Sentenza 23 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2002, n. 14935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14935 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2002 |
Testo completo
49 35/02 ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/96 UBBLICA ITALIANA N. 131 TAB. ALL. B - N. 2 MATERIA DISCIPLINARE NOME DEL POPOLO ITALI LA CORTE SU RE Oggetto Disciplinar SEZT TER A CIVILE odontoiatri Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25210/01 CARBONEDott. Vincenzo Presidente 29968/01 Consigliere Dott. Ernesto LUPO LIMONGELLI · Consigliere 34550 Cron. Dott. Antonio Dott. Fabio MAZZA Rel. Consigliere Rep. Ud.18/06/02 Dott. Giovanni TT PETTI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 140, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA FERRETTI, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO MERLONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI P, MINISTERO DELLA SALUTE, PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE TORINO;
2002 intimati 1388 e sul 2° ricorso n° 29968/01 proposto da: ORDINE DEI MEDICI CHIRURCHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del suo presidente dott. Amedeo Bianco, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PL. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, difeso dall'avvocato ROBERTO LONGHIN, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonchè
contro
TE ND, PROCURATORE GENERALE PRESSO TORINO;
MINISTERO DELLA SANITA', PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSA;
- intimati avverso la decisione n. 70/01 della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie di ROMA, emessa il 2/4/2001, depositata il 19/07/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/06/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato ANNA MARIA FERRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo La Commissione per gli Odontoiatri dell'Ordine di Torino, con decisione 10.12.1998 disponeva a carico del dott. ER DR, odontoiatra esercente in To- 2 rino, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi quattro dall'esercizio della professione. La Commissione riteneva infatti che il ER avesse consentito, in concorso con la associazione Den- titalia, la diffusione di mezzi diretti a pubblicizzare la struttura in cui egli operava, senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui alla legge n. 175/1992 e di aver contravvenuto al divieto di accaparramento di clientela con promessa di agevolazioni, poi non mante- nute. Il ER impugnava la decisione deducendo che egli si era limitato a stipulare con la S.r.l. Den- ti Italia un contratto di noleggio di attrezzature per studio dentistico e di essere estraneo al fatto conte- statogli. Denunciava altresì la violazione dell'art. 47 DPR 221/1950 per mancata indicazione delle prove assunte, nonché la carenza di istruttoria e l'eccessività della sanzione inflitta. La Commissione Centrale, con decisione 19.5.2001, accoglieva l'ultima censura e riduceva la sanzione a mesi uno di sospensione, mentre rigettava le altre cen- sure. ER ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi. L'Ordine dei Medici della Provincia di To- rino resiste con controricorso e, con ricorso inciden- tale deduce l'inammissibilità del ricorso, e lamenta l'esiguità della sanzione irrogata. Motivi della decisione Deve essere esaminata con priorità l'eccezione a mezzo della quale l'Ordine dei Medici deduce la irri- contraddittorio per mancata osservanzatualità del dell'art. 54 del regolamento professionale (DPR 5.4.1950 n. 221), che impone la notifica del ricorso alla autorità che ha emanato il provvedimento e quindi alla Commissione Odontoiatri di Torino, in virtù della legge 409/1985, istitutiva della professione di odon- toiatra. La censura è infondata. L'art. 54 citato riguarda unicamente il procedi- mento di appello avverso il provvedimento della Com- missione Provinciale che organo amministrativo ma non anche ildell'Ordine dei Medici e Odontoiatri, giudizio di Cassazione ove il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Commissione Centrale che non è orga- no interno del Consiglio dell'Ordine. La legittimazione ad agire e a resistere nel giu- dizio di legittimità avverso la decisione della Commis- sione Centrale spetta quindi al Consiglio dell'Ordine, al Ministro della Salute e al Procuratore della Repub- blica (vedi Cass. Sez. III 16.7.1999 n. 7513). Il ricorrente principale con il primo motivo di censura lamenta la violazione dell'art. 47 DPR 221/1950 per omessa indicazione delle prove assunte. La censura non merita accoglimento. La Commissione ha indicato gli elementi di prova su cui ha fondato la decisione, individuandoli nello stipulato contratto di noleggio, nella non contestata attività pubblicitaria svolta dalla ass. Dentitalia e nella copiosa documentazione indicata nel provvedimento sanzionatorio. Con ciò ha dato adempimento all'obbligo previsto dal citato art. 47. Con la seconda censura il ricorrente lamenta la mancanza di motivazione, il difetto di istruttoria e la insufficienza delle prove. Nega la sua partecipazione all'attività della ass. Dentitalia e lamenta difetto di motivazione sul punto. Sostiene quindi la doglianza con la sua autonoma valutazione degli elementi agli atti. La censura non merita accoglimento. La motivazione resa in maniera succinta, come pre- visto dall'art. 66 del DPR 221/50, rende palese l'iter argomentativo seguito dalla Commissione con riferimento alle prove raccolte e alle valutazioni logiche da esse 5 tratte e con la sufficiente indicazione delle ragioni ritenute di preponderante rilievo (vedi Cass. Sez. III 9.5.2000 n. 5885). Per il resto devesi osservare che le valutazioni svolte dalla Commissione per accertare la sussistenza o meno della violazione dell'obbligo deontologico sfuggo- no al sindacato di legittimità (vedi Cass. Sez. III 4.6.1999 n. 5452). Con la terza ed ultima censura il ricorrente prin- cipale denunzia di imparzialità la Commissione dell'Ordine di Torino che definisce organo giurisdizio- nale, sulla base delle espressioni contenute nel prov- vedimento applicativo della sanzione. A prescindere dalla erronea qualificazione della Commissione dell'Ordine, che è organo amministrativo, la censura è inammissibile, in quanto eccedente i limi- ti del sindacato di legittimità affidato a questa Corte sul ricorso avverso le decisioni della Commissione Cen- trale per gli esercenti le professioni sanitarie. L'Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Torino, con il ricorso incidentale lamenta l'esiguità della sanzione applicata dalla Commissione Centrale lamentando difetto di motivazione sul punto. La censura non merita accoglimento. Infatti la Commissione ha ampliamente motivato, p con riferimento alla sproporzione tra la sanzione ap- plicata dalla Commissione di Torino e il fatto ascritto al ER, nonché al ravvedimento dell'incolpato che ha interrotto e risolto ogni rapporto sia con la soc. Denti Italia, sia con l'Associazione Dentitalia.
P.Q.M.
E La Corte N O I 6 Z 8 9 A 1 rigetta ambedue i ricorsi e compensa interamente R / 2 T 4 IS / . 6 N G 2 E - . E tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. R .R B R .P A . A L D D N L I L E Così deciso in Roma, addì 18.6.2002 A L E T . D P PresideEN B I I A S C T N S Il Cons. est. E I A 1 Il S I Jala bask 3 D I 1 R A E . T N A M IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA OC TT Oggi. 23 OTT/ 2002 IL CANCELLIERE C1 OC TT 7