Sentenza 29 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di liberazione anticipata "speciale", l'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge (di conversione) 21 febbraio 2014, n. 10, esclude dal beneficio i soggetti condannati per uno dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen. e non prevede alcuna eccezione a favore dei collaboratori di giustizia, anche qualora questi abbiano avuto accesso a misure premiali (nella specie: permessi premio) in deroga alle disposizioni ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2016, n. 20472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20472 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2016 |
Testo completo
2047 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Sent. n. sez.406/2016- Composta da: CC 29/01/2016 MariaStefania Di Tomassi - Presidente - R.G.N. 17105/2015 Antonella Patrizia Mazzei - Relatore - Rosa Anna Saraceno Aldo Esposito Antonio Cairo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di IR AR, nato ad [...] il [...], avverso l'ordinanza del 18 marzo 2015 del Tribunale di sorveglianza di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Enrico Delehaye, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, emessa il 18 marzo 2015, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto dal detenuto, Di IR AR, ai sensi dell'art. 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di ordinamento penitenziario (Ord. Pen.), avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma, in data 10 dicembre 2014, con il quale era stata dichiarata inammissibile la domanda di integrazione della liberazione anticipata già ottenuta per il periodo compreso tra l'8 agosto 2009 e l'8 agosto 2013 (otto semestri) ed era stata respinta la domanda di applicazione della liberazione дос anticipata speciale, ai sensi della legge n. 10 del 2014, con riguardo al periodo compreso tra l'8 agosto 2013 e l'8 agosto 2014 (due semestri). A ragione della decisione il Tribunale ha addotto che all'istante, condannato per delitti inclusi nell'art.
4-bis Ord. Pen., era precluso l'accesso alla liberazione anticipata speciale e, quindi, ad una riduzione della pena di settantacinque giorni in luogo dei quarantacinque per ciascun semestre già ottenuti, poiché, in sede di conversione del d.l. n. 146 del 2013, introduttivo del suddetto beneficio speciale, la legge n. 10 del 2014 aveva espressamente escluso dai destinatari del medesimo beneficio i condannati per taluno dei delitti previsti dall'art.
4-bis Ord. Pen. Il Tribunale ha aggiunto che l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., in sede di unificazione di pene concorrenti di cui al provvedimento in esecuzione, emesso il 27 maggio 2011 dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, che aveva determinato la pena unica di trenta anni di reclusione, con decorrenza dal 1° gennaio 1996 e fine pena previsto al 13 marzo 2022, non consentiva di ritenere già espiate le pene subite per delitti ostativi (omicidi e associazione per delinquere di tipo mafioso) assommanti, materialmente, a circa settanta anni di reclusione, posto che la riduzione indotta dal suddetto criterio moderatore doveva applicarsi proporzionalmente a tutte le frazioni di pena pertinenti ai vari reati confluiti nel cumulo e non solo a quelli ostativi, come preteso dal ricorrente, imputante la pena residua ai soli delitti non ostativi all'applicazione del beneficio speciale in esame.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di IR tramite il difensore, avvocato Sante Foresta del foro di Roma, il quale deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 4 d.l. n. 146 del 2013 (anche nel testo convertito dalla legge n. 10 del 2014), 54 e 58-ter Ord. Pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991, e, in ogni caso, violazione degli artt. 3 e 27 Cost. in riferimento alle norme sopra richiamate.
2.1. Il ricorrente sostiene che al Di IR è certamente applicabile l'art. 16-nonies legge n. 82 del 1991, che, operando in deroga alla normativa ordinaria e includendo la più limitata portata dell'art. 58-ter Ord. Pen., supera le preclusioni previste dall'art.
4-bis Ord. Pen.; precisa che l'interessato beneficia dei permessi premio sulla base della normativa speciale prevista per i collaboratori di giustizia e non ricorre alcun motivo per privarlo della liberazione anticipata speciale, trattandosi di istituto che risponde alla stessa ratio 2 fou normativa, in tema di speciale prevenzione, che contraddistingue l'ammissione dei collaboratori con la giustizia ai benefici penitenziari in deroga alla norme ordinarie;
rimarca come illogica e priva di buon senso, prima che illegittima e antigiuridica, l'interpretazione normativa che, mentre rende accessibili ai collaboratori di giustizia i benefici penitenziari in deroga alle disposizioni vigenti, preclude agli stessi l'ammissione alla liberazione anticipata speciale, considerata altresì la maggiore ampiezza delle misure alternative alla detenzione, conseguibili in deroga alle norme ordinarie, rispetto al beneficio della liberazione anticipata ancorché speciale;
sottolinea che l'istituto della liberazione anticipata, da ritenersi di identica portata sia nella versione ordinaria che speciale, poiché quest'ultima si limita ad estendere gli effetti della prima, non consente alcuna limitazione o discriminazione di sorta, risultando la ratio fondante quella di premiare la consapevole partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, quest'ultima valutata in modo ancora più pregnante ai fini del riconoscimento del beneficio speciale, il quale postula la continuità nella partecipazione all'opera di rieducazione al di là della valutazione frazionata per semestri;
censura come irragionevole la negazione della maggiore riduzione di pena proprio a chi ha dimostrato di aver raggiunto un più elevato e sicuro grado di ravvedimento, al punto di beneficiare della disciplina derogatoria di cui all'art. 16-nonies legge n. 82 del 1991. Secondo il ricorrente, le due discipline speciali (quella di cui all'art. 16- nonies cit. e quella introdotta dal d.l. n. 146 del 2013) si integrano e non possono contraddirsi;
un'interpretazione diversa, e segnatamente quella fatta propria dal Tribunale, non si sottrae ad un fondato sospetto di incostituzionalità per illogica discriminazione in relazione ad un istituto, quello della liberazione anticipata, che rappresenta uno strumento di trattamento penitenziario a tutti gli effetti;
ove si accedesse, quindi, alla tesi sostenuta nell'ordinanza impugnata dovrebbe essere sollevata questione di illegittimità costituzionale.
2.2. I predetti argomenti cederebbero, tuttavia, a fronte della considerazione che il condannato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, sta espiando delitti non ostativi. Al riguardo la tesi del Tribunale circa l'operatività del temperamento della pena complessiva, a norma dell'art. 78 cod. pen., con riguardo a tutti i reati - ostativi e non- confluiti nell'unico provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, non è condivisibile, secondo il ricorrente, perché sfavorevole al reo. Nel silenzio della legge non potrebbe operarsi un'interpretazione in malam partem. cou Lo scioglimento del cumulo deve operarsi con riferimento alle pene come determinate nel cumulo giuridico e non con riguardo a quelle originarie secondo il cumulo materiale.
2.3. Deve, poi, considerarsi che la domanda di liberazione anticipata speciale è stata avanzata in vigenza del decreto legge n. 146 del 2013, con la conseguenza che, almeno per la detenzione patita nel periodo pregresso, ossia prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, il beneficio dovrebbe essere riconosciuto. Il diritto intertemporale, infatti, giustifica l'applicazione della norma più favorevole al destinatario, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 400 del 1988. Anche per tale aspetto, quindi, la decisione impugnata deve ritenersi illegittima. In conclusione, il ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio, potendo la Corte di cassazione emettere i provvedimenti necessari ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., ovvero l'annullamento con rinvio per consentire al giudice della cognizione di pronunciarsi nel merito;
in via di ulteriore subordine chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 146 del 2013, nel testo convertito dalla legge n. 10 del 2014, in combinato con gli artt. 58-ter Ord. Pen. e 16-nonies legge n. 82 del 1991, con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono la possibilità per il soggetto nei cui confronti sia stata già applicata una disciplina derogatoria più favorevole, in tema di benefici penitenziari, di potere accedere anche alla misura della liberazione anticipata speciale.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria depositata il 29 luglio 2015, ha chiesto il rigetto del ricorso con i provvedimenti consequenziali. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle questioni dedotte. Esse vanno ordinate ed esaminate secondo la seguente scansione logico- giuridica: applicabilità del beneficio speciale nella sua ampiezza originaria, come previsto dal d.l. n. 146 del 2013, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, poiché la relativa domanda è stata proposta da Di IR prima della legge di conversione n. 10 del 2014, che ha escluso la liberazione anticipata speciale nei confronti dei ср condannati per taluno dei delitti previsti dall'art.
4-bis Ord. Pen.; l'istante si troverebbe, comunque, in espiazione di delitti non ostativi, perché il titolo in esecuzione è un cumulo determinante la pena unica di anni trenta di reclusione, secondo il principio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., da imputare, nella misura ancora da scontare, previo scioglimento del cumulo, ai reati non ostativi tra quelli unificati;
Di IR, inoltre, è collaboratore di giustizia e, come tale, risultando soggetto allo statuto derogatorio alle norme ordinarie in materia di benefici penitenziari, ex art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, convertito dalla legge 82 del 1991, dovrebbe coerentemente poter beneficiare anche della n. liberazione anticipata speciale, in deroga al divieto previsto per i condannati per delitti previsti dall'art.
4-bis Ord. Pen.; un'interpretazione diversa dell'istituto in esame non si sottrarrebbe a fondato dubbio di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
1.1. Manifestamente infondata è, innanzitutto, la pretesa sottrazione alla disciplina più restrittiva prevista dalla legge di conversione n. 10 del 2014, in materia di ammissione al beneficio della liberazione anticipata speciale, per avere il ricorrente presentato la relativa domanda nel vigore del decreto legge n. 146 del 2013 prima della sua conversione in legge. Nelle sentenze di questa stessa sezione, n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260848, e n. 3130 del 19/12/2014, dep. 22/01/2015, Moretti, Rv. 262060, la Corte ha già rilevato l'inammissibilità del beneficio speciale nei riguardi dei condannati in espiazione di pena per delitti previsti dall'art.
4-bis Ord. Pen. Il ricorrente sostiene che le modifiche apportate in sede di conversione in legge non s'applicherebbero al condannato che aveva fatto istanza del beneficio speciale prima di detta conversione, vuoi perché la normativa di cui si discute, incidendo sulla pena, avrebbe carattere sostanziale;
vuoi perché occorrerebbe comunque far riferimento al momento della domanda. Come già osservato nei precedenti giurisprudenziali di cui sopra, gli argomenti in diritto a sostegno della tesi del ricorrente sono infondati, poiché errato ne è il presupposto. Le disposizioni in materia di liberazione anticipata non hanno natura Prostanziale poiché attengono all'esecuzione della pena e non alla sua determinazione, non incidendo sulla sanzione e sul fatto cui essa attiene;
e il tempo che rileva ai fini del rispetto del principio dell'irretroattività della legge penale (art. 25, secondo comma, Cost.; art. 7, comma 1, Cedu;
art. 11 preleggi) e, in particolare, della disposizione meno favorevole (art. 2, quarto comma, cod. pen.), è quello del fatto e non il tempo della domanda di un beneficio penitenziario, come quello evocato nel caso in esame. 5 cha La regola che fa riferimento alla disciplina vigente al momento della domanda (in base al principio generale di cui costituisce espressione l'art. 5 cod. proc. civ.) postula che si verta in materia attinente alla giurisdizione o alla competenza, ovverosia in materia squisitamente processuale, ciò che costituisce l'esatto contrario della tesi giuridica del ricorrente, secondo cui la norma più favorevole contenuta nel decreto legge, sebbene non convertita in legge, dovrebbe prevalere proprio in forza della sua natura sostanziale, essendo in vigore al tempo della domanda del beneficio penitenziario speciale. Non alla domanda dunque occorre aver riguardo, ma al "tempo" di espiazione in cui si è tenuta la condotta della quale si chiede la valutazione al fine di ottenere la maggiore detrazione di pena. Ed è fin troppo agevole osservare che, al tempo del comportamento da valutare, la norma in tema di liberazione anticipata speciale, estesa ai condannati per delitti previsti dall'art.
4-bis Ord. Pen., non era prevista, poiché il decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 146, da cui è stata introdotta, è entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e la norma estensiva è, comunque, definitivamente decaduta, per mancata conversione, in forza di legge del 21 febbraio 2014, n. 10, vigente dal 22 febbraio 2014. Ne discende che non sono pertinenti al caso in esame l'art. 25, secondo comma, Cost.; l'art. 11 delle preleggi;
e l'art. 2, terzo comma, cod. pen. Soprattutto, sul piano del diritto costituzionale, va rilevato che i principi regolanti in vario modo il fenomeno della successione di leggi nel tempo non s'attagliano al differente fenomeno in esame, che concerne la sorte delle disposizioni di decreti-legge non recepite nella legge di conversione e che trae regola direttamente dall'art. 77 Cost. Questo, al comma 3, dispone infatti che «I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti». Non deroga, né potrebbe, a tale norma di rango superiore la legge n. 400 del 1988, art. 15, comma 5, laddove dispone che «Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente [...] », giacché tale disposizione sta solo a prevedere che tutti gli emendamenti approvati in sede di conversione entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa legge, e non più dopo il decorso dell'ordinaria vacatio legis se nulla espressamente viene 6 ск disposto al riguardo (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 4781 del 02/05/1991, Rv. 471926; Sez. 3, sent. n. 6368 del 07/06/1995, Rv. 492709). In altri termini, ["efficacia" del decreto-legge (in tutto o in parte) non convertito che può farsi salva è da ritenere, per principio, circoscritta ai soli atti o rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti» e non può in alcun modo essere estesa sino al riconoscimento di un diritto o di una aspettativa per comportamenti o situazioni precedenti quando la relativa domanda era ancora sub iudice al momento della conversione del decreto. Come osserva, infatti, C. cost. n. 51 del 1985, l'art. 77 Cost., terzo comma, in nessun caso considera la norma dettata con "decreto-legge non convertito" come norma in vigore nel tratto di tempo tra la sua adozione e quello della mancata conversione;
ed anzi, se interpretato sia in riferimento al suo specifico precetto (privazione, per il decreto-legge non convertito, di ogni effetto fin dall'inizio), sia in riferimento al sistema in cui esso si colloca (ispirato -come appare anche dagli altri due commi dell'art. 77 Cost.- a maggior rigore nella riserva al Parlamento della potestà legislativa), vieta di considerarla tale». Dunque, «indipendentemente da quello che possa ritenersi in proposito della norma dettata con decreto-legge ancora convertibile, la norma contenuta in un decreto-legge non convertito non ha [...] attitudine, alla stregua del terzo e ultimo comma dell'art. 77 Cost., ad inserirsi in un fenomeno "successorio", quale quello descritto e regolato dai commi secondo e terzo dell'art. 2 cod. pen.»>, ovverosia in un fenomeno successorio concernente norme penali sostanziali per le quali vale il principio di irretroattività delle disposizioni di sfavore.
1.2. Generico è il motivo che lamenta l'illegittimità della decisione per omessa imputazione della pena residua da espiare, con riguardo al cumulo in esecuzione di anni trenta di reclusione, così determinato a norma dell'art. 78 cod. pen., ai soli reati non ostativi tra quelli di cui alle pene unificate, donde l'ammissibilità della domanda di liberazione anticipata speciale, pur considerando la disciplina più restrittiva introdotta dalla legge n. 10 del 2014 di conversione del decreto legge n. 146 del 2013. Il Tribunale, con motivazione adeguata e coerente, oltre ad evidenziare la contraddittorietà della pretesa espiazione delle pene pertinenti ai delitti ostativi, rispetto al principale motivo di reclamo circa la presentazione della richiesta del beneficio speciale prima della legge di conversione del d.l. n. 146 del 2013 sul presupposto quindi di attuale esecuzione proprio della pena subita per delitti ostativi, ha spiegato l'arbitrarietà del calcolo proposto dal condannato, il quale, condannato per plurimi reati di omicidio e per associazione di tipo mafioso, con pene ascendenti a circa settanta anni di reclusione secondo il cumulo materiale, 7 pretende di riferire la pena rideterminata sulla base del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., con indicata decorrenza dal 1° gennaio 1996 e scadenza il 13 marzo 2022, ai soli delitti ostativi, senza tener conto delle pene originariamente inflitte sia per questi che per i reati non ostativi, applicando quindi proporzionalmente a tutte le pene la riduzione discendente dal cumulo giuridico. Con tale ineccepibile argomentazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi ad affermare in modo assertivo di avere espiato le pene a lui inflitte per i delitti ostativi, senza neppure riferire tale assunto ai periodi, anche non recenti, cui attiene la sua richiesta di liberazione anticipata speciale che, in effetti, abbraccia un lungo arco temporale compreso tra l'8 agosto 2009 e l'8 agosto 2014. 1.3. Manifestamente infondata è anche la censura che fa discendere dalla pretesa qualità di collaboratore di giustizia del Di IR, del quale si assume l'ammissione al beneficio del permesso premio in deroga alle disposizioni ordinarie, l'inoperatività nei suoi confronti dell'esclusione dalla liberazione anticipata speciale, benché condannato per delitti inclusi nel catalogo previsto dall'art.
4-bis Ord. Pen. In tema di liberazione anticipata speciale, la testuale formulazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, nel testo convertito dalla legge n. 21 febbraio 2014, n. 10, espressamente esclude dal beneficio tutti i condannati per delitti previsti dall'art.
4-bis Ord. Pen. e non prevede alcuna eccezione a favore dei collaboratori di giustizia, che siano stati ammessi ai benefici penitenziari a norma dell'art. 16-nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, in deroga alle vigenti disposizioni di cui all'art. 176 cod. pen., 30-ter e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Un'eventuale eccezione, a favore dei collaboratori di giustizia, detenuti o non, al divieto di ammissione alla liberazione anticipata speciale, nonostante la condanna per delitti previsti dall'art.
4-bis Ord. Pen., avrebbe dovuto essere espressa, così come espressa è la disciplina derogatoria prevista dall'art. 16-nonies, cit., in materia di ammissione ai benefici penitenziari comuni delle persone che abbiano prestato condotte di collaborazione con la giustizia.
1.4. La predetta interpretazione dell'art. 4 d.l. n. 146 del 2013, convertito dalla legge n. 10 del 2014, in relazione all'art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991, convertito nella legge n. 82 del 1991, non contrasta con gli articoli 3 e 27 Cost., come denunciato dal ricorrente. 8 of La previsione normativa, soggettivamente limitata nel suo ambito di applicazione, corrisponde alle scelte discrezionali del legislatore, le quali, nel caso in esame, non si pongono in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevolezza, né con la funzione rieducativa della pena. In particolare, come già osservato in modo convincente nelle sentenze di questa stessa sezione della Corte n. 1650 del 22/12/2014, Mollace, Rv. 261880, e n. 34073 del 27/06/2014, Panno, Rv. 260849, la disposizione de qua estende, con alcune eccezioni, i vantaggi conseguenti ad un beneficio penitenziario ordinario, già previsto e reso accessibile a tutti i condannati e, quindi, non precluso, né ai condannati responsabili di determinate categorie di reato di maggiore gravità, né a quelli che abbiano già ottenuto l'applicazione di misure alternative alla detenzione. Ne discende la palese insussistenza di alcuna violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. La liberazione anticipata speciale, inoltre, è beneficio premiale temporaneo di carattere eccezionale, che persegue innanzitutto lo scopo dello sfoltimento della popolazione carceraria, al fine di rimuovere uno dei principali ostacoli a trattamenti penitenziari conformi al senso di umanità, in linea con la norma costituzionale (art. 27, secondo comma, prima parte) e convenzionale (art. 3 Cedu); essa, pertanto, non si iscrive nel novero delle misure alternative alla detenzione funzionali esclusivamente al reinserimento sociale del condannato sulla base di un percorso rieducativo positivamente apprezzato. Ciò comporta la manifesta insussistenza della denunciata violazione della norma costituzionale (art. 27, secondo comma ed ultima parte) sulla finalità rieducativa della pena. In conclusione, per le anzidette ragioni, deve ritenersi pienamente compatibile col sistema normativo, in subiecta materia, l'avvenuta ammissione del ricorrente al beneficio del permesso premio ai sensi dell'art. 30-ter Ord. Pen., in relazione all'art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, e la sua esclusione invece dal beneficio eccezionale e temporaneo della liberazione anticipata speciale.
2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle sole spese processuali, senza l'ulteriore condanna al versamento di sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, poiché la Corte non ravvisa profili evidenti di colpa, considerata l'epoca di presentazione della domanda in relazione al progressivo consolidamento della giurisprudenza sulle questioni dedotte. да 9
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 gennaio 2016. Il consigliere estensore Il presidente MariaStefania Di Tomassi Antonella Patrizia Mazzei Entonettet.P. Meye Timin DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 10