Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
Integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a servizi informatici o telematici (art. 615 quater cod. pen.) la condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale di un apparecchio telefonico cellulare appartenente ad altro soggetto, poiché attraverso la corrispondente modifica del codice di un ulteriore apparecchio (cd. clonazione) è possibile realizzare una illecita connessione alla rete di telefonia mobile, che costituisce un sistema telematico protetto, anche con riferimento alle banche concernenti i dati esteriori delle comunicazioni, gestite mediante tecnologie informatiche. Ne consegue che l'acquisto consapevole a fini di profitto di un telefono cellulare predisposto per l'accesso alla rete di telefonia mediante i codici di altro utente ("clonato") integra il delitto di ricettazione (art. 648 cod.pen.), di cui costituisce reato presupposto quello ex art. 615 quater cod.pen..
Commentario • 1
- 1. Art. 615-quater - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Con riguardo alle fattispecie criminose di cui all'art. 55 DLGS 231/2007 e 615-quater, si deve escludere la ricorrenza del concorso apparente di norme che si verifica quando due disposizioni coesistenti sembrano applicarsi ad un medesimo caso ma una sola è applicabile. Si tratta infatti di due fattispecie di reato correlate a condotte distinte sia sotto il profilo ontologico che temporale: quello di cui all'art. 615-quater, caratterizzato dalla condotta di colui che si procuri abusivamente il numero seriale della carta di credito appartenente ad altro soggetto, propedeutica rispetto alla clonazione della carta di credito e la sua indebita utilizzazione, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 36288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36288 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Giuseppe M. Cosentino Presidente
1. Dott. Francesco De Chiara Consigliere
2. Dott. Diana Laudati Consigliere
3. Dott. Secondo Carmenini Consigliere
4. Dott. Filiberto Pagano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova;
2) De FI NT, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 4 ottobre 2001. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Diana Laudati;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Fabrizio Hinna Danesi che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
PREMESSA IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 27 settembre 1999 il Pretore di Genova dichiarava De FI NT responsabile del reato di ricettazione - per aver, al fine di profitto, acquisito un telefono cellulare clonato su numero intestato a diverso utente e come tale provento del delitto di cui all'art. 615 quater cod. pen. - nonché di quello previsto dall'art. 640 ter comma 1 cod. pen. - per aver alterato il funzionamento del sistema telematico connesso a quello di telefonia mobile, con danno per l'intestatario dell'utenza clonata e per la Telecom - condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile Telecom, liquidate in L. 9.001.409, oltre rivalutazione e interessi.
Proposto appello dalla difesa, la Corte territoriale, con la sentenza di cui in epigrafe, ribadiva il giudizio di responsabilità e l'esatta qualificazione giuridica dei reati ascritti, peraltro riducendo la pena che, concesse le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla recidiva, veniva determinata in anni 1 mesi 6 giorni 15 di reclusione e L.
1.000.000 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Hanno proposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore Generale sia il difensore.
Il Procuratore Generale assume inosservanza ed erronea applicazione degli artt.
1-62 bis cod. pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche. Nell'interesse dell'imputato si deduce erronea applicazione di legge penale e difetto motivativo quanto al ribadito giudizio di colpevolezza per il delitto di ricettazione, contestandosi la configurabilità quale reato presupposto dell'art.615 quater cod. pen., o di altro reato, "trattandosi di semplice episodio di clonazione di apparecchio telefonico". TANTO PREMESSO LA CORTE
OSSERVA
che nessuno dei ricorsi merita accoglimento. Infondata, invero, risulta la denunzia di violazione di legge penale e di vizio motivazionale che il Procuratore Generale avanza con riferimento alla concessione delle attenuanti generiche, cogliendosi comunque, dall'apparato argomentativo sul punto, le ragioni della ritenuta applicabilità dell'art. 62 bis cod. pen., non contrarie ai principi di diritto enucleabili sull'argomento.
Essendo le attenuanti generiche state introdotte nel nostro ordinamento per mitigare, in relazione a circostanze non specificamente contemplate, le pene astrattamente previste, onde correlare la sanzione al singolo caso concreto, è indubbio che il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può attingere a qualsiasi elemento di valutazione - perché non già preso in considerazione al fine di riconoscere un'attenuante tipica - e segnatamente a quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. Nel caso di specie, il riferimento all'"unico modesto precedente penale" denota chiaramente un giudizio sostanzialmente positivo sulla personalità del colpevole, evidentemente ritenendosi di minimo spessore la di lui capacità a delinquere, onde giustificata risulta la determinazione della pena in misura inferiore al minimo edittale previsto per la ricettazione.
Quanto poi ai motivi di ricorso prospettati dall'imputato, si osserva innanzitutto come del tutto priva di specificità risulti la doglianza inerente alla contestata consapevolezza dell'intrinseca illiceità dell'apparecchio in questione, posto che, a fronte dell'argomentata confutazione dell'assunto difensivo circa la ricezione in buona fede da un conoscente non individuato, il ricorrente non rivolge alcuna precisa critica al discorso giustificativo della decisione sul punto, limitandosi solo ad apoditticamente affermare di aver completamente chiarito i fatti di causa.
In ordine, invece, alle deduzioni formulate con riferimento al reato presupposto, si rileva che, se è manifestamente infondato l'assunto per cui il fatto si sostanzierebbe in un "mero episodio di clonazione" (non avendo mai ne' la difesa ne' direttamente l'imputato sostenuto la personale manipolazione dell'apparecchio ed essendo incontestato che il De FI ha ricevuto il cellulare già predisposto a chiamate correlabili ad altro utente), da rigettare è l'ulteriore motivo - peraltro del tutto genericamente prospettato - con cui si contesta la non configurabilità, quale reato presupposto, dell'art. 615 quater cod.pen.. Presupponendo l'attivazione di un cellulare cosiddetto clonato sia la predisposizione di un apparecchio modificato sia l'inserimento nello stesso del cosiddetto seriale, cioè del numero riservato che, abbinato con il numero di utenza, è destinato a consentire la connessione con la rete radiomobile, è indubbio che il procurarsi abusivamente il numero seriale di un apparecchio regolare integra una delle fattispecie previste dalla norma di riferimento, dovendosi tale condotta rapportare a una previa - abusiva e a fini di profitto - riproduzione, diffusione, comunicazione di un codice di accesso a sistema telematico, tale dovendosi considerare anche la rete di telefonia mobile con riferimento non solo alla funzione di trasmissione delle comunicazioni ma altresì - come nel caso che qui occupa - con riguardo ai dati esterni alle conversazioni memorizzati e trattati con tecnologie informatiche.
Al rigetto del ricorso dell'imputato consegue, a mente dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale e quello dell'imputato che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 SETTEMBRE 2003.