Sentenza 31 maggio 2016
Massime • 1
L'Ufficiale giudiziario, pur al di fuori della sua attività per conto del Ministero della Giustizia, riveste la qualità di pubblico ufficiale, potendo egli espletare altre attività involgenti il suo tipico ruolo di ufficiale fidefaciente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di un ufficiale giudiziario per il reato di peculato in relazione a somme di cui aveva il possesso in ragione del servizio protesti e attività di incasso dei crediti cambiari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2016, n. 27945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27945 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2016 |
Testo completo
27 9 45/ 1 6 کا 15 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA Composta da: DEL 31/05/2016 895 GIACOMO PAOLONI Presidente Sent. n. sez. REGISTRO GENERALE STEFANO MOGINI N.10824/2016 ANNA CRISCUOLO PIERLUIGI DI STEFANO Rel. Consigliere EMANUELE DI SALVO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BU DI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 27/02/2015 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Procuratore Generale in persona del DR ANTONIO BALSAMO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Udito l'avv. GIUSEPPE FALACE per la Bcc dell'Adriatico Teramano che ha chiesto il rigetto del ricorso e depositato conclusioni scritte Udito l'avv. GUGLIELMO MARCONI per CI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di L'Aquila con sentenza del 27 febbraio 2015 ha confermato la sentenza del Tribunale di Teramo del 2 novembre 2010 nella parte in cui condannava CI UD, ufficiale giudiziario, per varie contestazioni di peculato riferite a denaro di cui il CI aveva possesso per ragioni di ufficio, nel contesto del servizio protesti e attività di incasso dei crediti cambiari. Secondo i giudici di merito, CI tratteneva il denaro contante depositandolo su conti 1 : correnti utilizzati per esigenze personali o per altre attività versandolo solo tardivamente agli enti richiedenti il predetto servizio. Contro tale sentenza CI propone ricorso a mezzo del difensore. Con il primo motivo deduce la questione della mancanza della qualifica di pubblico ufficiale ciò sotto due profili: - innanzitutto quale violazione di legge non essendosi tenuto conto che il servizio protesti svolto dall'ufficiale giudiziario non è attività che comporti la qualifica di pubblico ufficiale in quanto non rientra fra le attribuzioni svolte dall'ufficiale giudiziario per conto del Ministero della Giustizia. - Poi, sotto il profilo della mancata acquisizione di prova decisiva non essendo stata acquisita e valutata la sentenza della Corte di Appello sezione lavoro che, decidendo sulla eventuale responsabilità del Ministero della Giustizia per il furto del denaro detenuto da CI a seguito di incassi di cambiali, dava atto che non si trattava di attività rientrante nelle funzioni di tale ministero. Mancava pertanto la qualifica pubblica per ritenere la condotta di appropriazione quale peculato ex art. 314 cod. pen.. Inoltre la Corte di Appello non ha considerato che il ricorrente non ha affatto svolto personalmente il servizio protesti che aveva, invece, interamente delegato alla Fiorillo, quindi «non occupandosi della presentazione dei titoli di credito presso il domicilio dei debitori, giudicabile non acquisiva neppure la veste pubblicistica coeva alla levata del protesto»> Osserva poi che, a volere ritenere che il peculato potesse ritenersi per la quota di denaro di competenza pubblica corrispondente al prelievo a titolo di imposta sulla somma che "rientra nell'attività privatistica di incasso dei crediti cambiari", erroneamente il peculato non è stato limitato a tale quota. Infine, rileva che nessuna delle somme di cui si discute è entrata in disponibilità del ricorrente e che non è rilevante né il ritardo nè l'aver tenuto i fondi in questione confusi con altro denaro sul medesimo conto corrente. Con secondo motivo deduce la violazione di legge per non avere la Corte derubricato il reato ritenendolo quindi estinto per prescrizione. Ritiene rilevante che il ricorrente abbia agito, se del caso, con il dolo del peculato d'uso; pertanto va ritenuta configurata tale ultima e minore ipotesi di reato per il quale vi è stata prescrizione. Con il terzo motivo, con riferimento al capo L, rileva che non vi è dimostrazione di peculato per la regolarità dei tempi di restituzione 2 Con il quarto motivo deduce, quale violazione di legge, la mancata applicazione delle attenuanti generiche indicando alcuni dati di fatto che la Corte avrebbe dovuto valutare e valorizzare a tal fine. Con il quinto motivo deduce il vizio di motivazione sulle doglianze in ordine alla non congruità della liquidazione dei danni in favore della parte civile. Riporta il motivo di appello che aveva sviluppato al riguardo osservando che non vi era stata verifica dell'esservi ancora titoli da contabilizzare e ciò aveva inciso negativamente sulla determinazione del danno provocato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo, in ordine alla assenza della qualifica di pubblico ufficiale perché CI non svolgeva attività per conto del Ministero della Giustizia, è del tutto inconsistente. L'ufficiale giudiziario, al di fuori della sua attività per conto del Ministero della Giustizia, può svolgere altre attività nel contesto del suo tipico ruolo di ufficiale fidefaciente, tra queste le attività in materia di protesti, cassa cambiaria etc;
attività che, ad esempio, può svolgere anche il notaio (od il segretario comunale). Che, quindi, l'attività estranea a quella per conto del Ministero della Giustizia non comporti la responsabilità del Ministero è un'ovvietà; ma è anche ovvio che, per la funzione citata, l'ufficiale giudiziario è pubblico ufficiale svolgendo una attività pubblica come il notaio;
e, come il notaio, può avvalersi di una propria struttura - indipendente da quella del ministero della giustizia. La sentenza della Corte di Appello di cui si chiedeva l'acquisizione, quindi, era inconferente perché affermava semplicemente che il Ministero della Giustizia non risponde delle attività dell'ufficiale giudiziario quali l'incasso di cambiali, non essendo svolte per proprio conto. Sono manifestamente infondati anche gli altri argomenti del primo motivo: innanzitutto, avere delegato attività ad altra impiegata non fa venire meno il ruolo pubblicistico del ricorrente, e, quanto alla distinzione del denaro di spettanza della amministrazione, va rammentato che il peculato sussiste anche per la appropriazione di cose del privano delle quali ai acquisisce la disponibilità per motivi di ufficio. Il secondo motivo è manifestamente infondato;
ciò che importa è che il ricorrente agisse con il dolo del peculato, il fatto che, secondo la sua opinione, il fatto andasse qualificato come peculato d'uso è del tutto ininfluente. Il terzo motivo, in modo del tutto generico, mette in dubbio gli accertamenti in fatto, proponendo quindi questioni non deducibili in sede di legittimità. Il 3 quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni, richiedendo la valutazione di elementi di fatto al fine della applicazione della recidiva, quindi è un motivo non consentito nel giudizio di legittimità. Il quinto motivo è inammissibile in quanto il ricorrente ha contestato solo genericamente i conteggi delle somme oggetto di appropriazione. Se del caso andava prospettato concretamente al giudice di merito per quali poste non vi fosse stata verifica e non invocare un accertamento di ufficio Va anche disposta la condanna al pagamento delle spese del procedimento nella misura determinata in dispositivo in relazione alle ragioni della inammissibilità, nonché al pagamento delle spese del grado in favore delle parti civili costituite.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Banca di Credito Cooperativo, dell'Adriatico Teramano, che liquida in complessivi euro 3.500 oltre 15% per spese generale, iva e cpa. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 31 maggio 2016 Il Consigliere estensore il Presidente Giacomo Paoloni Pierluigi Di Stefano ve a H DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 LUG 2016 EMA DI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito O N E