Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2003, n. 29537
CASS
Sentenza 7 maggio 2003

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L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod. proc. pen. può essere adottata in ogni momento del dibattimento, anche dopo che sia stata respinta analoga richiesta, purché sia adeguatamente motivata in base ad una valutazione ex ante del futuro svolgimento del processo e della sua particolare complessità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei termini disposta, prendendo in considerazione oltre che gli elementi già obiettivamente rilevabili, come il numero e la gravità delle imputazioni e il numero degli imputati, anche quegli accertamenti che, pur non facendo parte dei mezzi di prova già ammessi, vi sia fondato motivo di ritenere che debbano essere acquisiti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2003, n. 29537
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29537
    Data del deposito : 7 maggio 2003

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