Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20399
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 159 del 2011

    Il ricorso è inammissibile perché costituito da mere affermazioni sparse volte a depotenziare singoli aspetti, trascurando la composizione unitaria degli accadimenti accertati dalla Corte di appello e omettendo di confrontarsi con la posizione del proposto nei rapporti con la cosca e la strumentalizzazione delle sue imprese. Il ricorso non rispetta i confini del giudizio di legittimità in materia di prevenzione, potendo dedursi solo la violazione di legge e non censure di merito o relative alla valutazione del fatto. La Corte di appello si è attenuta agli insegnamenti giurisprudenziali sul concetto di 'appartenenza' ad un'associazione mafiosa, che comprende condotte funzionali agli scopi associativi. Il decreto impugnato ha considerato la pluriennale collaborazione del proposto con le cosche, culminata nella truffa, come momento di protratta vicinanza e collaborazione, evidenziando la capacità del proposto di adattarsi e la sua capacità contrattuale con il sodalizio. La Corte ha fondato la sua conferma su una nutrita serie di altri elementi oltre alla truffa, che denotano la costante collaborazione con il padre nelle dinamiche imprenditoriali tese a favorire l'associazione.

  • Rigettato
    Pretesa inversione del rapporto logico giuridico tra scrutinio circa la pericolosità sociale e vaglio della sproporzione patrimoniale

    Il ricorrente non coglie nel segno. La sproporzione patrimoniale è stata un argomento con peso dimostrativo nei limiti in cui il quadro della pericolosità sociale era già supportato da altri elementi. La sproporzione ha costituito il suggello di un giudizio aliunde formulato, avendo rilievo dimostrativo in quanto riguardante un soggetto in rapporti intensi con la cosca, il che ha contribuito alla ragionevole convinzione dei giudici che vi fosse un collegamento tra le cointeressenze con la 'ndrangheta e la inspiegabile capacità patrimoniale del proposto.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs 159 del 2011

    Il motivo lambisce l'inammissibilità perché parzialmente generico e reiterativo di temi già trattati. La Corte della prevenzione ha costruito una valutazione sull'attualità della pericolosità valorizzando il grado di coinvolgimento del proposto nella compagine, la perdurante vitalità di quest'ultima e la mancanza di segnali di presa di distanza dal contesto criminale. La Corte ha valutato negativamente la compiacenza delle dichiarazioni rese in tempi recenti rispetto alla vicenda della maxitruffa come segnale di pacificazione e perduranza di rapporti di condivisione con la cosca, tenendo conto anche di manovre societarie opache poste in essere fino a tempi recenti. Le osservazioni critiche del ricorrente sono in parte generiche e aspecifiche perché ignorano l'esistenza di una motivazione effettiva e non evidenziano specifici errori in diritto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2026, n. 20399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20399
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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