CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20399 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PP DO nato a [...] il [...] avverso il decreto del 27/11/2025 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere OL BO;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NE LL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il decreto impugnato è stato emesso il 27 novembre 2025 e depositato il 25 febbraio 2026 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Bologna il 24 marzo 2025, con il quale era stata applicata a DO PP la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per cinque anni ed era stata disposta la confisca di una serie di beni immobili a lui riconducibili. Il proposto è stato ritenuto caratterizzato da pericolosità sociale qualificata per l’appartenenza ad un sistema mafioso-imprenditoriale, nel cui ambito PP – insieme al padre AE − utilizzava e metteva a disposizione le proprie imprese per l’ottenimento di vantaggi economici per le cosche di 'ndrangheta di volta di volta egemoni e per la “pulizia” di capitali illeciti riferibili al sodalizio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20399 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 18/05/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso DO PP a mezzo dei propri difensori di fiducia, che hanno sviluppato due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 159 del 2011 e contesta il giudizio della Corte territoriale circa la ritenuta appartenenza di PP alla 'ndrangheta. Secondo il ricorrente – che non manca di accennare agli insegnamenti di Sezioni Unite US – la Corte distrettuale avrebbe enfatizzato l’ascesa imprenditoriale del padre del ricorrente in parallelo all’ascesa della 'ndrangheta in Emilia-Romagna, senza tuttavia che vi fossero palpabili elementi di collegamento. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe invertito l’ordine logico – giuridico secondo cui va prima dimostrata la pericolosità sociale e poi deve essere valutata la sperequazione patrimoniale in rapporto agli acquisti avvenuti nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata, ricavando quest'ultima dalla prima. Gli unici elementi valorizzati sarebbero consistiti in una richiesta di porto d’armi nel 2001 e nella circostanza di aver temporeggiato il rientro di un’esposizione debitoria con IE CI, che il ricorrente temeva. Le rivelazioni del collaboratore di giustizia AN IO attesterebbero solo di una fidelizzazione di PP al clan Dragone, ma non enucleerebbero alcuna specifica condotta eloquente di partecipazione associativa. La valorizzazione quale elemento a carico del porto d’armi di AE PP sarebbe frutto di un mero pregiudizio, così come la simulazione del furto a beneficio del figlio. In conclusione, l’intero provvedimento impugnato non evidenzierebbe alcuna azione compiuta da PP a favore della cosca. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs 159 del 2011 quanto alla perimetrazione temporale della condotta e all’attualità della pericolosità sociale. I fatti selezionati sono un singolo controllo del 2009 e la candidatura a consigliere comunale ─ auspicata da uno ‘ndranghetista in un’intercettazione ─ e l’essere stato obiettivo di un programma omicidiario per un debito insoluto. L’unica manifestazione di pericolosità sociale si fermerebbe al 2010, anno della truffa, il che avrebbe implicazioni sia sull’attualità della pericolosità sociale che sulla perimetrazione della condotta, anche perché il proposto è detenuto «da tempo». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 2. Il primo motivo di ricorso ─ che critica il giudizio di pericolosità sociale del proposto ─ è inammissibile. 3 2.1. Il ricorso, infatti, è costituito da mere affermazioni sparse tese a depotenziare questo o quell’aspetto in fatto valorizzato dai Giudici della prevenzione quale sintomo di appartenenza associativa, trascurando tuttavia la composizione unitaria di tutti gli accadimenti accertati attuata dalla Corte di appello e, soprattutto, omettendo di confrontarsi con la posizione di PP nei rapporti con la cosca e con la strumentalizzazione delle sue attività imprenditoriali per soddisfare gli interessi economici della 'ndrangheta che il decreto impugnato illustra ampiamente. Così strutturato, il ricorso è inammissibile innanzitutto in quanto non rispettoso dei confini del giudizio di legittimità in materia di prevenzione. E’ ius receptum, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, [...], Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. 2.2. Dopodiché, anche a voler analizzare quei contenuti del ricorso non relegabili all’ambito delle mere censure in fatto o relative al piano motivazionale, il Collegio rileva che la Corte di appello di Bologna si è attenuta agli insegnamenti di questa Corte quanto alle implicazioni dei rapporti del proposto con le associazioni criminali rispetto al vaglio di pericolosità sociale rilevante in tema di prevenzione. A questo riguardo, sia la Corte territoriale che il ricorrente hanno ricordato che Sezioni Unite US (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271512 – 01) avevano ritenuto che il concetto di "appartenenza" ad un’associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si 4 sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. Sulla base di questa ineludibile premessa teorica, il decreto impugnato si è a lungo soffermato sulla pluriennale collaborazione di PP con le cosche calabresi in parte delocalizzate in Emilia-Romagna, culminata nella vicenda della truffa, in cui vi è stata un’innegabile ed eclatante strumentalizzazione dell’attività societaria delle imprese della famiglia PP rispetto alla perpetrazione di un inganno milionario ai danni dello Stato i cui proventi erano in buona parte destinati alla 'ndrangheta. Si tratta, tuttavia, contrariamente a quanto assume il ricorrente e sulla base di dati probatori obiettivi quali dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni, di un episodio non già isolato, ma di un momento della protratta vicinanza e della continua collaborazione tra il ricorrente e le cosche cutresi nei loro mutevoli assetti − quindi in una prospettiva diacronica – nel cui ambito è emersa la capacità di PP di adattarsi anche a rinnovati rapporti interni nella cosca e la sua capacità “contrattuale” rispetto al sodalizio, quest'ultima degna di esponenti di primo piano dell’associazione. D’altra parte il ricorso, concentrando l’attenzione sulla cosiddetta truffa PP, omette di considerare che la Corte distrettuale ha fondato la propria conferma su una nutrita serie di altri elementi, che denotano la costante collaborazione del proposto con il padre anche nelle dinamiche imprenditoriali tese a favorire l’associazione e la posizione paritaria di DO PP rispetto ad esponenti ‘ndranghetisti, come delineatasi nitidamente in occasione dell’organizzazione e delle evoluzioni successive della cosiddetta maxitruffa. 2.3. Circa la pretesa inversione del rapporto logico giuridico tra scrutinio circa la pericolosità sociale e vaglio della sproporzione ai fini della confisca, il ricorrente non coglie nel segno: se è vero, infatti, che uno degli elementi valorizzati dalla Corte di appello nel senso della pericolosità è stato quello della sproporzione, si è trattato di un argomento che ha avuto un suo peso dimostrativo nei limiti in cui il quadro della pericolosità sociale era già supportato da altri elementi e la sproporzione tra entrate e uscite ha costituito, appunto, il suggello di un giudizio aliunde formulato e sostenibile;
detto altrimenti, l’esistenza di massicci esborsi pur a fronte di una parziale o totale impossidenza del proposto ha avuto un rilievo dimostrativo siccome riguardante un soggetto in rapporti intensi con la cosca come delineati nel provvedimento impugnato, il che ha contribuito alla ragionevole convinzione dei Giudici della prevenzione che vi fosse un collegamento tra le cointeressenze con la 'ndrangheta e la inspiegabile capacità patrimoniale del proposto. 3. Il secondo motivo di ricorso – che contesta il giudizio di attualità della pericolosità sociale e, solo in via mediata, la perimetrazione temporale di 5 quest'ultima − lambisce l’inammissibilità perché è parzialmente generico e, in definitiva, reiterativo di temi già trattati, con particolare riferimento al tentativo del ricorrente di circoscrivere tale periodo al solo momento della maxitruffa 3.1. Dato l’obiettivo avuto di mira dal ricorso, il Collegio ricorda che il vaglio del Giudice della prevenzione rispetto all’attualità della pericolosità sociale può fare tesoro dell’ampia elaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha affrontato il tema. Una posizione di primo piano riveste, ancora una volta, la sentenza US delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha validato l’esegesi secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, con la precisazione ⎯ espressa dall’autorevole precedente in motivazione ⎯ che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Conforto a tale interpretazione discende ⎯ si legge nella sentenza US ⎯ dalla decisione della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo. Questa attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, [...], Rv. 272937), che devono soffermarsi: a) sul livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;
6 b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito;
c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, [...], Rv. 278526). 3.2. Ebbene, la Corte della prevenzione ha costruito una valutazione su tutti i passaggi predetti, valorizzando il grado di coinvolgimento di PP nella compagine, la perdurante vitalità di quest'ultima e la mancanza di segnali di una presa di distanza dal contesto criminale. Non solo: la Corte territoriale ha altresì valutato negativamente la compiacenza delle dichiarazioni rese in tempi recenti da IN GR RA e da RO VI rispetto alla vicenda della maxitruffa quale segnale di una pacificazione e, quindi, della perduranza di rapporti di condivisione di PP con la cosca, anche tenendo conto della manovre societarie opache poste in essere all’indomani del fatto di reato e fino a tempi recenti, tese a rendere difficoltosa la ricostruzione della provenienza delle risorse su cui l’attività imprenditoriale fonda. Dal canto loro, le osservazioni critiche che il ricorrente ha dedicato a questo aspetto sono in parte generiche e aspecifiche perché ignorano l’esistenza di una motivazione effettiva e, più in generale, non evidenziano specifici errori in diritto alla base del provvedimento impugnato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OL BO CH RO
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NE LL, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il decreto impugnato è stato emesso il 27 novembre 2025 e depositato il 25 febbraio 2026 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Bologna il 24 marzo 2025, con il quale era stata applicata a DO PP la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per cinque anni ed era stata disposta la confisca di una serie di beni immobili a lui riconducibili. Il proposto è stato ritenuto caratterizzato da pericolosità sociale qualificata per l’appartenenza ad un sistema mafioso-imprenditoriale, nel cui ambito PP – insieme al padre AE − utilizzava e metteva a disposizione le proprie imprese per l’ottenimento di vantaggi economici per le cosche di 'ndrangheta di volta di volta egemoni e per la “pulizia” di capitali illeciti riferibili al sodalizio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20399 Anno 2026 Presidente: ROMANO MICHELE Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 18/05/2026 2 2. Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso DO PP a mezzo dei propri difensori di fiducia, che hanno sviluppato due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 159 del 2011 e contesta il giudizio della Corte territoriale circa la ritenuta appartenenza di PP alla 'ndrangheta. Secondo il ricorrente – che non manca di accennare agli insegnamenti di Sezioni Unite US – la Corte distrettuale avrebbe enfatizzato l’ascesa imprenditoriale del padre del ricorrente in parallelo all’ascesa della 'ndrangheta in Emilia-Romagna, senza tuttavia che vi fossero palpabili elementi di collegamento. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe invertito l’ordine logico – giuridico secondo cui va prima dimostrata la pericolosità sociale e poi deve essere valutata la sperequazione patrimoniale in rapporto agli acquisti avvenuti nel periodo in cui la pericolosità si è manifestata, ricavando quest'ultima dalla prima. Gli unici elementi valorizzati sarebbero consistiti in una richiesta di porto d’armi nel 2001 e nella circostanza di aver temporeggiato il rientro di un’esposizione debitoria con IE CI, che il ricorrente temeva. Le rivelazioni del collaboratore di giustizia AN IO attesterebbero solo di una fidelizzazione di PP al clan Dragone, ma non enucleerebbero alcuna specifica condotta eloquente di partecipazione associativa. La valorizzazione quale elemento a carico del porto d’armi di AE PP sarebbe frutto di un mero pregiudizio, così come la simulazione del furto a beneficio del figlio. In conclusione, l’intero provvedimento impugnato non evidenzierebbe alcuna azione compiuta da PP a favore della cosca. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs 159 del 2011 quanto alla perimetrazione temporale della condotta e all’attualità della pericolosità sociale. I fatti selezionati sono un singolo controllo del 2009 e la candidatura a consigliere comunale ─ auspicata da uno ‘ndranghetista in un’intercettazione ─ e l’essere stato obiettivo di un programma omicidiario per un debito insoluto. L’unica manifestazione di pericolosità sociale si fermerebbe al 2010, anno della truffa, il che avrebbe implicazioni sia sull’attualità della pericolosità sociale che sulla perimetrazione della condotta, anche perché il proposto è detenuto «da tempo». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 2. Il primo motivo di ricorso ─ che critica il giudizio di pericolosità sociale del proposto ─ è inammissibile. 3 2.1. Il ricorso, infatti, è costituito da mere affermazioni sparse tese a depotenziare questo o quell’aspetto in fatto valorizzato dai Giudici della prevenzione quale sintomo di appartenenza associativa, trascurando tuttavia la composizione unitaria di tutti gli accadimenti accertati attuata dalla Corte di appello e, soprattutto, omettendo di confrontarsi con la posizione di PP nei rapporti con la cosca e con la strumentalizzazione delle sue attività imprenditoriali per soddisfare gli interessi economici della 'ndrangheta che il decreto impugnato illustra ampiamente. Così strutturato, il ricorso è inammissibile innanzitutto in quanto non rispettoso dei confini del giudizio di legittimità in materia di prevenzione. E’ ius receptum, infatti, che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per Cassazione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, [...], Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tese ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. 2.2. Dopodiché, anche a voler analizzare quei contenuti del ricorso non relegabili all’ambito delle mere censure in fatto o relative al piano motivazionale, il Collegio rileva che la Corte di appello di Bologna si è attenuta agli insegnamenti di questa Corte quanto alle implicazioni dei rapporti del proposto con le associazioni criminali rispetto al vaglio di pericolosità sociale rilevante in tema di prevenzione. A questo riguardo, sia la Corte territoriale che il ricorrente hanno ricordato che Sezioni Unite US (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 271512 – 01) avevano ritenuto che il concetto di "appartenenza" ad un’associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si 4 sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. Sulla base di questa ineludibile premessa teorica, il decreto impugnato si è a lungo soffermato sulla pluriennale collaborazione di PP con le cosche calabresi in parte delocalizzate in Emilia-Romagna, culminata nella vicenda della truffa, in cui vi è stata un’innegabile ed eclatante strumentalizzazione dell’attività societaria delle imprese della famiglia PP rispetto alla perpetrazione di un inganno milionario ai danni dello Stato i cui proventi erano in buona parte destinati alla 'ndrangheta. Si tratta, tuttavia, contrariamente a quanto assume il ricorrente e sulla base di dati probatori obiettivi quali dichiarazioni di collaboratori di giustizia e intercettazioni, di un episodio non già isolato, ma di un momento della protratta vicinanza e della continua collaborazione tra il ricorrente e le cosche cutresi nei loro mutevoli assetti − quindi in una prospettiva diacronica – nel cui ambito è emersa la capacità di PP di adattarsi anche a rinnovati rapporti interni nella cosca e la sua capacità “contrattuale” rispetto al sodalizio, quest'ultima degna di esponenti di primo piano dell’associazione. D’altra parte il ricorso, concentrando l’attenzione sulla cosiddetta truffa PP, omette di considerare che la Corte distrettuale ha fondato la propria conferma su una nutrita serie di altri elementi, che denotano la costante collaborazione del proposto con il padre anche nelle dinamiche imprenditoriali tese a favorire l’associazione e la posizione paritaria di DO PP rispetto ad esponenti ‘ndranghetisti, come delineatasi nitidamente in occasione dell’organizzazione e delle evoluzioni successive della cosiddetta maxitruffa. 2.3. Circa la pretesa inversione del rapporto logico giuridico tra scrutinio circa la pericolosità sociale e vaglio della sproporzione ai fini della confisca, il ricorrente non coglie nel segno: se è vero, infatti, che uno degli elementi valorizzati dalla Corte di appello nel senso della pericolosità è stato quello della sproporzione, si è trattato di un argomento che ha avuto un suo peso dimostrativo nei limiti in cui il quadro della pericolosità sociale era già supportato da altri elementi e la sproporzione tra entrate e uscite ha costituito, appunto, il suggello di un giudizio aliunde formulato e sostenibile;
detto altrimenti, l’esistenza di massicci esborsi pur a fronte di una parziale o totale impossidenza del proposto ha avuto un rilievo dimostrativo siccome riguardante un soggetto in rapporti intensi con la cosca come delineati nel provvedimento impugnato, il che ha contribuito alla ragionevole convinzione dei Giudici della prevenzione che vi fosse un collegamento tra le cointeressenze con la 'ndrangheta e la inspiegabile capacità patrimoniale del proposto. 3. Il secondo motivo di ricorso – che contesta il giudizio di attualità della pericolosità sociale e, solo in via mediata, la perimetrazione temporale di 5 quest'ultima − lambisce l’inammissibilità perché è parzialmente generico e, in definitiva, reiterativo di temi già trattati, con particolare riferimento al tentativo del ricorrente di circoscrivere tale periodo al solo momento della maxitruffa 3.1. Dato l’obiettivo avuto di mira dal ricorso, il Collegio ricorda che il vaglio del Giudice della prevenzione rispetto all’attualità della pericolosità sociale può fare tesoro dell’ampia elaborazione giurisprudenziale di legittimità che ha affrontato il tema. Una posizione di primo piano riveste, ancora una volta, la sentenza US delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha validato l’esegesi secondo cui, ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto, con la precisazione ⎯ espressa dall’autorevole precedente in motivazione ⎯ che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo, purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità. Conforto a tale interpretazione discende ⎯ si legge nella sentenza US ⎯ dalla decisione della Corte cost. n. 291 del 2013, che ha posto in discussione la natura insuperabile di tale presunzione dichiarando l'illegittimità costituzionale dell' art. 15, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Nel contempo, occorre confrontarsi, al fine della valutazione di persistente pericolosità, con qualsiasi elemento di fatto suscettibile, anche sul piano logico, di mutare la valutazione di partecipazione al gruppo associativo, al di là della dimostrazione di un dato formale di recesso dalla medesima, quale può ravvisarsi nel decorso di un rilevante periodo temporale o nel mutamento delle condizioni di vita, tali da renderle incompatibili con la persistenza del vincolo. Questa attività, non facile, di valutazione, vede diversi passaggi (Sez. 5, n. 30130 del 15/03/2018, Licciardello, Rv. 273500; Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, [...], Rv. 272937), che devono soffermarsi: a) sul livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività del gruppo criminoso, essendo ben diversa la potenzialità criminale espressa da un soggetto "di vertice" rispetto a quella di chi ha posto in essere condotte di mero ausilio operativo o di episodica contiguità finalistica;
6 b) sulla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito;
c) sull'avvenuta o meno manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise (su quest'ultimo aspetto, v. anche Sez. 6, n. 20577 del 07/07/2020, Mariniello, Rv. 279306; Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, [...], Rv. 278526). 3.2. Ebbene, la Corte della prevenzione ha costruito una valutazione su tutti i passaggi predetti, valorizzando il grado di coinvolgimento di PP nella compagine, la perdurante vitalità di quest'ultima e la mancanza di segnali di una presa di distanza dal contesto criminale. Non solo: la Corte territoriale ha altresì valutato negativamente la compiacenza delle dichiarazioni rese in tempi recenti da IN GR RA e da RO VI rispetto alla vicenda della maxitruffa quale segnale di una pacificazione e, quindi, della perduranza di rapporti di condivisione di PP con la cosca, anche tenendo conto della manovre societarie opache poste in essere all’indomani del fatto di reato e fino a tempi recenti, tese a rendere difficoltosa la ricostruzione della provenienza delle risorse su cui l’attività imprenditoriale fonda. Dal canto loro, le osservazioni critiche che il ricorrente ha dedicato a questo aspetto sono in parte generiche e aspecifiche perché ignorano l’esistenza di una motivazione effettiva e, più in generale, non evidenziano specifici errori in diritto alla base del provvedimento impugnato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente OL BO CH RO