Sentenza 3 aprile 2000
Massime • 1
La commissione di un reato costituisce di per sè inosservanza delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, ai sensi dell'art.108 della legge 24 novembre 1981 n.689, e comporta quindi la conseguenza prevista da detta disposizione normativa (conversione della restante parte della pena sostitutiva in pena detentiva). Sarebbe, infatti, del tutto illogico che detta conseguenza derivasse dall'inosservanza di obblighi aventi finalità di prevenzione, come quelli previsti per la libertà controllata dall'art.56 della citata legge n.689 del 1981, e non si producesse invece in presenza di comportamenti posti in essere da chi, pur formalmente rispettoso dei detti obblighi, ne avesse però vanificato la funzione realizzando direttamente proprio ciò che essi miravano a scongiurare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2000, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI PIERO Presidente del 03/04/2000
1. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO " N.2421
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO " N.35313/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) TO ET n. il05.10.1964
avverso ordinanza del 07.04.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di TORINO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO OSSERVA
Con ordinanza del 7 aprile 1999, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha convertito, a norma dell'art.108 della legge n.689 del 1981, la parte residua di libertà controllata, applicata nei confronti di TO NO con ordinanza del 28 maggio 1998 del Magistrato di sorveglianza di Torino, in giorni 313 di reclusione. Ha premesso in fatto il Tribunale di sorveglianza che nei confronti dell'TO era stata applicata la libertà controllata essendo stata in tale pena sostitutiva convertita la originaria pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato. La libertà controllata era stata poi sospesa dal Magistrato di sorveglianza, perché l'TO era stato tratto in arresto per tentato furto aggravato commesso in concorso con il fratello pregiudicato: a seguito di tale episodio delittuoso - ha puntualizzato l'ordinanza - l'TO è stato condannato alla pena di mesi quattro e giorni quindici di reclusione, pena dal medesimo interamente espiata. Pertanto, ha rilevato il Tribunale, nell'episodio di cui innanzi si è detto l'TO, oltre ad aver violato il punto 6) delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata che gli imponeva di non accompagnarsi a pregiudicati, aveva altresì violato "in maniera inconfutabile la legge penale". Essendo, infatti, le prescrizioni derivanti dalla misura sostitutiva - anche se applicata in sede di conversione di pena pecuniaria - volte a favorire la condotta corretta del reo, prevenendo il pericolo di nuovi reati, la commissione di altri delitti nel corso della esecuzione della libertà controllata non può non costituire "violazione degli obblighi impliciti da essa imposti", così da determinare la conversione della misura in pena detentiva.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato deducendo violazione di legge. Sottolinea anzitutto il ricorrente come nessuna violazione alle prescrizioni potesse integrare la circostanza che l'LI fosse stato colto in flagranza assieme al fratello pregiudicato, attesa la stretta relazione di parentela e la convivenza tra i due, sicché estranea alla specie doveva ritenersi l'imposizione di non "accompagnarsi" a persone pregiudicate o tossicodipendenti. Rileva inoltre il ricorrente che l'intero sistema delineato dagli artt.102 e segg. della legge n.689 del 1981 "prescinde dalla valutazione della condotta morale dell'interessato", a differenza, fra l'altro, delle stesse sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Le prescrizioni inerenti alla libertà controllata, osserva il ricorrente, devono pertanto "ritenersi di stretta interpretazione, in quanto non hanno la funzione specifica di invogliare il condannato ad emendarsi, ma solo quella generica di pena, dalla connotazione in sè neutra, tant'è che tra le prescrizioni indicate non vi è affatto quella di mantenere buona condotta morale". Poiché, dunque, la commissione di un reato "non viola alcuna delle prescrizioni imposte, neppure in senso lato", la decisione di convertire la libertà controllata in sanzione detentiva sarebbe stata nella specie adottata in violazione dell'art.108 della legge n.689 del 1981. L'assunto del ricorrente è palesemente fallace. Le pene, pur se sostitutive ed anche se applicate in sede di conversione delle sanzioni pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato, non possono non rispondere ai parametri che la Carta fondamentale ha per esse tracciato, senza alcuna distinzione per genere, specie o natura del procedimento applicativo. Ciò sta dunque a significare che la libertà controllata, anche se applicata a norma dell'art.102 della legge n.689 del 1981, non cessa di essere pena e, come tale, deve necessariamente essere modellata in funzione del soddisfacimento della finalità di emenda contrassegnata dall'art.27, terzo comma, Cost., principio, questo, sulla cui portata, rilevanza ed ineludibilità si è soffermata con particolare efficacia la Corte costituzionale nella sentenza n. 313 del 1990. A quella finalità deve pertanto ispirarsi la determinazione delle modalità di esecuzione della libertà controllata a norma dell'art.62 della legge n.689 del 1981 (art.107), e ciò - recita lo stesso art.62 - sulla base dei criteri indicati nell'art.56.
Considerato che
tale ultima disposizione si limita a stabilire che la libertà controllata comporta "in ogni caso" gli obblighi, i divieti e le misure ivi tassativamente enunciati, l'avere il legislatore individuato il contenuto "minimo" della misura non sta evidentemente a significare che le prescrizioni non possano essere ulteriormente calibrate in funzione del soddisfacimento delle esigenze rieducative: d'altra parte, è lo steso art.56 ad offrire, nell'ultimo comma, un chiaro segnale in tal senso, stabilendo che il magistrato di sorveglianza può disporre che nei confronti del condannato i centri di servizio sociale "svolgano gli interventi idonei al suo reinserimento sociale". Ciò sta pertanto a significare che, essendo la funzione di emenda coessenziale ad ogni tipo di pena, ove le prescrizioni - come mostra di ritenere il ricorrente - fossero insensibili a tale finalità, sarebbe la stessa sanzione sostitutiva a venir frustrata nella sua proiezione teleologica ed a collocarsi in tal modo al di fuori degli stessi presidi costituzionali. D'altra parte, e per venire all'istituto della conversione "sanzionatoria" della misura sostitutiva per inosservanza delle prescrizioni, sarebbe davvero paradossale che il rigoroso automatismo che impone la conversione "quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata" si rivelasse del tutto inoperante ove la condotta realizzata dal sottoposto comprometta, attraverso la consumazione del reato, lo stesso bene finale che le prescrizioni mirano a preservare;
in altri termini, si realizzerebbe la conseguenza, del tutto illogica, che la mancata osservanza di un obbligo con finalità preventiva imporrebbe la conversione della misura, mentre nessuna conseguenza deriverebbe dal comportamento di chi, rispettoso dell'obbligo, ne abbia però vanificato la funzione realizzando direttamente ciò che quell'obbligo intenderebbe scongiurare. Nel caso di specie, comunque, la piena legittimità del provvedimento di conversione va tratta in forza di un diverso argomentare. Dalla narrativa della ordinanza impugnata emerge infatti, come si è già accennato, che l'LI è stato a suo tempo arrestato, condannato e che la relativa pena è stata interamente eseguita: a seguito dell'arresto, poi, il Magistrato di sorveglianza di Torino aveva sospeso la misura. Si è fatto dunque applicazione, nel caso in esame, dell'art.68 della legge n.689 del 1981, il quale appunto prevede che l'esecuzione della libertà
controllata è sospesa, fra l'altro, in caso di arresto in flagranza:
l'epilogo correlato è dunque quello sancito dal successivo art.72, ove è stabilito che, nella ipotesi in cui sopravvenga una condanna a pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma di legge. Istituti, quelli della sospensione e della "revoca", che non v'è ragione di non ritenere applicabili alla libertà controllata anche se applicata a titolo di conversione delle pene pecuniarie a norma degli artt.102 e segg. della più volte citata legge n.689 del 1981. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in lire 1.000.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2000