Sentenza 22 novembre 1995
Massime • 1
Nei procedimenti "de libertate", che si instaurano a norma degli artt. 309, 310 e 311 cod. proc. pen., è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati rimasti estranei al procedimento, ferma restando la possibilità, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, di estendere, ove ne ricorrano i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento. (Fattispecie nella quale la S.C. ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due coindagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, i quali avevano lamentato la loro mancata citazione nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento disposto dalla Cassazione sul ricorso, proposto da altri coindagati nel medesimo reato, avverso provvedimento del tribunale della libertà confermativo dell'ordinanza di proroga della custodia cautelare).
Commentario • 1
- 1. Le sorti della riconvenzionale eccedente la competenza del Giudice di Pace in sede di opposizione a decreto ingiuntivoAndrea Falcone · https://www.filodiritto.com/ · 17 novembre 2012
1. Le massime Nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, quest'ultimo è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, poiché la competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile. In ragione della necessità di decidere sull'opposizione solo tenendo conto della compensazione, quale eccezione rispetto al credito oggetto del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 22/11/1995, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 22 novembre 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: R.G.N. 13857/95
Dott. Aldo VESSIA Presidente
" UA LA CAVA (Rel.) Componente
" IC VU "
" MB IA "
" BR NI "
" CO RE "
" M. IC IO "
" SE IN "
" AL AL "
ha pronunciato la seguente.
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) NT AL, nato il [...];
2) NT EL, nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 4 gennaio 1995 dal Tribunale di
Milano.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. UA La Cava.
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'annullamento parziale dell'ordinanza impugnata sul punto dell'omessa pronuncia dell'effetto estensivo.
RILEVA
In data 9 giugno 1994 il G.I.P. del Tribunale di Milano prorogava di sei mesi il termine massimo annuale di custodia cautelare nei confronti di OV ET, AL EG, VE SE,
VE UA ed altri tutti sottoposti ad indagine per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Su appello del OV e del AL il Tribunale di Milano, con ordinanza 25.7.1994, confermava l'impugnata decisione.
Con sentenza 30 settembre 1994 la Corte di Cassazione annullava con rinvio il provvedimento impugnato dal OV e dal AL.
I giudici di legittimità, dopo aver premesso che la concedibilità
della proroga dei termini di custodia cautelare presuppone la sussistenza di gravi esigenze cautelari, la necessità di accertamenti particolarmente complessi e l'imminenza dello scadere del termine ordinario di custodia, hanno affermato che i giudici di merito non avevano indicato quali fossero gli accertamenti particolarmente complessi da eseguire considerando sufficiente il semplice richiamo agli accertamenti conseguenti alle dichiarazioni accusatorie dei due collaboratori di giustizia senza, peraltro,
effettuare una effettiva delibazione se detti accertamenti fossero complessi, inconferenti o inutili.
Con ordinanza 4 gennaio 1995 il Tribunale di Milano, in sede di rinvio, annullava il provvedimento del G.I.P. ed in riforma dello stesso disponeva l'immediata scarcerazione del AL e del
OV se non detenuti per altra causa.
Hanno ritenuto i giudici del rinvio che il P.M. non aveva indicato neppure genericamente la quantità e qualità delle indagini da espletare per cui non era possibile valutare se la richiesta di proroga fosse giustificata né se vi fosse un nesso tra gli accertamenti da eseguire e la posizione individuale" del OV e del AL.
Contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto, in data 31 marzo 1995,
ricorso per cassazione il difensore di VE UA e VE
SE.
Assume che dopo l'annullamento dell'ordinanza 25.7.1994 deciso dalla
Corte di Cassazione si sarebbero dovuti citare ai sensi del V comma dell'articolo 627 Cod. Proc. Pen. i coindagati VE UA e
VE SE essendo estensibili nei loro confronti i motivi di impugnazione proposti dal OV e dal AL.
Lamenta, dunque, l'omessa loro citazione nel giudizio di rinvio e denuncia, quindi la nullità assoluta dell'ordinanza impugnata ex articolo 178 lettera c) e 179 1 comma Cod. Proc. Pen. La V Sezione
di questa Corte, a cui il ricorso era stato assegnato, sul rilievo dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione dell'applicabilità o meno del principio dell'estensione dell'impugnazione anche in materia di libertà personale ha disposto la rimessione alle Sezioni Unite. Il Presidente Aggiunto ha disposto in conformità.
Con memoria depositata il 6.11.1995 infine il difensore insiste nell'accoglimento del ricorso assumendo che il principio estensivo che regola il processo delle impugnazioni (l e 2 comma dell'articolo
587 c.p.p.) è applicabile anche in materia di impugnazione dell'ordinanza di proroga dei termini di custodia cautelare per cui all'efficacia estensiva di tale impugnazione il disposto del V comma dell'articolo 627 citato è logicamente e sistematicamente consequenziale.
OSSERVA
Le Sezioni Unite sono chiamate a decidere se l'articolo 587 c.p.p.
sia applicabile anche alle impugnazioni proponibili contro i provvedimenti "de libertate" previsti dagli articoli 309 - 310 - 311
c.p.p. anche se, nella fattispecie, si verta in materia di appello presentato ex articolo 310 Cod. Proc. Pen. Durante la vigenza del codice abrogato la possibilità che la richiesta di riesame potesse inquadrarsi tra i mezzi d'impugnazione ha formato oggetto di diverse pronuncia di legittimità. Con alcune di esse il Supremo Collegio ha ritenuto applicabile al riesame dei provvedimenti restrittivi la disciplina dell'articolo 203 c.p.p. 1930. Si è, infatti, affermato che l'effetto estensivo ha carattere generale e non è limitato alle impugnazioni in senso tecnico in quanto si tratta di un principio giuridico del nostro ordinamento diretto a rimuovere un provvedimento o una situazione che arreca pregiudizio ad una pluralità d'interessati (Sez. I^ 4.6.1977 Nattis;
Sez. I 6.7.1083
Iuri; Sez. I 28.11.1986 Esposito). Nella vigenza del nuovo codice in senso favorevole all'applicabilità dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai provvedimenti "de libertate"; si sono espresse la V Sezione (22.2.1991 Medi) e, in fattispecie identica a quella
"de qua", la I^ Sezione (25.3.1995 Santapaola).
Con tale ultima sentenza si è infatti ritenuto che se viene proposto un mezzo di impugnazione avverso un provvedimento che incide sulla libertà personale di più coindagati e tale gravame sia presentato solo da alcuni di questi l'eventuale accoglimento dell'impugnazione con il conseguente annullamento del titolo della custodia cautelare spiega effetto anche nei confronti del non impugnante purché il motivo posto a base dell'annullamento non sia riferibile alla posizione del singolo indagato.
Altro indirizzo giurisprudenziale invece ha escluso che la richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale abbia natura d'impugnazione e ciò in quanto con essa si viene ad instaurare una procedura diversa da quella propria dei normali mezzi d'impugnazione anche se questa è diretta, al pari dell'impugnazione,
alla rimozione di un provvedimento pregiudizievole (Sez. I 11.4.1983
Lo Giudice;
Sez. II 2.8.1983 Pero;
Sez. I^ 25.11.1983 Filippi;
Sez.
VI^ 23.3.1983 Conzi;
Sez. I^ 14.4.1983 De Lago;
Sez. I 28.11.1983
Ferrario).
Il principio che l'effetto estensivo dell'impugnazione non si verifica nei confronti del coindagato concorrente nello stesso reato perché esso opera solo nell'ambito dello stesso procedimento e non può riguardare procedimenti autonomi e separati è stato anche affermato dalla I^, VI^ e II^ Sezione (5.6.1986 Pagani;
7.5.1987
Morena; 27.10.1989 Sampagnaro).
Tale affermazione è stata ribadita recentemente anche dalla I
Sezione che, con sentenza n. 3366 del 2.6.1995 Gentile, ha ritenuto che presupposto indispensabile perché possa verificarsi l'effetto estensivo è che colui a cui tale effetto deve verificarsi sia giudicato con lo stesso procedimento decisorio soggetto a gravame di quello che ha proposto il motivo estensibile. Le Sezioni Unite
ritengono di aderire a quest'ultimo indirizzo con le precisazioni di seguito indicate.
L'articolo 309 che disciplina il riesame delle ordinanze che dispongono una misura cautelare ed i successivi articoli 310 e 311
che regolano rispettivamente l'appello contro i provvedimento in materia di misure cautelari ed il ricorso per cassazione contro le decisioni emesse in sede di riesame e di appello o, direttamente,
avverso le ordinanze impositive di una misura cautelare pur avendo trovato nel nuovo codice di rito la loro collocazione sistematica nel libro IV capo VI "Impugnazioni" presentano, tuttavia, per la diversità della natura dei provvedimenti impugnati e per la particolarità dei relativi procedimenti ed in specie per l'oggetto stesso del thema decidendo, aspetti particolari.
La disciplina delineata, in effetti, prevede peculiarità di strutture e rapidità delle relative decisioni, il che rende incompatibile l'estensione (non s'intende, peraltro, in qual modo possibile, data la normativa posta) dell'impugnazione proposta dal coindagato diligente ai coindagati estranei al procedimento.
La frammentazione e l'autonomia dei relativi procedimenti incidentali scaturenti da un iniziale provvedimento cautelare a struttura plurisoggettiva permette, inoltre, per il margine di discrezionalità concessa al giudicante nella valudimenti de libertate nell'ambito considerato.
Lo stesso sistema poi di garanzie giurisdizionali previsto in materia, ove concorrono mezzi di gravame e lo strumento della revoca
(articolo 299 c.p.p.) invocabile anche da chi non ha proposto impugnazione, consente in ogni modo il riesame della sussistenza ex ante e della persistenza ex post dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare nei confronti dei soggetti impugnanti e di quelli stessi non impugnanti il provvedimento custodiale.
A conferma ulteriore può anche osservarsi che il differente lessico usato nella nuova formulazione dell'articolo 587 rispetto al precedente articolo 203 del codice abrogato fa ritenere che il legislatore sostituendo il termine di "imputato" abbia voluto escludere, sulla conoscenza delle differenti posizioni ermeneutiche seguite dai giudici di legittimità, dalla disciplina estensiva del fenomeno processuale dell'impugnazione il coindagato non impugnante.
Per completezza, infine, va precisato che nell'ipotesi di procedimento incidentale che sorga e si svolga in modo unitario e cumulativo è sempre possibile, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, estendere, ove ne ricorrono i presupposti, gli effetti favorevoli della decisione stessa, purché
non fondata su motivi personali di uno degli impugnanti, ad altro coindagato nello stesso procedimento.
Del resto resta ben chiara la distinzione tra "effetto estensivo dell'impugnazione", che consente - ove possibile - anche al soggetto non impugnante di partecipare al giudizio di impugnazione ed
"effetto estensivo della decisione", che rende operanti,
sussistendone le condizioni, anche per il soggetto non impugnante gli effetti favorevoli della decisione stessa, anche quando sia rimasto estraneo al giudizio di impugnazione (Cass. Sez. I^
18.1.1967, Savoldi).
Alla luce, quindi, delle considerazioni sopra svolte e dei principi enunciati in tema dì procedimenti incidentali de libertate ed in particolare di effetto estensivo dell'impugnazione proposta da parte soltanto di uno o alcuno dei coindagati, non è, nella specie,
applicabile ai ricorrenti non impugnanti nel giudizio instaurato su appello dai coindagati OV ET e AL EG,
quell'effetto estensivo e quindi - la disposizione prevista nella seconda parte del comma V dell'articolo 627 stesso codice,
specificamente invocata dai ricorrenti per dedurre la "nullità
assoluta" dell'ordinanza conclusiva del procedimento promosso dagli altri due coindagati.
Ad essi ricorrenti, restati fuori di quel procedimento incidentale di impugnazione di provvedimento in tema di libertà personale non spettava, per effetto estensivo dell'impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto in questa sede, "la citazione" in quel giudizio di gravame: giudizio conclusosi in quell'ambito, anche con riferimento a profili individuali, nei confronti degli impugnanti, secondo decisione nei limiti di quell'ambito suo proprio.
Pertanto il ricorso proposto dal difensore di VE SE e
VE UA va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Suprema Corte a Sezioni Unite visti gli articoli 611 - 616
c.p.p.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a lire
500.000 alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94
c.p.p..
Roma, 22 novembre 1995.