Sentenza 20 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/06/2002, n. 8993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8993 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / 5 A 4 / 2 R 6 T 2 S - . I R . B G P Udienza del 8.42092 ggetto: ILOH Z E . . G. L R D L L R. REPUBBLICA ITALIANA A A E U . D D B B I I A E S R T T A N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T E I 1 N S 3 R E I 1 S E A E . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N A SEZIONE TRIBUTARIA CROW 24500 M composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni Paolini Presidente Dott. Eugenio Amari Consigliere rel. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Achille Meloncelli Consigliere Dott. Francesco Antonio Genovese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla SS OS A. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Marra del foro di Varese, presso lo studio elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne 16, dell'avv. Roberto Folchitto, giusta procura a margine del ricorso fou -ricorrente-
contro
Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 62, n. 214/62/1997, del 2.12.1997/13.1.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.4.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
14$3 1 Udito l'avvocato Folchitto ( giusta delega) per la contribuente;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Pre 2 Svolgimento del processo L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Varese notificava alla s.n.c. SS OS avvisi di accertamento, ai fini ILOR, del reddito d'impresa minore di lire 118.507.000 (a fronte della perdita dichiarata di lire 66.671.000) per l'anno d'imposta 1982 e del reddito d'impresa minore di lire 181.269.000 (a fronte della perdita dichiarata di lire 56.405.000) per l'anno d'imposta 1983. I ricorsi venivano rigettati dalla Commissione tributaria di 1° grado di Varese, con decisione n. 2634 del 25.1.1995, sul rilievo che i redditi accertati trovavano fondamento nella quantità di energia elettrica per forza motrice consumata e non giustificata da plausibili ragioni. Con atto di appello la società deduceva, in via principale, la nullità degli avvisi di accertamento per mancanza di motivazione e perché fondati su una presunzione ( consumo di energia elettrica ) priva dei requisiti di legge;
in via subordinata, la prescrizione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 17 della legge 4/1929. Si costituiva nel giudizio di seconda istanza l'Ufficio deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello perché non sorretto da motivi specifici;
nel merito, che l'accertamento induttivo dei ricavi era fondato sulla presunzione semplice della correlazione del consumo di energia elettrica con la quantità di lavoro dell'impresa. Il medesimo Ufficio evidenziava, infine, l'inattendibilità nel suo complesso delle scritture contabili, risultando da esse che il profitto della società era inferiore alla retribuzione degli operai alle sue dipendenze. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione di 1° grado. Propone ricorso per cassazione la SS OS enunciando due motivi. L'Amministrazione finanziaria si é costituita in giudizio senza svolgere specifica attività difensiva. 3 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la contribuente denuncia la violazione degli artt. 42, 39 lettera d) del d.p.r. 600/1973, 2729 c.c. con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Deduce la ricorrente che la sentenza del giudice di appello si fondava su presunzioni prive dei requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., in quanto in presenza di una contabilità regolare il semplice rilievo del maggiore consumo di energia elettrica non era idoneo a sorreggere la conclusione che se ne era tratta circa l'entità dei ricavi, e l'inattendibilità delle scritture contabili e della dichiarazione dei redditi. Con il secondo motivo la società lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata per essersi il giudice di appello limitato a richiamare e a fare proprie le argomentazioni del giudice di primo grado.
2. Precede in ordine logico-giuridico l'esame del 2° motivo del ricorso relativo al difetto di motivazione. Il motivo é fondato. La sentenza impugnata, dato atto che il maggiore reddito accertato derivava dall'applicazione dell'indice d'incidenza del 10% sul volume di affari della forza motrice impiegata e che la gestione tecnica-operativa dell'azienda giustificava detta percentuale di incidenza, ha sostenuto che sussistevano a carico della contribuente presunzioni gravi e concordanti e che l'appello, rifacendosi alle motivazioni esposte Vin in primo grado, non apportava nessun nuovo elemento di esame. Si é in presenza, osserva il Collegio, di una motivazione insufficiente, basata sull'asserzione dell'incidenza del 10% della spesa di energia elettrica sui ricavi e dell'adeguatezza nel caso di specie di tale percentuale di incidenza in relazione ad una non meglio qualificata "gestione tecnico-operativa dell'azienda". Non chiarisce il giudice di appello in che cosa consista tale “gestione tecnico-operativa” cui ha fatto riferimento e perché tale elemento sarebbe nel caso di specie un elemento di riscontro della fondatezza del rapporto “consumo energia elettrica - ricavi" adottato dall'Ufficio. Si tratta in definitiva di affermazioni apodittiche, prive di qualunque motivata dimostrazione;
generico, inoltre, é anche il riferimento all'insussistenza di 4 elementi di novità nelle restanti osservazioni dell'atto di appello, senza chiarire la sentenza impugnata a quali osservazioni intenda riferirsi e senza indicare le parti della sentenza di 1° grado in cui erano stati già esaminati e adeguatamente confutati detti rilievi. Il 2° motivo del ricorso va pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Ogni altra questione resta, allo stato, superata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Roma, 8.4.2002 Il Consigliere est. Il PresidenteLievenni Joskin Avioleto Clou 20 GTU. 2002 IL CANCELLERE 01 Anolds Cora Amaldo Casano E N O I 6 8 Z 9 A 1 / 5 R 4 T . / S 6 N I 2 G . A E E .R I R . P R . L D L A A A L D T E . U D B E B T I A I S T N N A R E 1 E I S S T 3 E R 1 I E A . T N A M 5