Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11287
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Sentenza 30 luglio 2002

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In tema di mandato di pagamento, la banca operante nell'U.R.S.S., incaricata del pagamento del prezzo relativo ad una compravendita conclusa in Italia da ente importatore, dotato di personalità giuridica conferita da quello Stato, con società esportatrice operante nello Stato italiano, ancorché, in virtù dell'ordinamento del commercio estero vigente, all'epoca, nell'ex U.R.S.S.,avesse il monopolio della transazione finanziaria con gli operatori esteri, non assume, per ciò solo, la veste di condebitrice in solido con l'ente importatore nei confronti dell'altro contraente, tale responsabilità potendo derivare o da un suo coinvolgimento nella conclusione del contratto che determini il sorgere di una sua obbligazione verso il soggetto creditore o da un meccanismo legale che dal mandato di pagamento faccia derivare un'obbligazione del mandatario verso il terzo creditore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2002, n. 11287
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11287
    Data del deposito : 30 luglio 2002

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