Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 1
Configura la contravvenzione prevista dall'art. 9 comma primo L. 27 dicembre 1956 n. 1423 la violazione dell'obbligo, da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, di portare con sè la carta precettiva in quanto tale obbligo, imposto dall'art. 5 ultimo comma della stessa legge, ha lo scopo di consentire che l'autorità di polizia possa verificare il rispetto delle prescrizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2008, n. 8771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8771 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 181
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 026570/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE RA, N. IL 13/09/1981;
avverso SENTENZA del 05/06/2007 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLA MARCELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO ES Mauro, che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza pronunciata il 5/6/07 la Corte di Appello di Messina in parziale riforma della sentenza emessa il 28/11/05 dal Tribunale di quella città nei confronti di NA ES per il reato di inosservanza dell'obbligo inerente alla sorveglianza speciale di portare sempre con sè la carta precettiva (commesso il 17/12/03), rideterminava la pena (in aumento) in mesi quattro di arresto. Ricorreva per Cassazione il difensore dell'NA, deducendo violazione di legge e motivazione mancante perché il fatto contestato era dovuto a mera dimenticanza, non erano state concesse le attenuanti generiche, la pena irrogata era eccessiva. All'udienza fissata per la discussione, assente la parte privata, il P.G. concludeva per il rigetto del ricorso e la Corte decideva come da dispositivo.
Il ricorso va rigettato. La prevalente giurisprudenza della S.C., pienamente condivisa da questa Sezione (v. da ultimo: 1^, 9/5 - 19/6/07), considera reato il fatto contestato sia perché la prescrizione di cui si tratta, anche se separatamente dalle altre (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 5, u.c.), è esplicitamente prevista sia perché proprio la sua osservanza consente all'autorità di PS il controllo sull'osservanza delle altre. Trattandosi di contravvenzione il reato è punti a solo titolo di colpa. Sufficientemente motivato dal giudice di appello il diniego delle attenuanti generiche (la rilevante pericolosità sociale del soggetto) ed il quantum della pena (fissata per la stessa ragione in misura di poco superiore al minimo, dopo che in prime cure era stata erroneamente fissata al di sotto).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008.