Sentenza 7 maggio 2003
Massime • 1
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, comma 2 cod. proc. pen. può essere adottata in ogni momento del dibattimento, anche dopo che sia stata respinta analoga richiesta, purché sia adeguatamente motivata in base ad una valutazione ex ante del futuro svolgimento del processo e della sua particolare complessità. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittima la sospensione dei termini disposta, prendendo in considerazione oltre che gli elementi già obiettivamente rilevabili, come il numero e la gravità delle imputazioni e il numero degli imputati, anche quegli accertamenti che, pur non facendo parte dei mezzi di prova già ammessi, vi sia fondato motivo di ritenere che debbano essere acquisiti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2003, n. 29537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29537 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Pasquale Trojano Presidente
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere
2. Dott. Antonio Agrò Consigliere
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
4. Dott. Domenico Carcano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
- LC NO, nato a [...] il [...];
- TO IR, nato a [...] il [...];
- Di BR OL, nato a [...] il [...];
- IN AT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 11 marzo 2002 del Tribunale di Napoli, sezione riesame provvedimenti limitativi della libertà. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Domenico Carcano. Udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giuseppe BR che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'Avv. R. Leone difensore di IN AT chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, quale giudice d'appello ex art. 310 c.p.p., ha confermato la sospensione dei termini di durata di massima della custodia cautelare, disposta dal giudice del dibattimento ex art.304, comma 2, c.p.p. nel processo a carico di TO IR, IN
AT, LC NO e Di BR OL. Il giudice dell'impugnazione ha disatteso le censure mosse dagli appellanti al provvedimento del giudice del dibattimento, confermando la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma in parola per disporre la sospensione dei termini di custodia, in tal modo sintetizzate: gravità dell'imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, numero degli imputati, molteplicità di testi da assumere, utilizzo del sistema di video conferenza per l'esame dell'imputato AT TT, relativa impossibilità di udienze ravvicinate per indisponibilità di aule tecnicamente attrezzate, copiosa documentazione da esaminare.
Nell'ordinanza impugnata si è posto l'accento, altresì, sulla circostanza che il giudice del dibattimento avrebbe riservato, "all'esito dell'istruttoria testimoniale ..., l'eventuale ammissione di altri mezzi di prova e, precisamente, la perizia fonica richiesta dalla difesa di TO e l'escussione, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., di tutto il personale di polizia giudiziaria indicato dal teste Iezza nella sua disposizione".
Infine, secondo il giudice d'appello sarebbe stata correttamente giustificata la sospensione dei termini, nonostante la prima decisione di rigetto, perché il giudice procedente avrebbe solo successivamente, e di ciò avrebbe reso adeguata spiegazione, avuto piena consapevolezza della complessità dell'istruttoria dibattimentale da compiere, per qualità e quantità delle prove dichiarative da assumere.
Propongono ricorso TO IR, IN AT, LC NO e Di BR OL, i quali, con distinti atti di impugnazione di speculare contenuto, deducono:
che il giudice d'appello avrebbe omesso di motivare e, in ogni modo, avrebbe reso illogiche giustificazioni in ordine alle specifiche censure mosse alla decisione sui punti relativi alla perizia fonica, della quale si sarebbe precisato che la richiesta sarebbe stata formulata nei termini ordinari e non nel corso del dibattimento, ed ancora alla reiterata ingiustificata assenza dei testi citati dal pubblico ministero, ed infine alla non spiegabile decisione di assumere non più di due testi per udienza;
che quanto dedotto anche con riferimento al tema della contraddittorietà della sospensione dei termini, nonostante che due udienze prima il giudice del dibattimento avesse escluso le condizioni per accogliere analoga richiesta formulata dal pubblico ministero, sarebbe stato giustificato dal giudice d'appello con motivazione del tutto apparente e contraddittoria e, in ogni modo, tale da non rendere ragione della mutata valutazione;
che altrettanto priva di risposta sarebbe rimasta la deduzione con la quale si rappresentava che la sospensione dei termini avrebbe dovuto riguardare difficoltà e ostacoli di ordine logistico non prevedibili, requisito del tutto insussistente nella fattispecie concreta anche per l'ulteriore considerazione della contraddittoria adozione di una decisione di contenuto opposto rispetto ad altra pronunciata solo due udienze prima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il ricorso proposto da TO IR è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché egli è stato - come riportato nella nota trasmessa dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli il 15 novembre 2002 - rimesso in libertà il 25 ottobre 2002, per effetto della revoca dell'ordinanza di custodia cautelare, pronunciata in pari data dal Tribunale di Napoli. La scarcerazione è, dunque, stata disposta in epoca successiva alla presentazione del ricorso avverso la decisione 11 marzo 2002 di conferma della sospensione dei termini di custodia cautelare disposta dal giudice del dibattimento ex art. 304, comma 2, c.p.p. L'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse esclude la condanna ex art. 616 c.p.p. del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende. 2. - I ricorsi presentati da IN AT, LC NO e Di BR OL sono infondati ed al limite dell'inammissibilità per genericità. Infatti, al di là del formale riferimento all'ordinanza impugnata, i motivi di ricorso non sono altro che mera riproduzione delle medesime doglianze articolate in appello e non tengono, in realtà, conto delle puntuali risposte a ciascuna di esse rese dal giudice del gravame e, in ogni caso, non deducono specifiche ragioni di illogicità delle stesse. Il giudice del gravame ha reso adeguata risposta, oltre che in ordine alla dedotta insussistenza dei requisiti richiesti per l'adozione del provvedimento de quo, anche con riguardo all'asserita contraddittorietà della sospensione dei termini disposta dopo il rigetto di una precedente richiesta del pubblico ministero. L'ordinanza impugnata, pone, in proposito, l'accento sulla correttezza del provvedimento di sospensione dei termini, nonostante la prima decisione di rigetto fondata soltanto su dati meramente statici, perché il giudice procedente avrebbe solo successivamente formulato un giudizio prognostico completo, fondato sulla piena consapevolezza della complessità dell'istruttoria dibattimentale da compiere, per qualità e quantità delle prove dichiarative da assumere complessità dei fatti oggetto dell'imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, numero degli imputati, molteplicità di testi da assumere, utilizzo di video conferenza per l'esame dell'imputato AT TT, relativa impossibilità di udienze ravvicinate per indisponibilità di aule tecnicamente attrezzate, copiosa documentazione da esaminare, Inoltre, non priva di rilievo è apparsa al giudice d'appello l'eventuale ammissione - riservata all'esito del dibattimento - di altri mezzi di prova e, precisamente, la perizia fonica richiesta dalla difesa del TO e l'escussione, ai sensi dell'art. 195 c.p.p., di tutto il personale di polizia giudiziaria indicato dal teste Iezza nella sua disposizione.
In questo contesto, non hanno rilievo alcuno l'omessa precisazione circa i tempi in cui sarebbe stata richiesta la perizia fonica ed il fatto che alle udienze stabilite i testi citati dal pubblico ministero sarebbero rimasti assenti.
Peraltro, anche indipendentemente dalla rilevata genericità della doglianza, va rilevato che l'ordinanza impugnata ha tenuto conto che il provvedimento adottato dal giudice del dibattimento risponde nel suo complesso ai parametri cui questa Corte ha ancorato le valutazioni da compiere in concreto ai fini di una legittima sospensione dei termini di custodia.
Anzitutto, occorre ribadire che l'ordinanza di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, di cui all'art. 304 c.p.p., può intervenire durante tutta la fase del giudizio e quindi può essere pronunciata pure nel corso del dibattimento per difficoltà ed ostacoli - anche di ordine logistico attinenti all'organizzazione dei mezzi e strutture necessari per la celebrazione del dibattimento - inizialmente non prevedibili (Sez. I, 25 maggio 1998, Cisale, rv. 210871). Ciò comporta che la legittimità del provvedimento va verificata "ex ante" ed in vista del futuro svolgimento e della conclusione del processo, senza che possano avere incidenza alcuna circostanze pregresse o successive alla sospensione, quali quelle, dedotte in ricorso, di una precedente e diversa prognosi dei tempi del giudizio e dell'assenza dei testi citati dal pubblico ministero. La particolare complessità del dibattimento che può giustificare, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., la sospensione dei termini di custodia cautelare, richiede, dunque, una disamina globale delle concorrenti esigenze processuali, congiunta a quella dei tempi occorrenti per l'approfondimento della posizione di ciascun imputato e per l'escussione di testi - prendendo in considerazione oltre che gli elementi già obiettivamente rilevabili, come il numero e la gravità delle imputazioni, il numero degli imputati, dei collaboratori e dei testimoni, anche quegli accertamenti che, pur facendo parte dei mezzi di prova già ammessi, vi sia fondato motivo di ritenere che, in relazione all'oggetto del giudizio e alle finalità del processo, debbono essere acquisiti - in modo da accertare se tutti questi elementi siano tali da integrare una situazione obiettiva tale da impedire la sollecita definizione del giudizio e da rendere, quindi, inevitabile la suddetta sospensione dei termini (in tal senso si vedano, Sez. I, 14 luglio 1994, Caterino, rv. 199300; Sez. I, 8 aprile 1997, Gallo, rv. 208344). I ricorsi, pertanto, vanno rigettati con la condanna, ex art. 616 c.p.p., di LC NO, IN AT e Di RO
OL, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di TO IR per sopravvenuta carenza d'interesse. Rigetta i ricorsi di LC NO, IN AT e Di BR OL che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 LUGLIO 2003.