Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2017, n. 38610
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Sentenza 20 luglio 2017

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In materia edilizia, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva non è sufficiente che l'atto concessorio sia meramente illegittimo per mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, ma è necessario che esso sia illecito, perché frutto dell'attività criminosa del soggetto che lo rilascia, o viziato da illegittimità macroscopica per contrarietà a norme imperative, tale da potersi ritenere sostanzialmente inesistente. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di sequestro che aveva ritenuto la sussistenza di una lottizzazione abusiva sulla base della sola valutazione della illegittimità dei piani integrati di intervento adottati dalla giunta comunale, perché non conformi al piano regolatore generale e non ratificati dell'organo consiliare).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2017, n. 38610
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38610
    Data del deposito : 20 luglio 2017

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