo che la procedura aveva consolidato al momento del suo inizio. Le spese successive, necessarie ad assicurare la gestione nella fase della procedura, costituivano pertanto spese di gestione, in forza di un'interpretazione estensiva dell'art.111, comma primo, n.1, legge fall. Il contratto continuava, così, a produrre effetti per entrambe le parti, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice delegato;
- premesso che la questione della prededucibilità del credito restava in piedi soltanto per la fase anteriore al concordato preventivo, per omessa impugnazione del, capo della sentenza relativo al credito sorto durante tale procedura, la Corte d'appello osservava che tra i vari procedimenti concorsuali sussisteva una connessione funzionale, e la dichiarazione di fallimento non era altro che lo sbocco finale di una sequenza svoltasi nell'interesse dei creditori. Secondo i giudici d'appello la soluzione di continuità tra la procedura di amministrazione controllata e l'apertura del concordato preventivo non aveva un ruolo decisivo, in quanto nella consecuzione delle procedure non sarebbe rilevante tanto l'aspetto temporale, quanto lo stato d'insolvenza dell'imprenditore che, in diversa intensità, ha determinato l'accesso alle diverse procedure. In altre parole, la progressiva intensificazione di tale stato si svolgerebbe attraverso un ciclo unico ed omogeneo del quale la dichiarazione di fallimento rappresenterebbe soltanto la fase terminale. Per tali ragioni, la disciplina della ripartizione dell'attivo predisposta per il fallimento deve essere estesa al di là dell'ambito che parrebbe rigidamente indicato dall'art.111, comma primo, n.1, legge fall.
Pertanto, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 1397/93 il debito contratto, sia anteriormente, nel corso dell'amministrazione controllata, sia successivamente, nel corso della procedura di concordato preventivo, per forniture derivanti da contratto di somministrazione (art. 1559 e seguenti cod.civ.), nel quale il curatore autorizzato all'esercizio provvisorio sia subentrato, deve essere soddisfatto in prededuzione. Dall'unitarietà del contratto di somministrazione discendeva, così, l'unitarietà del debito relativo alle prestazioni anteriori e posteriori all'ammissione della società ad amministrazione controllata;
- quanto al subingresso del curatore non è necessaria una espressa dichiarazione di volontà, bastando il fatto che egli avesse tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di sciogliersi dal contratto, nel momento in cui aveva continuato a fruire delle forniture per il fallito.
Avverso tale sentenza il fallimento ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo di annullamento.
Resiste l'ENEL con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
2. Il motivo di ricorso
2.1. Il fallimento premette che la CE era stata ammessa all'amministrazione controllata il 5 maggio 1986. La procedura aveva avuto l'esito sperato e, con decreto del 10 agosto 1988, la società era stata rimessa in bonis. Il 28 febbraio 1991 la società, nuovamente trovatasi in difficile situazione, era stata ammessa al concordato preventivo (mai omologato il 10 aprile 1991 era stata, infine, dichiarata fallita, con immediata cessazione dell'attività produttiva, e quindi senza che venisse disposto l'esercizio provvisorio.
2.2. Denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 74 e 111 legge fall. e 1559 cod.civ. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, il fallimento deduce:
- la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo consolidato, ha affermato che la prededucibilità dei debiti contratti nei periodi anteriori alle procedure concorsuali minori è subordinato alla condizione che queste ultime siano legate alla successiva procedura fallimentare da un nesso di conseguenzialità e dipendenza;
- tale nesso, consistente nell'identità della crisi che ha dato luogo alle distinte procedure, non sussisteva nella specie, e comunque la stessa ENEL non ne aveva fornito la prova;
- la Corte di merito aveva, invece, affermato l'esistenza del predetto presupposto in modo aprioristico, enunciando una regola ed estendendola fino a ritenere preducibili anche i crediti anteriori all'amministrazione controllata, senza alcuna limitazione temporale;
- del pari erronea è l'affermazione di una irrilevanza dell'aspetto temporale, in quanto il tempo trascorso è evidentemente elemento indiziario importante per ritenere l'identità di crisi economica. Infatti, tra la prima procedura e le altre erano trascorsi diversi anni;
- nella specie non si versava in ipotesi di autorizzazione all'esercizio provvisorio, e dovevasi, perciò, ritenere che le situazioni debitorie, assunte al di fuori dal regime autorizzativo, esulassero dall'applicazione dell'art.111;
- irrilevante era il riferimento alla natura unitaria di contratto di durata della somministrazione;
- non pertinente era il riferimento alla sentenza della Cassazione n. 1397 / 93, riguardante un caso di esercizio provvisorio. Peraltro, non risultava dimostrato che il curatore fosse subentrato nel contratto di somministrazione. La legge fallimentare richiede, all'uopo, un'espressa dichiarazione di subentro e l'autorizzazione del giudice delegato.
3. Motivi della decisione
Le doglianze meritano accoglimento.
L'oggetto del dibattito concerne i presupposti della prededucibilità nel successivo fallimento del credito maturato prima e durante la procedura di amministrazione controllata, in conseguenza del meccanismo della c.d. consecuzione delle procedure concorsuali. Secondo i giudici di merito la reductio ad unam delle varie procedure, coniugata col carattere unitario del rapporto di somministrazione, condurrebbe ad un'applicazione estensiva dell'art.111, comma primo, n.1, legge fall., attraverso l'automatica protrazione del medesimo rapporto, senza necessità di una manifestazione di volontà di subentro del curatore e di specifica autorizzazione degli organi fallimentari.
Nella sua enunciazione teorica, la prededucibilità nel fallimento del credito sorto nell'amministrazione controllata in caso di consecuzione tra dette procedure viene ormai ammessa senza contrasti nella consolidata giurisprudenza della Corte e la stessa curatela ricorrente vi aderisce.
Nel ricorso si contesta, però, che la Corte d'appello abbia correttamente applicato tale principio, non avendo - a differenza dei primi giudici -adeguatamente considerato il fatto che tra la chiusura dell'amministrazione controllata e l'apertura della successiva procedura concorsuale era intercorso un tempo rilevante. Si deve premettere, in proposito, che la Corte d'appello ha esattamente enunciato il principio, ricavabile da diverse pronunce di questa Corte, secondo cui l'aspetto cronologico costituisce soltanto la manifestazione esteriore del fenomeno della consecuzione, per cui anche uno iato temporale tra le diverse procedure non esclude che le stesse possano considerarsi come manifestazione di un unico fenomeno avente identici presupposti oggettivi e soggettivi. In numerose sentenze si vedano, fra le altre, S.U., 4370/77; Sez.I, 1274/79;
12157/90; 10167/90; 8013/92)) è stato costantemente affermato che l'applicabilità dell'art.111, comma primo, n.1, legge fall. al di fuori della sede propria presuppone che tra le varie procedure sussista un duplice nesso, e cioè non solo di consecutività ma anche di interdipendenza.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il ragionamento della Corte di merito incorra nello stesso errore metodologico che essa ha attribuito al Tribunale, avendo ritenuto l'esistenza del secondo elemento sulla base della consecuzione temporale (non importa se con intervalli) delle diverse procedure.
Come si è precedentemente rilevato, non basta la mera successione nel tempo delle diverse procedure per affermarne la consecuzione, e trarne conseguenze circa la prededucibilità dei crediti sorti nella prima di esse. Occorre, infatti, verificare in concreto che il susseguirsi delle diverse procedure contrassegni soltanto l'evoluzione di uno stato di dissesto - di crescente intensità - riconducibile a precise e identiche cause. Nel caso di specie, come esattamente dedotto dal fallimento ricorrente, è del tutto mancata (o, quanto meno, la motivazione della sentenza impugnata non ne reca traccia) un'indagine di merito sull'esistenza di tale identità di crisi, indagine che è normalmente superflua nel caso in cui l'esperimento di risanamento non riesca e lo sbocco è quello del fallimento (o del concordato preventivo), anche se, dopo la scadenza del termine stabilito, intercorra tempo per giungere alla trasformazione della procedura di tipo conservativo o cautelare in quella di tipo liquidatorio. La sentenza n. 1397/93 di questa Corte, richiamata nella decisione impugnata, non offre alcun sostegno alla tesi condivisa dalla Corte di merito, in quanto, come ha esattamente rilevato il ricorrente, si trattava di un caso in cui vi era stata continuazione dell'esercizio dell'impresa, il che comportava l'obbligo del fallimento, che aveva continuato a fruire delle prestazioni del somministrante, di pagare in prededuzione i corrispettivi delle prestazioni precedenti.(art.74 legge fall.) Diverse sentenze di questa Sezione hanno posto l'accento sulla necessità di verificare se lo iato temporale tra le procedure sia stato o meno indice rivelatore di crisi economiche diverse, al fine di negare o di affermare l'esistenza di una consecuzione tra procedure.
In tal senso la sentenza 24 febbraio 1993, n. 2272, relativa ad un caso in cui la dichiarazione di fallimento aveva avuto luogo a distanza di circa due anni dalla chiusura dell'amministrazione controllata;
e, oltre a quella indicata nella memoria del ricorrente ( 6352/97), la sentenza 14 dicembre 1998, n. 12536, nella quale, pur premettendosi che normalmente una successione cronologica di diverse procedure ha alla propria base una identica crisi economica, ciò non significa che gl'intervalli di tempo tra le diverse procedure non siano rivelatori di differenti presupposti (oggettivi e soggettivi) dello stato di dissesto. Secondo la stessa decisione, l'esistenza di un'unica crisi economica deve escludersi quando, medio tempore, vi sia stato il ritorno in bonis dell'imprenditore.
Nel caso di specie, poi, ricorreva un'ulteriore e radicale ragione per ritenere interrotto il nesso d'interdipendenza tra l'amministrazione controllata e le successive procedure. Secondo l'affermazione, non contrastata, del ricorrente, nel caso in esame la procedura di amministrazione controllata era cessata, non per mera scadenza del termine, ma in forza di decreto di rimessione in bonis.
Tale provvedimento non si limita ad una constatazione di scadenza del termine finale dell'esperimento, ma contiene un accertamento di segno opposto a quello del decreto di apertura della procedura, e cioè una verifica del ritorno dell'impresa a condizioni di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni. Non pare contestabile che il provvedimento in questione (a differenza di quello che, in presenza del mancato raggiungimento del fine risanatorio, apre la strada alla dichiarazione di fallimento) abbia natura decisoria e sia, quindi, suscettibile di acquistare efficacia di giudicato, in particolare circa la non sussistenza dello stato di dissesto, così come il decreto di ammissione alla procedura, nei confronti del quale si ammette pacificamente il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. (fra le numerose conformi, sentenze 84/45 3; 83/ 2215. Ne discende, quindi, che dal decreto in questione consegue un vincolo, quanto meno endofallimentare, in una successiva indagine sulla ricerca di un filo conduttore (e cioè un'unica causa di dissesto) che unisca tra loro le diverse procedure. Quanto meno, una tale indagine non potrà non tener conto dell'accertamento del recuperato stato di salute dell'impresa, contenuto nel decreto di rimessione in bonis emesso ai sensi del primo comma dell'art. 193 legge fall. Per le ragioni che precedono risulta chiaro che la sentenza impugnata è censurabile, più che per un'omessa motivazione sulla sussistenza (o non sussistenza) di una medesima situazione di crisi, riferibile a una stessa causa, che abbia determinato l'apertura delle diverse procedure, sotto il profilo della corretta applicazione dei principi che regolano la materia, avendo totalmente omesso di indagare sulle cause del dissesto in relazione alle varie fasi, con l'ulteriore error in procedendo consistente nel non aver tenuto conto dell'efficacia preclusiva derivante dal decreto di riammissione in bonis.
Sono del pari da condividersi i rilievi del ricorrente circa il carattere non risolutivo della questione sull'unitarietà del contratto di somministrazione, al fine di estendere il regime della prededucibilità stabilito dall'art.111, comma primo, n.1, ai debiti sorti durante l'amministrazione controllata, o comunque in essa consolidati.
Deve, in proposito, premettersi che, contrariamente a quanto sostenuto dall'ENEL e dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni, contenendo il ricorso censure sulla rilevanza della questione, è del tutto superfluo, ai fini della decisione di questa Corte, affrontare il problema del carattere unitario del rapporto contrattuale di somministrazione. L'unitarietà del rapporto non costituisce, infatti, neppure condizione necessaria perché il debito da esso derivante possa essere considerato come prededucibile ai sensi dell'art.111, comma primo, n.1, legge fall. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, risolto il dilemma dell'interpretazione estensiva di tale norma senza neppure porsi la questione dalla qualificazione del contratto come unitario (si veda, in proposito, proprio la sentenza di questa sezione n. 8013/92, citata dal ricorrente, concernente l'applicazione del principio ad un contratto di assicurazione). Vero è, piuttosto, che l'unitarietà del contratto veniva invocata - senza trovare seguito in giurisprudenza - come ragione necessaria e sufficiente per affermare la prededucibilità dei crediti da esso sorgenti.
a) uniformarsi al seguente principio di diritto: "la nozione di consecuzione tra diverse procedure concorsuali, e in particolare tra amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimento, ai fini di considerare prededucibili nel fallimento i debiti contratti prima e durante l'amministrazione controllata, implica l'identità delle cause del dissesto che ha dato luogo alle varie procedure";
b) svolgere le necessarie indagini circa l'esistenza di tale presupposto, tenendo conto dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova, nonché del vincolo derivante dal l'accertamento contenuto nel decreto con cui la CE era stata riammessa in bonis;
c) dare conto di tali accertamenti con adeguata motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile, il 13 gennaio 1999. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1999