Sentenza 24 settembre 2008
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La particolare complessità del dibattimento, che può determinare la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, è un dato oggettivo che può essere riscontrato pur quando sia collegato ad un provvedimento di riunione dei processi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 37705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37705 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 24/09/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1263
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 020001/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avvocato Baldascino Alfonso, quale difensore di ON Di IC NC (n. il 03/03/1954);
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli, in data 06/11/2007;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Iasillo Adriano.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galati Giovanni, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. OSSERVA
Con ordinanza del 12/07/2007, la Corte di Assise di Appello di Napoli dopo aver disposto la riunione dei procedimenti penali n. 96/06 (per il quale procedimento era già stata disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare dalla stessa Corte di Assise di appello in data 14/06/2007) e 34/05, dichiarò la sospensione dei termini di custodia cautelare anche per quest'ultimo procedimento (34/05). Avverso tale provvedimento l'imputato ON NC di IC (imputato per diversi delitti di omicidi e reati connessi e per associazione mafiosa) propose appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ma il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 06/11/2007, respinse l'impugnazione.
Ricorrono per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
Nullità dell'ordinanza per violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. B e C, con riferimento all'art. 304 c.p.p. - Nullità per mancanza di motivazione perché del tutto generica.
La difesa del ricorrente evidenzia la genericità della motivazione. In particolare si lamenta del fatto che la riunione del fascicolo n. 34/05 - già in fase di discussione - al fascicolo n. 96/06, ha comportato che il Tribunale estendesse la complessità di quest'ultimo fascicolo al primo che invece non presentava alcuna complessità. Sarebbe evidente il danno del ricorrente. Sottolinea, infine, che l'attività di rinnovazione dibattimentale è stata molto semplice (sarebbero stati sentiti due collaboratori ed esaminati alcuni imputati).
La difesa del ricorrente conclude, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 591 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 581 c.p.p., lett. c), perché le doglianze (sono le stesse affrontate dal Tribunale) sono prive del necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, si palesano peraltro immuni da vizi logici o giuridici.
In proposito questa Corte ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che è inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Si veda fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 - dep. 11.10.2004 - rv 230634). Infatti il Tribunale - richiamando anche il contenuto dell'ordinanza della Corte di Assise di Appello - ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni dalle quali desume l'esattezza della motivazione che sorregge la dichiarazione di sospensione dei termini di custodia cautelare per complessità (oggettiva e soggettiva) del dibattimento. A solo titolo di esempio si ricordano: le richieste delle parti;
il fatto che il processo ha per oggetto 30 posizioni soggettive, con imputazioni che riguardano oltre dieci anni di omicidi mafiosi nella compagine "Casalese"; le ineludibili difficoltà - da collegarsi alla natura (comune ai due processi riuniti) della matrice associativa e delle elevate contestazioni - organizzative e di traduzione degli imputati detenuti e dei collaboratori di giustizia ancora da escutere. Elementi dai quali il Giudice di merito ricava, correttamente, la sussistenza dei motivi che legittimano - ex art. 304 c.p.p., comma 2 - la sospensione dei termini di custodia cautelare. A fronte di ciò il ricorrente contrappone solo generiche contestazioni. La decisione del Tribunale appare, poi, in perfetta linea con la giurisprudenza di questa Corte. Infatti la riunione dei processi si ispira a criteri di razionalità ed economia processuale, censurabili soltanto quando assumano il carattere dell'abnormità, che certamente non ricorre nella specie (cosa, d'altronde, neppure richiesta o evidenziata dai ricorrenti). È giurisprudenza costante di questa Corte, invero, che i provvedimenti di riunione o di separazione dei processi non sono impugnabili, ne' attaccabili dalla sanzione della nullità, proprio per il principio di tassatività delle nullità e delle impugnazioni. La riunione determina, quindi, una situazione nuova ed obbiettiva, del tutto in linea con la "ratio" ispiratrice della norma, tendente alla coordinata e non dispersiva attività processuale. Di conseguenza, le obbiezioni dei ricorrenti non possono essere avulse dal dato processuale determinatosi a seguito della riunione correttamente disposta. La disamina deve essere rivolta non alla riunione, ma alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. Al riguardo è sufficiente rilevare che la causa di sospensione rappresentata dalla complessità del dibattimento (art. 304 c.p.p., comma 2) ha natura obbiettiva ed unitaria, basandosi anche sull'intreccio di posizioni correlate, e non consente il riconoscimento di posizioni individuali differenziate (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 1, sent. c.c. 3440/99, P.M. in proc. Aloi RV 213839).
Nè la complessità cessa di essere un requisito obbiettivo, se derivi dall'esercizio del potere discrezionale di riunione di processi (v. Cass. Sez. 1, sent. C.c. 6669/98 RV 209557). In questo contesto normativo, interpretato nei sensi indicati, non è ravvisabile nessuna violazione dei dettati costituzionali, dato che vi è un razionale raccordo tra l'interesse dell'ordinamento al "simultaneus processus" per fatti interferenti e l'interesse dell'imputato, il quale in astratto può anche trovare giovamento da una visione globale del complesso delle situazioni sottoposte alla cognizione del giudice (Sez. 2, Sentenza n. 1480 del 16/03/2000 Cc. - dep. 05/05/2000 - Rv. 215906; Sez. 1, Sentenza n. 6669 del 26/11/1997 Cc. - dep. 26/01/1998 - Rv. 209557).
Inoltre ai fini della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nel giudizio di appello, la valutazione sulla particolare complessità del dibattimento non ha come presupposto necessario la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. È infatti corretta la valutazione del giudice dell'impugnazione che dispone la sospensione dei termini prima ancora dell'apertura del dibattimento, desumendo la particolare complessità di quest'ultimo dall'elevato numero degli imputati, dal numero e dalla gravità delle imputazioni e delle questioni sollevate dagli appellanti, indipendentemente da un provvedimento di rinnovazione dell'istruttoria. (Sez. 1, Sentenza n. 2669 del 10/01/2005 Cc. - dep. 27/01/2005 - Rv. 230555).
È, quindi, adeguatamente motivata l'ordinanza con cui il giudice d'appello nel disporre, sulla base dell'art. 304 c.p.p., comma 2, la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare per la complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da esaminare. (Sez. 4, Sentenza n. 17576 del 14/01/2004 Cc. - dep. 16/04/2004 - Rv. 228174). Nè a tal proposito, si può sostenere che la motivazione del Tribunale, sulla particolare complessità del dibattimento, sia incoerente, generica o mancante. Si deve, infatti, osservare che un processo può essere ritenuto particolarmente complesso anche se il numero degli imputati non è elevato, anche se le imputazioni non sono numerose, ma la qualità e la natura delle questione trattate sono tali da legittimare il giudizio di complessità; a maggior ragione si può affermare la particolare complessità del processo quando il numero degli imputati è elevato - nel caso di specie oltre 30 imputati - quando le imputazioni sono altrettanto numerose e rilevante è il numero dei difensori, e quando a tutto ciò si aggiunge la peculiare qualità e la peculiare natura delle questioni da trattare.
L'indicazione di questi parametri - numero degli imputati, delle imputazioni, dei difensori, qualità e natura delle questioni - non ha nulla a che vedere, appare evidente, che le formule di stile, sicché i ricorrenti avrebbero potuto avere delle ragioni se avessero contestato, non l'uso, da parte del giudice di merito, di inesistenti formule di stile, ma, ad esempio, quei numeri e, soprattutto, se avessero adeguatamente contrastato il giudizio del Tribunale - e, prima ancora, il giudizio della Corte di Assise Appello - sulla complessità delle questioni da esaminare e, quindi, anche sul tempo che la discussione degli avvocati avrebbe richiesto. E che i parametri invocati dal Tribunale non siano formule di stile è affermazione che trova puntuale conferma, come si è già sopra detto, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo la quale, "in materia di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, la complessità del dibattimento, di cui all'art.304 c.p.p., comma 2, può essere desunta dal numero dei reati, dal numero degli imputati, dalla vastità dalle imputazioni, dalle modalità e dagli intrecci della concreta fattispecie, circostanze che possono anche preludere al numero e alla complessità degli interventi nella discussione" (Cass., 26 novembre 1997, n. 4625, rv. 209044; 23 dicembre 1996, n. 4593, rv. 206501, ecc). L'art. 304 c.p.p., comma 2 stabilisce che fa sospensione può essere disposta "nel caso di dibattimenti particolarmente complessi durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado e nel giudizio di impugnazione" e questo testo è tale - come può agevolmente notarsi - da far ritenere che la legge richieda, per la sospensione dei termini, sia nel giudizio di primo grado, sia nel giudizio di impugnazione, la sola condizione della particolare complessità dei dibattimenti, sicché è giuridicamente infondato l'argomento del ricorrente secondo il quale essendo stata la rinnovazione dibattimentale nel giudizio di impugnazione minima (si veda la seconda pagina del ricorso dello ON. Affermazione che appare, in ogni caso, apodittica, alla luce del fatto che il Tribunale afferma che devono essere sentiti altri collaboratori di giustizia;
si veda seconda pagina ordinanza) vi sarebbe la prova che non si è in presenza di un processo particolarmente complesso. Certo, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nel caso di complessità delle prove da assumere, può legittimare il giudizio di particolare complessità del dibattimento.
Ma, non vale il contrario, nel senso che non è esatto che, nel giudizio di impugnazione, il dibattimento può prestarsi ad essere definito particolarmente complesso soltanto se è stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ove si rifletta che la complessità può essere desunta, come ha fatto il Tribunale, sulla scia della Corte di Assise di Appello, dai parametri del numero degli imputati e dei difensori, del numero delle imputazioni, della natura e della qualità delle questioni da trattare, circostanze poste opportunamente in evidenza dal Tribunale. La giurisprudenza (già sopra citata) di questa Suprema Corte, del resto, ha costantemente ed espressamente affermato che la sospensione può essere disposta, nel giudizio di primo grado e nel giudizio di impugnazione, anche prima che, in sede di impugnazione, sia svolta la relazione e si decida, eventualmente, sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il giudice della impugnazione, d'altro canto, conosce bene il processo, avendo dovuto esaminarne la sentenza di primo grado e, alla luce dei relativi motivi di impugnazione, gli ulteriori atti, sicché è senz'altro in grado, già prima che si apra il dibattimento, di vagliarne la complessità e di decidere sulla eventuale richiesta di sospensione, sulla quale - è doveroso sottolinearlo - le parti hanno diritto di interloquire, il che sta a significare che anche la decisione sulla sospensione è, comunque, frutto del contraddittorio (perfettamente rispettato nel caso di specie) tra le parti (sul diritto della difesa di interloquire, cfr. SS.UU. 14 novembre 2001, 40701, rv. 31 ottobre 2001). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché -ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
inoltre, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008