Sentenza 23 settembre 2013
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La particolare complessità del dibattimento, che può determinare la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, è un dato oggettivo che può essere riscontrato pur quando sia collegato ad un provvedimento di riunione dei processi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2013, n. 44468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44468 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/09/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 2921
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 24195/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MM BE N. IL 04/06/1972;
avverso l'ordinanza n. 26/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 27/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ MARCELLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. SPITALERI Massimiliano, che ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 21-27/02/13 (dep. 28/02/13) il Tribunale di Reggio Calabria in sede di appello ex art. 310 c.p.p., confermava l'ordinanza 17/12/12 del Tribunale di Locri che, ex art. 304 c.p.p., comma 2, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare nei confronti di MM RT (imputato con altri del reato di cui all'art. 416 bis c.p.). Il Tribunale rilevava come la decisione del giudice della cognizione in tema di mancata separazione dei processi (di ciò si lamentava l'appellante) non fosse sindacabile, anche se la complessità del procedimento (contestata in riferimento alla posizione del singolo imputato) fosse stata determinata (come nel caso) da scelte operate dallo stesso giudice ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p.. Ricorreva per cassazione la difesa, premettendo lo svolgimento del processo (quello a carico di MM RT era stato riunito ad altro più complesso a carico di imputati di reati connessi e i termini di custodia cautelare erano stati inopinatamente sospesi per tutti con ordinanza ex officio del 13/2/12; era stata poi disposta perizia trascrittiva per le sole conversazioni captate riguardanti l'appellante, che richiedevano un minor tempo di esecuzione, con conferimento del relativo incarico).
Tanto premesso e osservato che di ciò il Tribunale non aveva fatto menzione adeguata, deduceva violazione di legge sulla riunione dei processi e la successiva sospensione dei termini di custodia cautelare (per un imputato la cui posizione era divenuta complessa solo a ragione della riunione) e vizio di omessa o insufficiente motivazione. Chiedeva l'annullamento della ordinanza impugnata. All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso, la difesa il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, infondato, va respinto. Come correttamente ricordato dal giudice del provvedimento impugnato, per consolidata giurisprudenza di legittimità (condivisa da questa Corte) fa riunione dei processi, in quanto rispondente a criteri oggettivi, è incensurabile, con tutte le conseguenze che ne discendono (anche se in ipotesi penalizzanti per il singolo imputato). Oltre alle sentenze citate nell'ordinanza (n. 1168/98, rv. 211732, e n. 18218/03, rv. 225343) può anche ricordarsi la più recente Cass., 2^, n. 37705/08, rv. 242051 ("La particolare complessità del dibattimento, che può determinare la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, è un dato oggettivo che può essere riscontrato pur quando sia collegato ad un provvedimento di riunione dei processi"), ma pure Cass., 6^, n. 29537/03, rv. 226221 ("L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., comma 2, può essere adottata in ogni momento del dibattimento, anche dopo che sia stata respinta analoga richiesta, purché sia adeguatamente motivata in base ad una valutazione ex ante del futuro svolgimento del processo e della sua particolare complessità").
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.). Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell'art. 94 norm. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 norm. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013