Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2004, n. 5688
CASS
Sentenza 17 dicembre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici di cui all'art. 615 quater cod. pen., la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poichè attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cosiddetta clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l'acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l'accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente ("clonato") configura il delitto di ricettazione, di cui costituisce reato presupposto quello ex art. 615 quater cod. proc. pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/12/2004, n. 5688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5688
    Data del deposito : 17 dicembre 2004

    Testo completo