Sentenza 20 luglio 2017
Massime • 1
In materia edilizia, ai fini della configurabilità del reato di lottizzazione abusiva non è sufficiente che l'atto concessorio sia meramente illegittimo per mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, ma è necessario che esso sia illecito, perché frutto dell'attività criminosa del soggetto che lo rilascia, o viziato da illegittimità macroscopica per contrarietà a norme imperative, tale da potersi ritenere sostanzialmente inesistente. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di sequestro che aveva ritenuto la sussistenza di una lottizzazione abusiva sulla base della sola valutazione della illegittimità dei piani integrati di intervento adottati dalla giunta comunale, perché non conformi al piano regolatore generale e non ratificati dell'organo consiliare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/07/2017, n. 38610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38610 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2017 |
Testo completo
ACR 386 10-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 20/07/2017 Presidente - Sent. n. sez.1341/17 VINCENZO ROMIS CARLA MENICHETTI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE ANDREA MONTAGNI N.5884/2017 PASQUALE GIANNITI GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENTA sui ricorsi proposti da: c/ COMUNE DI SPERLONGA FAIOLA FRANCESCANTONIO nel procedimento a carico di questi ultimi avverso l'ordinanza del 08/11/2016 del TRIB. LIBERTA' di LATINA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
Cieliz C o AАндо lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto il Hrifett del ricono A RITENUTO IN FATTO 1. I G.i.p. del Tribunale di Latina, con decreto in data 18.06.2015, successivamente modificato, disponeva il sequestro preventivo delle aree site nel Comune di Sperlonga e degli immobili di cui all'allegato elenco, in relazione all'ipotesi di reato di cui agli artt. 44 lett. c) e 30, d.P.R. n. 380/2001 ascritta a Cusani Armando Sindaco pro tempore del Comune di Sperlonga, LA ON, dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale e ON Luca, progettista di un programma integrato di intervanto. In assunto accusatorio, gli indagati avrebbero concorso nella realizzazione di una lottizzazione abusiva, consistente nella realizzazione di numerose opere edilizie su terreni rientranti nel Comune di Sperlonga, lottizzazione da ritenersi abusiva in quanto realizzata mediante atti amministrativi da ritenersi illegittimi ed illeciti siccome adottati, al fine di eludere la procedura ordinaria di variante generale al Piano Regolatore Generale, in violazione della normativa di riferimento.
2. Con ordinanza in data 30.07.2015 il Tribunale di Latina rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse del Comune di Sperlonga avverso il richiamato decreto di sequestro.
3. La Suprema Corte di Cassazione, Sezione terza penale, con sentenza del 28.06.2016, in accoglimento del ricorso proposto dal sindaco del Comune di Sperlonga, annullava la predetta ordinanza del Tribunale del riesame di Latina, con rinvio per nuovo esame. La Corte regolatrice, dopo aver analiticamente ricostruito l'intera vicenda procedimentale che occupa, rilevava che il Tribunale, su taluni punti decisivi, rispetto alla valutazione relativa alla legittimità dell'intervento urbanistico in variante rispetto al Piano regolatore Generale del Comune di Sperlonga, di cui si tratta, aveva omesso di fornire alcuna motivazione. In particolare, la Corte regolatrice sottolineava che il Tribunale non si era soffermato sulla questione dedotta dalla difesa circa la natura e la funzione del Piano Integrato di Intervento, strumento edilizio straordinario in grado di incidere sull'indice edificatorio. Medesime considerazioni venivano svolte con riguardo al ritenuto carattere speculativo dell'intervento, in relazione alla mancata realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria;
e rispetto alla erroneità dei calcoli effettuati dal consulente tecnico del pubblico ministero in ordine all'incremento di cubatura derivante dal trasferimento di volumetria della sottozona C1d, denominata Valle delle vespe». 2 4. Il Tribunale di Latina, con ordinanza resa in data 08.11.2016, giudicando in sede di rinvio, confermava l'impugnato decreto di sequestro preventivo. Il Collegio, nella pars construens del provvedimento che оссира, richiamando le valutazioni già espresse dal Tribunale di Latina nell'ordinanza del 30.07.2015, oggetto di annullamento, si soffermava sulla natura dei piani integrati di intervento. Ciò posto, il Tribunale escludeva la possibilità di equiparare i piani integrati di intervento a varianti urbanistiche generali. Discostandosi pure dalle valutazioni espresse dal consulente tecnico del pubblico ministero, il Tribunale delineava la specifica procedura che può essere legittimamente adottata mediante piani integrati di intervento di iniziativa pubblica non conformi al piano regolatore generale, anche alla luce degli interventi in materia del Giudice delle leggi. Svolte tali premessi in iure, di ordine generale, il Tribunale osservava che i piani integrati di intervento di cui si tratta dovevano ritenersi illegittimi, posto che difettava la ratifica da parte del Consiglio Comunale, ritenuta necessaria anche per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Collegio rilevava che la volumetria complessiva assegnata attraverso i PII all'edilizia residenziale pubblica si attestava sul 30% del totale, in violazione dei parametri indicati dall'art. 3, legge n. 167 del 1962. Sotto altro aspetto, il Tribunale rilevava che piano integrato di intervento era basato sul falso assunto, dato dal fatto che la variante urbanistica avente ad oggetto la «Valle della Vespa» fosse già stata realizzata prima della adozione dei PII;
e considerava che correttamente il G.i.p. aveva evidenziato che l'incremento di volumetria previsto dal PII pari al 99%, rispetto a quella prevista dal PRG, era avvenuto sulla base di dati falsi ed aveva determinato una illegittima variazione degli indici di PRG. Il Collegio analizzava, quindi, il tema indicato dalla Corte regolatrice in sede di annullamento con rinvio, relativo all'ulteriore profilo di travisamento dei fatti evidenziato dal Consulente tecnico, afferente al mancato rispetto dei parametri normativi relativi al rapporto tra le superfici dedicate gli standard urbanistici ed il numero di abitanti. Il Tribunale rilevava che a causa del travisamento dei fatti il piano di completamento del 2004 risultava illecito;
ed apprezzava la sussistenza di una figura sintomatica di eccesso di potere. Pur avendo apprezzato la legittimità di taluni profili del PII del 1999, il Tribunale concludeva rilevando che doveva ritenersi abusiva la lottizzazione del terreno sito nel Comune di Sperlonga, discendente dalla illegittimità dei titoli abilitativi. ometteva di svolgere alcunaSul versante cautelare, il Tribunale argomentazione, assumendo che detto profilo non avesse formato oggetto della pronuncia di annullamento. 3 5. Avverso la richiamata ordinanza del Tribunale di Latina ha proposto ricorso per cassazione il sindaco pro tempore del Comune di Sperlonga Francescantonio LA, a mezzo del difensore avvocato Corrado De Simone. L'esponente, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge in riferimento all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Osserva che il Tribunale, in sede di rinvio, ha omesso di rispettare il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale. La parte osserva che il Tribunale ha omesso di esaminare le questioni che erano state sollevate dal Consulente tecnico nominato dalla pubblica amministrazione. Al riguardo, il ricorrente si duole delle valutazioni espresse sul tema della zonizzazione della «Valle della Vespa». Considera che in realtà, il comparto C 1d» del piano regolatore generale del Comune di Sperlonga era già incluso dal 1994 nell'ambito del perimetro urbano e destinato all'insediamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica. Il ricorrente censura le valutazioni espresse dal Tribunale anche in riferimento alla individuazione delle superfici destinate a spazi pubblici, osservando che il Collegio ha omesso nuovamente di confrontarsi con le osservazioni che erano state analiticamente dedotte dalla difesa nel parere pro veritate agli atti. Ribadisce, inoltre, che i Programmi Integrati di Intervento sono caratterizzati da ampia discrezionalità. Con il terzo motivo il deducente rileva la falsa applicazione dell'art. 627, cod. proc. pen. Considera che il Tribunale ha effettuato una indebita equiparazione tra il Programma Integrato e il Programma di Zona, omettendo di effettuare la valutazione che era stata demandata dalla Suprema Corte. Sottolinea, altresì: che nella motivazione dell'ordinanza impugnata vengono pure condivisi rilievi svolti dalla difesa;
e che il Collegio ha effettuato affermazioni, circa il difetto di ratifica consiliare, estranee al tema del processo e del tutto infondate, atteso che gli accordi di programma vennero approvati dal Consiglio Comunale nel 1999 e nel 2004. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione di legge, in riferimento all'art. 3, legge n. 167 del 1962. La parte osserva che il Collego confonde i Programmi Integrati con i PEEP, strumenti relativi alla edilizia residenziale pubblica. Rileva che le percentuali indicate dal citato art. 3, non hanno relazione con il programma integrato;
e sottolinea che occorre comunque considerare anche la quota di edilizia residenziale pubblica realizzata con i Programmi Integrati del 1999 e del 2004. Con il quinto motivo viene dedotto il vizio motivazionale, con riguardo al tema del trasferimento di volumetria nella sottozona «C 1d». L'esponente osserva 4 -che il Consulente del pubblico ministero è incorso in grave errore di poi trasfuso nell'ordinanza impugnata laddove ha affermato che Valle della Vespa sarebbe stata classificata come zona agricola E5; a sostegno dell'assunto richiama il testo della delibera n. 9848 del 20.12.1994. Con il sesto motivo il ricorrente osserva che le erronee argomentazioni svolte dal Tribunale, rispetto alla volumetria destinata ad interventi di edilizia residenziale pubblica, a tutto vantaggio di un rilevantissimo aumento delle superfici e dei volumi destinati ad edilizia residenziale privata, attengono ad un tema non devoluto al giudice del rinvio. Per scrupolo difensivo, il deducente rileva che dalla relazione tecnica generale al PRG emerge che la superficie di mq. 17.352 soddisfaceva parametro di 18 metri quadri per abitante, di cui al D.M. n. 1444/68. Osserva che non è ravvisabile alcuna falsa rappresentazione della realtà, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, nell'ambito della procedura in oggetto;
e sottolinea che la quota afferente la viabilità appartiene alla stessa dotazione territoriale rappresentativa dell'interesse pubblico. Ribadisce che i piani di completamento sono stati sottoposti alla approvazione definitiva del Consiglio comunale. Con il settimo motivo la parte denuncia la mancata valutazione delle esigenze cautelari. L'esponente osserva che, pure a fronte del sequestro di aree alquanto estese, il Collegio non si è soffermato sul tema del periculm in mora.
6. LA AN ha proposto ulteriore ricorso per cassazione a ministero dell'avvocato Claudio Lanzotti, avverso l'ordinanza in esame. Con il primo motivo, l'esponente osserva che il Tribunale ha omesso di esaminare la copiosa documentazione prodotta dalla difesa, indicativa della piena correttezza e legittimità dell'iter procedimentale adottato dall'Amministrazione. Considera che il mero rinvio, nuovamente effettuato dai giudici di merito nel giudizio di rinvio, alle errate valutazioni espresse dal consulente tecnico del pubblico ministero, si risolve nella mancanza di argomentazione. Il ricorrente osserva che il consulente del pubblico ministero è incorso in macroscopico errore in riferimento all'ambito funzionale del piano integrato ed alla ritenuta illegittimità di quello del Comune di Sperlonga, tenuto conto delle reali dimensioni demografiche dell'ente territoriale. Richiama stralci dell'elaborato redatto dal consulente della difesa. Con il secondo motivo evidenzia che il Tribunale ha omesso di motivare in riferimento al periculum in mora. L'esponente ribadisce che la Suprema Corte ha rilevato l'assoluta carenza di motivazione dell'ordinanza originariamente adottata dal Tribunale;
e considera che 105 nel decretare l'annullamento con rinvio ha ritenuto assorbita la questione sul periculum.
7. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva che risulta infondata l'eccezione di nullità per violazione dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. Quindi, rileva che il Tribunale, in sede di rinvio, ha colmato le lacune argomentative che avevano inficiato l'originaria ordinanza;
considera l'insindacabilità in questa sede del percorso motivazionale sviluppato in sede di rinvio;
e rileva che agli atti non risultano inseriti documenti, pure richiamati dalla difesa nel ricorso, di talché risulta impossibile la relativa verifica.
8. Il ricorrente Comune di Sperlonga ha depositato memoria difensiva, a ministero dell'avvocato Lanzotti. La parte sottolinea che le delibere del Consiglio comunale di Sperlonga del 6 agosto 1999 e del 18 novembre 2004 erano già state allegato al ricorso originario. Insiste quindi nel richiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi in esame impongono i rilievi che seguono.
2. L'eccezione processuale affidata al primo motivo del ricorso a ministero dell'avvocato Corrado De Simone non ha pregio. Le Sezioni Unite della Corte regolatrice hanno infatti chiarito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen, deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo;
con la conseguenza che sono inapplicabili le disposizioni - introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 relative al termine perentorio per il - deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016 - dep. 06/05/2016, Capasso, Rv. 26679001).
3. Procedendo, quindi, all'esame congiunto dei restanti motivi, giova ricordare i principi di diritto ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nella materia che occupa. Invero, giudice penale non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione dei diritti soggettivi, a meno che tale potere non trovi fondamento in una esplicita previsione legislativa, ovvero qualora la legalità dell'atto amministrativo si presenti, 6 essa stessa, come elemento essenziale della fattispecie criminosa. Ne consegue che è ammesso il sindacato sull'atto amministrativo quando questo sia del tutto mancante dei requisiti di forma e di sostanza o inesistente, perchè emesso da un organo assolutamente privo di potere, oppure frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico che lo ha adottato o di quello privato che lo ha conseguito, mentre è escluso nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, pure sussistente, di emettere il provvedimento. (Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 - dep. 14/10/2008, Raso e altri, Rv. 24106401). Segnatamente, ai fini della configurabilità delle ipotesi di reato previste nelle lettere b) e c) dell'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, si è chiarito che non possono ritenersi realizzate in "assenza" di permesso di costruire le opere eseguite sulla base di un provvedimento abilitativo meramente illegittimo, ma non illecito o viziato da illegittimità macrocospica tale da potersi ritenere sostanzialmente mancante (Sez. 3, n. 7423 del 18/12/2014 dep. 19/02/2015, Cervino e altri, Rv. 26391601). Nella sentenza ora richiamata, in particolare, si è ribadito il principio di diritto, che questo Collegio condivide e riafferma, in base al quale si è osservato che in caso di concessione edilizia "illegittima" il giudice penale non può disapplicare la concessione ed equiparare i lavori a quelli eseguiti in assenza di concessione tali da integrare il reato di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, art.44, lett. b). Con specifico riferimento alla questione della concessione illegittima (oggi, del permesso di costruire illegittimo), si è pure chiarito che deve ritenersi inesistente la concessione edilizia non riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico, in quanto frutto dell'attività criminosa del soggetto pubblico che la rilascia o del soggetto privato che la ottiene, e per la sua disapplicazione non è necessaria la prova della collusione tra amministratore e soggetti interessati ○ l'accertamento dell'avvenuto inizio dell'azione penale a carico degli amministratori, sempre che risulti evidente un contrasto con norme imperative talmente grave da determinare non la mera illegittimità dell'atto, ma la illiceità del medesimo e la sua nullità (Sez. 3, n. 38735 del 11/07/2003, Schrotter, Rv. 226576). Secondo diritto vivente, cioè, per la sussumibilità del fatto nell'ipotesi di reato cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, non è sufficiente la mera illegittimità del permesso di costruire, ma è necessaria la macroscopica illegittimità di tale atto amministrativo, evenienza che ne consente la qualifica in termini di illiceità. Si tratta, del resto, di interpretazione che ha ricevuto l'autorevole avallo delle Sezioni Unite che, sul punto, ebbero ad affermare che il reato di costruzione in assenza della concessione all'epoca previsto dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 17, lett. B), - non è configurabile nel caso in cui la concessione rilasciata prima dello inizio dei lavori sia illegittima. Si verte invece in ipotesi di assenza dell'atto puntualizzarono le Sezioni Unite non- solo quando l'atto in questione sia stato emesso da organo assolutamente privo del 7 potere di provvedere, ma anche qualora il provvedimento sia frutto di attività criminosa del soggetto pubblico che lo rilascia o del soggetto privato che lo consegue e, quindi non sia riferibile oggettivamente alla sfera del lecito giuridico, oltre la quale non è dato operare ai pubblici poteri (Sez. U, n. 3 del 31/01/1987, Giordano, Rv. 175115; conforme, Sez. 3, n. 2693 del 07/01/1991, Sertorelli, Rv. 18650501). In conclusione, a fronte di provvedimento assentivo, la configurabilità del reato urbanistico è esclusa anche se il suddetto atto concessorio risulti illegittimo, purché non inesistente, cioè sostanzialmente mancante. Siffatta ultima situazione si verifica quando l'atto sia privo di uno dei suoi requisiti essenziali (forma, volontà, contenuto) oppure provenga da organo assolutamente privo del potere di adottarlo od infine sia frutto di attività criminosa del soggetto titolare del potere: quando invece si discuta unicamente di vizi del procedimento che ha preceduto il provvedimento, e perciò delle modalità di esercizio del potere della P.A., il difetto non attiene all'esistenza dell'atto finale, ma alla legittimità del complessivo comportamento tenuto dall'autorità (Sez. 6, n. 2378 del 27/06/1995, Barillaro, Rv. 20258101; vedi anche Sez. 6, Sentenza n. 3606 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 269345, ove si specifica che il reato di lottizzazione abusiva si configura nonostante il rilascio del provvedimento amministrativo abilitante quando l'atto autorizzativo è da ritenere sostanzialmente mancante in quanto frutto di un reato, quale un accordo corruttivo).
3.1 E bene, il Tribunale di Latina, nell'ordinanza oggi impugnata, non si è conformato ai principi di diritto, ora richiamati. Nel provvedimento in esame, infatti, ci si sofferma, in realtà, unicamente sul tema della illegittimità dei piani integrati di intervento, rispetto alle opere edilizie da realizzare su terreni rientranti nel Comune di Sperlonga, senza analizzare il tema della eventuale illiceità degli atti e delle condotte, nei termini sopra illustrati. E rafforza il convincimento rilevare che le considerazioni pure espresse dal Tribunale, in riferimento alla falsità di determinati presupposti di fatto richiamati negli atti del procedimento, risultano da un lato del tutto generiche, in riferimento alla asserita immutatio veri, dall'altro disancorate dal contenuto dell'imputazione provvisoria, che riguarda unicamente le ipotesi di cui agli artt. 44, lett. c) e 30, d.P.R. n. 380/2001. 4. Per completezza argomentativa, pure a fronte della natura assorbente dei superiori rilievi riguardanti il fumus, deve osservarsi che l'ordinanza impugnata risulta pure mancante, con riguardo al periculum. Invero, non può che convenirsi con il ricorrente, nel rilevare che il Tribunale, giudicando in sede di rinvio, ove ritenuto sussistente il fumus commissi deliciti, avrebbe dovutoavesse 8 necessariamente analizzare il tema del periculum, quale imprescindibile presupposto del provvedimento cautelare reale.
5. Le evidenziate carenze argomentative, conclusivamente, inducono a rilevare che l'ordinanza impugnata risulta affidata a motivazione apparente ovvero inesistente, posto che non sono stati scrutinati gli evidenziati temi che costituiscono il precipuo oggetto della fase cautelare che occupa, in riferimento ai reati in addebito. Come noto, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., rientrano proprio la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente (Sez. 6, sentenza n. 7472 del 21/01/2009, Rv. 242916). Pertanto, l'ordinanza in esame, vulnerata dalle evidenziate carenze argomentative, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Latina, per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati. Resta assorbito ogni altro motivo di censura.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Latina. Così deciso il 20 luglio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Andrea Montagni Vincenzo Romis Ano Depositata in Cancelleria Oggi, -2 AGO. 2017 Il Funzionario iziario Patrizia Viorra O N 9