Sentenza 27 agosto 2003
Massime • 1
La regolamentazione dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri, prima erogata dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione di tale ente in forza della legge 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, trova fondamento nelle relative disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829 (art. 14 e 36), che - rimaste inalterate anche a seguito della "privatizzazione" del rapporto e della trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva - non conferiscono all'autonomia negoziale (individuale o collettiva) il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale. Ne consegue che fino 31 dicembre 1995, data fino alla quale è rimasta in vigore la suddetta disciplina pubblicistica, era applicabile la trattenuta operata dal datore di lavoro sulla retribuzione mensile ai sensi del'art 36 n. 1 legge cit. per far fronte, tra l'altro, all'erogazione della prestazione di carattere obbligatorio dell'indennità di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti. La diversità di trattamento, ai fini dell'indennità questione, tra ferrovieri collocati a riposo prima e dopo il 1995 non viola i principi costituzionali di uguaglianza e di giusta retribuzione, poiché da un lato la diversità temporale, diversificando le situazioni, impedisce il raffronto, e dall'altro la disposizione che prevede la ritenuta de qua è norma speciale (che deroga a quella generale prevista dalla legge 297/82) voluta dal legislatore, nell'ambito della sua discrezionalità, per disciplinare le diverse situazioni verificatesi in occasione della trasformazione degli enti pubblici in società di capitali, con la contemporanea privatizzazione dei rapporti di lavoro di tali enti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/08/2003, n. 12551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12551 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GI AN, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marziale del foro di Napoli e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
RE IA TA S.p.A (già Ferrovie dello Stato S.p.A. - Società di Trasporti e Servizi per Azioni), in persona dell'avv. Giancarlo Alvino , nella qualità di institore ex art. 2203 c.c, in virtù dei poteri conferitigli giusta procura per atto notar Dott. Paolo Castellini di Roma del 4 luglio 2001, rep. n. 63122, con sede in Roma alla piazza della Croce Rossa n. 1, ed ivi elettivamente domiciliata alla via di Ripetta n. 22 presso lo studio dell'avv. Gerardo Vesci, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Salerno in data 11 - 23 ottobre 2000, n. 87/2000, n. 318/2000 R.G. Lavoro;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 27 marzo 2003;
udito l'avv. Giulio Cevolotto per delega dell'avv. Gerardo Vesci per la società ferroviaria;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.7.1997 la signora AN GI conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, la Spa Ferrovie dello Stato, della quale era dipendente in servizio presso il compartimento di Salerno, per sentir dichiarare la illegittimità della trattenuta operata dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 36 della legge 829/73 dall'1.1.1990 al 31.12.1995 sulla retribuzione mensile in relazione agli obblighi relativi alla erogazione dell'indennità di buonuscita, perché in contrasto con la legge 297/82, che aveva disposto tra l'altro la cessazione al 31 dicembre 1989 di ogni differente criterio determinativo, nonché il diritto di essa ricorrente a percepire la somma complessiva di lire 4.309.616, con accessori dalla data di maturazione dei singoli crediti al soddisfo e con vittoria di spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio tardivamente la convenuta, che contestava in toto le richieste e le argomentazioni avanzate da parte ricorrente, eccepiva l'intervenuta prescrizione estintiva della pretesa azionata ex art. 2948 c.c. e chiedeva il rigetto della infondata domanda, con vittoria di spese del giudizio. Il primo giudice rigettava il ricorso e compensava per intero tra le parti le spese del giudizio.
Con detta sentenza, pronunziata in data 7.4.1999, il giudice perveniva al rigetto della domanda, sul presupposto che l'indennità di buonuscita erogata dall'OPAFS ai dipendenti dell'azienda ferroviaria, per essere una prestazione previdenziale, aveva conservato il regime giuridico che vigeva prima della legge 210/85, in quanto esso era stato conservato dall'art. 21, 4^ comma della medesima legge, con la conseguenza che, nonostante la privatizzazione, non erano applicabili in materia le disposizioni dell'art. 2120 c.c. Il primo giudice aggiungeva che anche la contrattazione collettiva aveva confermato l'applicabilità delle disposizioni della legge 829/73 al trattamento previdenziale, pensionistico e di fine servizio e ciò fino al 31.12.1995. Avverso tale sentenza la GI proponeva appello con ricorso depositato il 10 marzo 2000, censurando la sentenza impugnata per errata motivazione sia nella sua prospettazione di fatto, sia nell'applicazione ed interpretazione delle norme. Infatti eccepiva in via preliminare un chiaro errore di fatto, laddove il giudice aveva affermato che la ricorrente all'atto del suo pensionamento aveva ricevuto l'indennità di buonuscita decurtata del contributo pari al 4% dell'80% dello stipendio in godimento, mentre la domanda era stata proposta da una lavoratrice in servizio (e non da una pensionata) e la decurtazione aveva riguardato lo stipendio.
Contestava poi la ritenuta natura previdenziale dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri, che aveva invece pacifica natura retributiva, come da giurisprudenza costituzionale e di legittimità, e l'errata subordinazione di una normativa inderogabile a previsioni contrattuali.
Eccepiva infine "la eventuale incostituzionalità della normativa (o di una interpretazione della stessa) che legittimasse una trattenuta sulla retribuzione del lavoratore ai fini della provvista della indennità di buonuscita", che determinerebbe, ove mai fosse legittima, una ingiustificata ed ingiustificabile disparità a danno dei dipendenti FS rispetto alla generalità dei lavoratori, pubblici e privati che siano. Chiedeva, pertanto, che, in riforma dell'impugnata sentenza, previa declaratoria di illegittimità della trattenuta operata dall'1.1.1990 al 31.12.1995, la società appellata venisse condannata al pagamento della somma di lire 4.309.616, con accessori e spese del doppio grado del giudizio. La società appellata, costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 27.9.2000, deduceva l'infondatezza del gravame per la correttezza della sentenza impugnata circa la operatività, in materia di indennità di buonuscita, della disciplina della legge 829/73 fino al 31.12.1995 e la consequenziale non applicabilità,
fino alla detta data, dell'art. 2120 c.c., che, comunque, anche a voler accedere alla tesi attorea, non avrebbe comportato giammai l'illegittimità della trattenuta, attesa la carenza di ogni nesso di causalità diretta tra la stessa e la determinazione dell'importo dovuto a titolo di indennità di buonuscita.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'appello, siccome infondato, con la conferma integrale della sentenza di primo grado e con vittoria di spese del grado di giudizio.
Con sentenza in data 11 - 23 ottobre 2000 la Corte di appello di Salerno rigettava l'appello. La Corte del merito, ritenuta decaduta la società dall'eccezione di prescrizione perché tardivamente proposta, quanto alla questione oggetto della controversia, e cioè sulla legittimità o meno della trattenuta operata dall'OPAFS prima e dalla appellata poi sullo stipendio dei dipendenti a norma dell'art. 36 della legge 829/73, osservava che nella sentenza impugnata si era verificato un mero errore di fatto, allorquando si era fatto riferimento al pensionamento di parte ricorrente, che invece era in servizio, ed alla trattenuta chiesta a rimborso, come riguardante l'indennità di buonuscita e non la retribuzione (errore di fatto, che non aveva inficiato nella sostanza la motivazione giuridica del rigetto della domanda).
La decisione di primo grado meritava conferma, ancorché con motivazione differente rispetto a quella data dal primo giudice. La Corte del merito rilevava che l'art. 36 della legge 829/73 prevede che per far fronte alle proprie spese l'OPAFS dispone di entrate ordinarie, quale, tra le altre, la ritenuta a carico degli iscritti, ragguagliata al 4% dell'80% dello stipendio in godimento. Detta Corte escludeva poi la correttezza e la pertinenza, in relazione alla natura della ritenuta, delle argomentazioni di parte appellante, che cioè tale ritenuta avrebbe dovuto cessare, a seguito del verificarsi del termine del 31.12.1989, sancito dal comma 5 dell'art. 5 della legge 297/82 (disciplinante il trattamento di fine rapporto) e che ha disposto che da tale data tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'art. 1 della stessa legge, e che in particolare esclude ogni obbligo contributivo a carico del dipendente.
Invero - secondo i giudici di appello - la ritenuta è stata prevista in favore dell'OPAFS esclusivamente "per far fronte alle proprie spese" e non per la determinazione della prestazione (rectius trattamento di fine rapporto nella più ampia accezione);
manca cioè un rapporto di causalità tra essa trattenuta ed il trattamento retributivo, che solo avrebbe fatto scattare l'operatività della normativa di cui alla legge 297/82, una volta privatizzato il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato (con la legge 210/85). E la sussistenza di tale rapporto non è di poco momento ma sostanziale, atteso che la richiesta di rimborso della ritenuta veniva avanzata proprio perché dall'1.1.1990 tutte le categorie dei lavoratori dovevano usufruire dello stesso trattamento di fine rapporto, e quindi non erano più ipotizzabili oneri contributivi a carico dei lavoratori dipendenti, sempre che non fossero stati dipendenti pubblici (esclusi dal rispetto della disciplina dal 6 comma dell'art. 4 della stessa legge 297/82; per essi non a caso solo l'art. 2 della legge 335/95 ha ridisciplinato a partire dall'1.1.1996 la materia, delegando tra l'altro la contrattazione collettiva a definire le modalità per l'applicazione nei confronti dei lavoratori già in servizio a tale data della disciplina in materia di trattamento di fine rapporto).
Ne discende - secondo i predetti giudici - che fino a quando l'OPAFS è rimasta in vita, nessuna problematica è giustificata circa l'operatività dell'art. 36 della legge 829/73; la questione proposta assume valenza diversa a partire dall'1.6.1994, epoca di decorrenza della disposta (con l'art. 1, comma 43 della legge 537/93) soppressione dell'OPAFS. A partire peraltro dal d.l. 257/94,
con una serie di decreti legge non convertiti (ma "sanati" con gli artt. 7 della legge 295/95 e 10 della legge 25/96) e fino a pervenire all'art. 13 del d.l. 98 dell'1.4.1995, convertito nella legge 204 del 30.5.1995, il legislatore ha espressamente disposto che fino al 31.12.1995, ai fini propri dell'attuazione del comma 43 dell'ari. 1 citato, "il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31.5.94 all'OPAFS è regolato dalla legge 14.12.1973 n. 829. La società Ferrovie dello Stato Spa subentra all'OPAFS anche nei rapporti attivi e passivi di cui all'art. 5 della legge 29.1.94 n. 87". Il legislatore dalla soppressione dell'OPAFS all'applicazione della normativa privatistica ha voluto concedere alla società subentrante un congruo tempo per organizzare un servizio di grande rilevanza, lasciando in vita per questo lasso di tempo la disciplina "pubblicistica"; in essa non può non essere ricompresa anche la disposizione dell'art. 36 sulla ritenuta de qua.
È con tutta evidenza - secondo la Corte del merito - una norma speciale che deroga a quella generale prevista dalla legge 297/82, e che non presenta profili di incostituzionalità per la ragionevolezza che ha improntato la discrezionalità del legislatore nel disciplinare le diverse situazioni che si sono verificate in occasione di trasformazione di enti pubblici in società private, come è avvenuto per le Ferrovie dello Stato, con la contemporanea e ineluttabile privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti di tali enti. Quanto argomentato trova poi riscontro nelle previsioni contrattuali di categoria, che, fin dal contratto del 5.2.1988, hanno sempre ribadito che per l'indennità di buonuscita continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge 829/73. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 22 ottobre 2001, la GI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società intimata ora RE IA TA S.p.A. - già Ferrovie dello Stato S.p.A. Società di Trasporti e Servizi per Azioni - ha resistito con controricorso notificato il 30 novembre 2001, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la lavoratrice ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2 l. n. 829/73, degli artt. 1, 4, 5 della l. n. 297/82, censura la prima parte della motivazione della sentenza impugnata, ove si dichiara infondata la domanda, limitatamente al periodo 1.1.1990/31.5.1994, per l'erroneità della motivazione che non considera che, ai sensi dell'art. 1 , comma 2, lett. a), n. 1, l. n.829/73, una delle finalità dell'Opera era appunto l'erogazione dell'indennità di buonuscita a favore dei dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti. Dunque il nesso causale tra la trattenuta de qua e l'indennità di buonuscita (rectius trattamento di fine rapporto nella più ampia accezione) era testualmente previsto, e non vi era alcun dubbio che detta trattenuta - pur non essendo stata contemplata negli articoli che disciplinano la indennità di buonuscita - era certamente destinata alla costituzione della provvista della detta indennità. Diversamente opinando, la norma sarebbe incostituzionale per violazione evidente degli artt. 3, 36, 38 Cost., ponendo a carico del lavoratore, per prestazioni previdenziali assolutamente residuali, un onere contributivo (4% dell'80% della retribuzione), sproporzionatamente superiore a quello posto a carico degli altri lavoratori subordinati per l'intera copertura previdenziale.
Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 21 l. n. 210/85 e dell'art. 2120 c.c, nonché errore e falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. e degli artt. 4 e 5 l. n.297/82, carenza di motivazione ed illogicità, la lavoratrice ricorrente, con riferimento al periodo successivo (e cioè dall'1.6.1994 al 31.12.1995), deduce che la motivazione della sentenza impugnata è evidentemente frutto di una erronea applicazione dell'art. 13 d.l. n. 98/95, così come convertito in legge n. 204/95, ma altresì di un'erronea applicazione dell'art. 36). n. 829/73, nonché dell'art. 2120 c.c. e degli artt. 4 e 5 l. n.297/82. In primo luogo, infatti, il richiamo contemplato dal cit.
art. 13 è circoscritto al trattamento relativo alla cessazione del rapporto e dunque ai soli artt. 14, 15, 16, i quali non dispongono alcun onere a carico dei lavoratori.
L'art. 13 non richiama, poi, in alcun modo l'art. 36, norma che non del trattamento relativo alla cessazione del rapporto si occupa, bensì del meccanismo di provvista di un ente ormai non più esistente. Va poi considerato che, per effetto degli arti 4 e 5 l. n. 297/82, il contenuto dispositivo e normativo degli arti 14, 15 e
16, nonché dell'art. 36 l. n. 829/73, alla data dell'entrata in vigore della l. n. 204/95, era già mutato. La ricorrente richiama l'art. 4, commi 4 e 10, nonché l'art. 5 comma 5, della legge n. 297 del 1982. Dunque l'art. 4 della legge 297/82 aveva già abrogato - fin dal 1982 - tutte le forme di calcolo dei trattamenti, comunque denominati, di indennità di buonuscita, indennità di anzianità, t.f.r. e altro, che si ponessero in contrasto con quanto stabilito da quella stessa legge.
Pertanto quand'anche il richiamo de quo fosse da intendersi a tutta la legge n. 829/73 - il che comunque era da escludersi -, in ogni caso esso non avrebbe mai potuto riguardare quella parte della legge che risultava già abrogata dall'art. 4 l. n. 297/82, e dunque quella parte che avrebbe posto a carico del lavoratore un onere economico al fine della provvista.
Erroneo era stato, altresì, il richiamo della Corte di appello alle disposizioni contrattuali, in quanto gli artt. 4 e 5 l. n. 297/82 erano dichiarati inderogabili (cfr. art. 4, commi 4, 10, 11, 12). Dunque, sarebbe stata necessaria non una norma che prevedesse l'applicabilità di detta normativa inderogabile, bensì una norma che esplicitamente la escludesse.
Con il terzo motivo la lavoratrice ricorrente , denunziando violazione dell'art. 3 Cost, deduce che è errata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui esclude ogni profilo di illegittimità costituzionale di una disciplina che, come ricostruita dalla Corte del merito, legittimerebbe una trattenuta sulla retribuzione del lavoratore ai fini della provvista dell'indennità di buonuscita dopo l'entrata in vigore dell'inderogabile disposto degli artt. 4 e 5 l. n. 297/82;
trattenuta che, lungi dall'essere giustificata da esigenze organizzative dell'ente, determinerebbe una ingiustificata ed ingiustificabile disparità a danno dei dipendenti FS, rispetto alla generalità dei lavoratori, pubblici o privati che siano. La ricorrente richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 243/93, n. 763/88 e n. 99/93, deducendo che tale ultima sentenza registra quel più ampio processo di assimilazione, che tende ormai a permeare l'intero assetto del rapporto di lavoro dipendente, come dimostra il d.p.r. 3 febbraio 1993 n. 29. Il fatto che tale decreto contestualmente disponga che, in attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resti ferma per i dipendenti pubblici la disciplina vigente in materia di trattamenti di fine rapporto, non smentisce la nuova impostazione, dal momento che riguarda una disposizione transitoria: in particolare non contraddice il rilevato processo di generale omogeneizzazione della natura di tali trattamenti.
La ricorrente chiede sin, nell'eventualità di una interpretazione della normativa vigente che confermasse la operatività della trattenuta de quo, il rinvio della questione all'esame della Corte costituzionale, affinché giudichi sulla illegittimità delle norme applicate (ossia l'art. 1 l. n. 204/95 in combinato disposto con l'art. 36 l. n. 829/73 e con gli artt. 4 e 5 l. a 287/82) ed interpretate nel senso anzidetto, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
Osserva questa Corte che devono essere congiuntamente esaminati i primi due motivi di ricorso, in quanto tra loro connessi, e gli stessi sono infondati. È stato il legislatore a statuire in materia di indennità di buonuscita (con le leggi nn. 210/85 - art. 21 - e 204/95 - art. 13 -) la perdurante vigenza fino al 31 dicembre 1995 della disciplina pubblicistica di cui alla legge 829/73 (cfr. Cass. n. 1936/2002). L'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, prima erogata dall'OPAFS e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera, ai sensi della legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, è commisurata, ai sensi dell'ari. 14 legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione. Invero, - la regolamentazione dell'indennità di buonuscita dei ferrovieri trova fondamento nelle relative disposizioni della legge 14 dicembre 1973 n. 829 cit. (artt. 14 e 36), che - rimaste inalterate anche a seguito della "privatizzazione" del rapporto e della trasformazione della natura dell'indennità da previdenziale a retributiva - non conferiscono all'autonomia negoziale (individuale o collettiva) il potere di introdurre deroghe o modificazioni al regime legale (Cass. n. 5589/2002). E tale disciplina pubblicistica è rimasta in vigore,
come si è detto, fino al 31 dicembre 1995, in virtù delle norme sopra richiamate.
Più dettagliatamente deve osservarsi che la disciplina dell'indennità di buonuscita a carico dell'OPAFS, come dettata dagli artt. 14 e 36 - il quale ultimo prevede al n. 1, tra le entrate ordinarie, "le ritenute a carico degli iscritti, ragguagliate, a partire dal 1^ gennaio dell'anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, al 4 per cento dell'80 per cento dello stipendio in godimento, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattente" -, è rimasta inalterata a seguito della vicenda cd. di "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie statali, ai sensi dell'art. 21, comma quarto, della legge 17 maggio 1985 n. 210 (istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato),
ancorché in via provvisoria, e cioè "fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti". Gli effetti conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro, da pubblico a privato, sono stati esclusivamente di ordine processuale, determinando la giurisdizione ordinaria sulle controversie (di natura previdenziale) con l'OPAFS aventi ad oggetto l'indennità di buonuscita, prima assegnate alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 6 della legge n. 75 del 1980, abrogativo dell'art. 44, comma terzo, della legge n. 829 del 1973, che attribuiva le controversie alla giurisdizione della Corte dei conti.
L'ulteriore vicenda della soppressione dell'OPAFS, disposta dall'art. 1, comma 43, L. n. 537 del 1993, e dell'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'indennità da parte dello stesso datore di lavoro, ha determinato la successione a titolo particolare delle Ferrovie dello Stato all'OPAFS, mediante il trasferimento del personale e del patrimonio dell'ente soppresso nonché di tutti i rapporti attivi e passivi;
mentre, sul piano della disciplina dell'istituto, è stato previsto che "le prestazioni erogate dall'OPAFS sono funzionalmente attribuite alla società Ferrovie dello Stato SpA compatibilmente con la sua natura societaria e con il rapporto di lavoro dei suoi dipendenti secondo la disciplina civilistica dei corrispondenti istituti". A partire dal d.l. 257/94, con una serie di decreti legge non convertiti (ma "sanati" con gli artt. 7 della legge 295/95 e 10 della legge 25/96), e fino a pervenire all'art. 13 d.l. 1 aprile 1995 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 204, è stato precisato che, fino al 31 dicembre 1995, ai fini dell'attuazione dell'art. 1, comma 43, l. n. 537/1993, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro per i ferrovieri iscritti alla data del 31 maggio 1994 all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS) è regolato dalla legge 14 dicembre 1973 n. 829 (cfr. Cass. n. 5589/2002 cit). Nella fattispecie pertanto, nonostante la legge 297/82, richiamata dalla ricorrente, era applicabile dal 1.1.1990 al 31.12.1995 la trattenuta operata dalla datrice di lavoro sulla retribuzione mensile ai sensi dell'art. 36 n. 1 della legge 829/73 per far fronte, tra l'altro, all'erogazione della prestazione di carattere obbligatorio dell'indennità di buonuscita a favore di dipendenti cessati dal servizio o loro superstiti, di cui alla lett. A), n. 1) di detta legge, e di cui agli artt. 14, 15 e 16 della legge medesima.
È infine manifestamente infondata la questione (v. 3^ motivo) di legittimità costituzionale dello "art. 1 l. n. 204/95 in combinato disposto con l'art. 36 l. n. 829/73 e con gli artt. 4 e 5 l. n. 287/82" per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto, ove sussista un differenziato trattamento ai fini della indennità in questione tra i ferrovieri collocati a riposo prima e dopo il 1995, esso non costituisce violazione del principio costituzionale di eguaglianza e di giusta retribuzione, poiché la diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedisce il raffronto (cfr. Cass. n. 1936/2002 cit.), e perché la disposizione dell'art. 36 sulla ritenuta de qua è una norma speciale che deroga a quella generale prevista dalla legge 297/82 e non presenta profili di incostituzionalità, come ritenuto dalla Corte territoriale, attesa la discrezionalità del legislatore - improntata a criteri di ragionevolezza, tenuto conto della brevità del termine del processo di adeguamento - a disciplinare le diverse situazioni che si sono verificate naturalmente in occasione di trasformazioni di enti pubblici in società di capitali, come è avvenuto per le Ferrovie dello Stato, con la contemporanea ineluttabile privatizzazione dei rapporti di lavoro di tali enti.
Il ricorso deve essere rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2003