Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/1998, n. 1168
CASS
Sentenza 30 ottobre 1998

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Il reato di oltraggio non comporta una lesione diretta al Corpo di appartenenza del pubblico ufficiale: l'offesa, è, infatti, rivolta al solo interlocutore immediato anche se apparentemente coinvolgente un numero indeterminato di persone appartenenti al Corpo dell'offeso. Deve, quindi, essere annullata la condanna al risarcimento dei danni in favore del comune, peraltro privo di legittimazione a costituirsi parte civile, qualora la frase oltraggiosa - anche se coinvolgente, in qualche misura, l'intero corpo - sia stata pronunciata nei confronti di un vigile urbano (Nella specie la frase profferita nei confronti del vigile era del seguente tenore: "La rimozione è abusiva, siete tutti ladri, questa è un'associazione a delinquere". Il giudice d'appello aveva derubricato il reato da quello di cui all'art. 342 c.p., originariamente contestato, a quello previsto dall'art. 341 c.p., confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore del comune, ritenuto, peraltro, dalla Cassazione del tutto estraneo all'offesa, anche perché quest'ultima avrebbe potuto, semmai, riguardare il corpo dei vigili urbani e non l'ente locale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/1998, n. 1168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1168
    Data del deposito : 30 ottobre 1998

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