Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME RA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ORNELLA MANFREDINI, che la difende unitamente agli avvocati MAURIZIO RUDALLI, GIANNOTTO ULIVI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI NO, OR DR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1600/00 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 04/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/03 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato ULIVI Giannotto, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 dicembre 1996, CI SA e DR NI chiedevano al Pretore di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, di essere tutelati nel possesso della servitù di passaggio carraio, esercitata sul resede di LA CU per accedere all'autorimessa di loro proprietà, che, insieme alla casa, ove abitavano, in comune di Rufina, avevano acquistato con contratto del 27 maggio 1996.
Assumevano che LA CU, nell'ottobre 1996, aveva costruito in luogo una ringhiera a loggetta di metallo, che impediva il passaggio delle autovetture, da essi ricorrenti praticato fin dall'acquisto dell'autorimessa e, prima ancora, dai loro dante causa. LA CU resisteva alla domanda, contestando che i ricorrenti avessero mai avuto il preteso possesso della servitù di passaggio carraio in luogo, per di più ultrannale. Al contempo, in via riconvenzionale, chiedeva di essere tutelata nel possesso del suo resede, pregiudicato dal parcheggio lì praticato dalle controparti. In esito a produzione di documenti e prova per testi, il Pretore di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, con ordinanza del 4 giugno 1998, rigettava sia la domanda dei ricorrenti che quella della resistente e regolava le spese di lite, ponendole a carico dei ricorrenti.
Le parti interponevano gravame: CI SA e DR NI, in via principale, e LA CU, in via incidentale. Con sentenza del 4 luglio 2000, il Tribunale di Firenze riformava la decisione del primo giudice, ordinando a LA CU di rimuovere la ringhiera e ripristinare lo stato dei luoghi ed a CI SA e DR NI di astenersi dall'occupare con la vettura il resede di proprietà della controparte. Le spese dei due gradi di giudizio erano compensate per intero. Alla preliminare e pur implicita considerazione che l'ordinanza impugnata avesse natura sostanziale di sentenza, il Tribunale accompagnava il rilievo della avvenuta dimostrazione del possesso della servitù di passaggio, di cui CI SA e DR NI avevano chiesto tutela nei confronti di LA CU, per averne impedito l'esercizio con la realizzazione di una ringhiera. In tale contesto, evidenziava che il transito in luogo dei predetti, con autovettura, riferito dai testi escussi, nel periodo successivo all'acquisto dell'abitazione e fino all'apposizione della ringhiera da parte della CU, non trovava giustificazione nella tolleranza dedotta da quest'ultima, nient'affatto dimostrata. Il Tribunale, poi, esponeva che era stata provata l'illegittima occupazione ad opera del SA e dell' NI, quale luogo per parcheggiarvi l'auto, di altra parte del resede di proprietà della CU.
Per la cassazione di tale sentenza, LA CU ha proposto ricorso in forza di due motivi. CI SA e DR NI, cui il ricorso è stato notificato l'11 dicembre 2000, non hanno svolto alcuna difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del primo comma dello art. 1170 c.c., in relazione agli artt. 1140-1144 e 1697 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Sostiene, al riguardo, che il Tribunale ha travisato i termini della questione possessoria, omettendo di considerare l'avvenuta contestazione di tutti i presupposti dell'azione ex adverso esercitata, per l'appunto mancanti, e finendo col far ricadere su essa ricorrente l'onere probatorio degli intimati.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del secondo comma dell'art. 1170 c.c., anche in relazione all'art. 1146 e 2697 c.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia.
Sostiene, infatti, che indimostrata era la durata ultrannale del possesso della servitù di passaggio in capo agli intimati e che l'onere probatorio di tale presupposto dell'azione avversaria era stato inopinatamente posto a carico di essa ricorrente. I motivi esposti, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. In particolare, si presentano inammissibili là dove, al di là della formale prospettazione come violazione e falsa applicazione di norme di diritto ovvero come vizi di motivazione, si risolvono, palesemente, in una sostanziale richiesta di riesame del merito della controversia, mediante una nuova valutazione dei materiali probatori, diversa da quella che il Tribunale a quo ha operato nell'esercizio della discrezionalità a lui riservata, dandone motivazione specifica ed in sè coerente, così come innanzi riassunta, in narrativa. Sono infondati, invece, laddove sostengono che il Tribunale a quo sia incorso in violazione e falsa applicazione del primo e secondo comma dell'art. 1170 c.c., in relazione anche all'art. 2697 c.c..
Ed invero, nell'esercizio della discrezionalità riservatagli, il Tribunale a quo ha ritenuto che i materiali probatori comprovassero l'esercizio del possesso della servitù di passaggio ad opera degli intimati e non già l'esercizio di un passaggio in luogo per mera tolleranza della ricorrente, tolleranza - appunto - che avrebbe dovuto essere dimostrata da chi l'eccepiva (v. ex plurimis Cass. n. 1240/01, n. 6738/00, n. 4810/00, n. 6944/99 e n. 2597/98) e che avrebbe impedito la configurazione di situazione possessoria tutelabile, sia ai sensi dell'art. 1168 c.c. e sia ai sensi dell'art, 1170 c.c.. In difformità di quanto raffigurato dalla ricorrente, poi, con assertiva e non argomentata sussunzione della fattispecie in ambito di molestia possessoria e di azione di manutenzione ex art. 1170 c.c, il Tribunale a quo, correttamente, mostra di aver qualificato l'azione svolta dagli intimati come azione di reintegrazione ex art. 1168 c.c., diretta - com'era - a tutelare il possesso di servitù di passaggio, il cui esercizio era stato materialmente impedito dall'opera realizzata in luogo dalla ricorrente, e, quindi, priva del presupposto della durata ultrannale del possesso da tutelare, a differenza dell'altra (di manutenzione). Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di Cassazione, non avendo svolto gli intimati alcuna difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 luglio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004