Sentenza 30 ottobre 1998
Massime • 1
Il reato di oltraggio non comporta una lesione diretta al Corpo di appartenenza del pubblico ufficiale: l'offesa, è, infatti, rivolta al solo interlocutore immediato anche se apparentemente coinvolgente un numero indeterminato di persone appartenenti al Corpo dell'offeso. Deve, quindi, essere annullata la condanna al risarcimento dei danni in favore del comune, peraltro privo di legittimazione a costituirsi parte civile, qualora la frase oltraggiosa - anche se coinvolgente, in qualche misura, l'intero corpo - sia stata pronunciata nei confronti di un vigile urbano (Nella specie la frase profferita nei confronti del vigile era del seguente tenore: "La rimozione è abusiva, siete tutti ladri, questa è un'associazione a delinquere". Il giudice d'appello aveva derubricato il reato da quello di cui all'art. 342 c.p., originariamente contestato, a quello previsto dall'art. 341 c.p., confermando la condanna al risarcimento dei danni in favore del comune, ritenuto, peraltro, dalla Cassazione del tutto estraneo all'offesa, anche perché quest'ultima avrebbe potuto, semmai, riguardare il corpo dei vigili urbani e non l'ente locale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/1998, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti - Presidente del 30/10/98
Dott. Francesco Romano - Consigliere SENTENZA
Dott. Giangiulio Ambrosini - Consigliere N. 1449
Dott. Ugo Luigi Scelfo - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Adalberto Albamonte - Consigliere N. 24878/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Di NZ NT (nato a [...] il [...]),
avverso la sentenza 13.1.1998 della Corte d'appello di Palermo, Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione dello stesso,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Palermo, con sentenza 13.1.1998, riformava la decisione del Pretore di Palermo in data 19.10.1996 a carico di Di NZ NT, qualificando ex art. 341 c.p. il fatto contestato originariamente ex art. 342 c.p. e rideterminando la pena in giorni 20 di reclusione.
Il Di NZ - a seguito della rimozione della propria autovettura da un'area riservata alla sosta di veicoli destinati al trasporto di portatori di handicap - si era rivolto ad uno dei vigili operanti con la frase: "la rimozione è abusiva, siete tutti ladri, questa è un'associazione a delinquere". La Corte di merito rilevava che, per la Sussistenza del reato di cui all'art. 342 c.p., è necessario che "l'offesa venga fatta al cospetto del Corpo", (nella specie il Corpo della Polizia municipale di Palermo) l'inteso come entità unitaria, distinta dalle persone che lo compongono, nell'integrità della composizione nella quale normalmente funziona", onde la frase, certamente offensiva, doveva intendersi rivolta al singolo vigile e non al Corpo di appartenenza, con la conseguente derubricazione del reato ai sensi dell'art. 341 c.p. La Corte di merito, d'altro lato, confermava la condanna generica dell'imputato al risarcimento dei danni in favore del Comune di Palermo, costituito parte civile, rimettendo la controversia al giudice competente e liquidando le relative spese di costituzione e rappresentanza.
Avverso la sentenza proponeva ricorso l'imputato chiedendo in principalità l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per illogicità e contradditorietà della motivazione, non essendo dimostrato il dolo dell'imputato e non essendo stata accertata in concreto l'eventuale violazione alle norme del codice stradale, arbitrariamente contestata ed a cui l'imputato aveva reagito in maniera tale da essere assistito dalla scriminante speciale. In via subordinata chiedeva l'annullamento della stessa sentenza nella parte in cui confermava l'ammissibilità della costituzione di parte civile, dolendosi in particolare:
a) della violazione dell'art. 74 c.p.p. in relazione all'ammissione della costituzione di parte civile del Sindaco del Comune sia in relazione all'originaria imputazione, sia - a maggior ragione - a quella derubricata, essendo unico legittimato nel primo caso eventualmente il comandante del corpo della polizia municipale;
b) della manifesta illogicità e contradditorietà della motivazione in quanto, una volta derubricato il reato in quello di cui all'art.341 c.p., non era possibile, senza un salto logico, ritenere sussistente una offesa estesa al corpo di appartenenza del pubblico ufficiale.
Il P.G. concludeva nel senso dell'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi relativi alla dichiarazione di responsabilità sono manifestamente infondati. Da un lato, infatti, la stessa frase oggetto dell'imputazione dimostra chiaramente la consapevolezza da parte dell'imputato che gli "antagonisti" appartenevano al corpo dei vigili urbani. Inoltre, se la rimozione del veicolo fosse stata (realmente o ipoteticamente) non conforme alle prescrizioni del codice stradale, la reazione verbale appare comunque obiettivamente sproporzionata: la contestazione di una modesta contravvenzione non giustifica l'assimilazione dei verbalizzanti a "ladri" o, peggio, ad affiliati ad una "associazione a delinquere".
Vero è che il reato, così come derubricato dai giudici di secondo grado, è prescritto essendo trascorsi oltre sette anni e mezzo dal fatto, avvenuto il 2.1.1991.
Per quanto concerne la condanna generica al risarcimento del danno dell'imputato in favore del Comune di Palermo, si deve osservare che già nel giudizio di primo grado - come si duole la difesa - non poteva essere pronunciata decisione di condanna al risarcimento dei danni in favore del Comune di Palermo, posto che il corpo amministrativo non era il consiglio comunale della città, bensì il corpo dei vigili urbani.
L'impugnata sentenza, riqualificando il fatto originariamente contestato ex art. 342 c.p. in quello di cui all'art. 341 dello stesso codice, ha confermato la decisione sul punto. È di tutta evidenza che il reato di oltraggio a pubblico ufficiale non comporta una lesione diretta al corpo di appartenenza di questi, e a maggior ragione alla amministrazione comunale cui appartiene. L'offesa, pur apparentemente coinvolgendo in modo indiretto un numero indeterminato di persone ("siete tutti ladri, questa è un'associazione a delinquere"), è in realtà rivolta al solo interlocutore immediato. Posto che il reato, come riqualificato dai giudici di secondo grado, non concerne un corpo amministrativo (quale quello dei vigili urbani), non vì è ragione alcuna per ritenere che il Sindaco del Comune sia legittimato alla costituzione di parte civile e al conseguente diritto di chiedere il risarcimento del danno. (art. 88 cpp) Il dettato dell'art. 578 c.p.p., in presenza di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, impone al giudice di legittimità di decidere anche sulle impugnazioni proposte ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono glì interessi civili.
L'impugnazione è fondata perché in nessun caso il sindaco di un Comune può considerarsi parte offesa del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, che concerne il singolo soggetto, appartenente alla pubblica amministrazione, quale bersaglio immediato di Una offesa direttamente indirizzatagli.
Consegue quindi l'annullamento delle statuizioni concernenti gli interessi civili.
p.q.m.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione;
annulla la stessa sentenza senza rinvio in ordine alle statuizioni concernenti gli interessi civili, che elimina. Così deciso in Roma, il 30 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 1999